CITIMAP - Accordo di riservatezza



Похожие документы
ACCORDO DI RISERVATEZZA

Il Politecnico di Milano (codice fiscale ; Partita IVA ), con sede in Milano,

CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

ACCORDO DI RISERVATEZZA UNILATERALE

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICO-ESTIMATIVA TRA

CONTRATTO DI ACQUISTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SICUREZZA POSTALE. Con la presente convenzione redatta in duplice originale tra

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

CONVENZIONE. Tra. SCUOLA SCI associazione professionale tra maestri di sci

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Istituto di Vigilanza Notturna La Ronda in Amministrazione Straordinaria

PREMESSO CHE: Warrant Group Srl

ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA FRA. I. NOME COMITTENTE, con sede in SEDE COMMITTENTE, iscritta nel Registro

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra: Cus Roma Tor Vergata Associazione Sportiva

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL CASSETTO

Eurocontratto di assistenza tecnica

CONTRATTO DI CONVENZIONE. - Dott.ssa Natascia Bernardi, nata a Bologna, il e residente a

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PANICALE PROVINCIA DI PERUGIA. CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO (SCHEMA) L'anno ( ) il giorno ( )

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI

PROPOSTA DI LOCAZIONE

ACCORDO DI RISERVATEZZA. Tra

CONTRATTO D INCARICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(Modello di cessione per i soggetti responsabile che intendono cedere il proprio credito nei confronti del GSE, ad un pool di Banche)

SCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:

Accordo tra la Società. lo Studio Associato Lupi & Puppo e la Società Comsas S.r.l.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Firma dell Accettante/ degli Accettanti X

MINIBOND. Nuova finanza alle imprese.

FAC-SIMILE manifestazione di interesse ed NDA

CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5012) MODULO DI ADESIONE

Informativa sul trattamento dei dati personali

CONVENZIONE N. COLL0096 PER LA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA N

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO AZIENDA SPIN OFF DELL UNIVERSITA DI PISA TRA UNIVERSITÀ DI PISA

Транскрипт:

ACCORDO DI RISERVATEZZA Accordo NR. Anno. PROT. CITIMAP - Accordo di riservatezza Tra CITIMAP Società Consortile a Responsabilità limitata, Loc. Vignazza, 15 Fraz. Gariga, 29027 Podenzano (PC), C.F./ P.IVA: 01604730331 Numero REA: PC - 176717 (di seguito denominata Parte Ricevente ) Ragione Sociale lndirizzo N. Città Prov. C.A.P. Telefono C.F./Partita IVA (di seguito denominata Parte Divulgante ) e (I dati anagrafici delle Parti sono esatti e rispondenti; qualsiasi variazione o modifica ad alcuno di essi verrà tempestivamente comunicata a mezzo raccomandata.) Premesso: che le Parti hanno avuto un colloquio preliminare in relazione ad una possibile transazione di affari e nel corso di tale attività sono pervenute ad alcune conoscenze relative al proprio campo di indagine ed in particolare a.......; che le Parti predette intendono collaborate nel settore suindicato con l obiettivo di.......... (Business Purpose); che la Parte Divulgante al fine di valutare la transazione e/o definire il contenuto della collaborazione si impegna a scambiare con la Parte Ricevente informazioni, documenti, dati e conoscenze di cui la Parte Divulgante detiene i dititti e la piena proprietà intellettuale;

che, la Parte Divulgante si offre di fornire queste informazioni alla Parte Ricevente, in conformità ai termini e alle condizioni stabilite in questa sede; che, la collaborazione richiederà lo scambio tra le Parti di informazioni, dati e conoscenze, che costituiscono patrimonio indispensabile per il raggiungimento del Business Purpose; che, il presente Accordo non impegna alcuna delle Parti a concludere un contratto né a trattare in esclusiva tra di loro. Le Parti intendono solo regolamentare gli impegni di riservatezza conseguenti all accesso da parte della Parte Ricevente a documenti ed informazioni della Parte Divulgante ed in generale gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni acquisite nel corso della negoziazione; a tal fine é necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza tra le Parti pertanto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1. P RE M E S S E Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 2. OGGETTO ll presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze definiti come riservati ai sensi degli Articoli seguenti di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in premessa. 3. DEFINIZIONE Ai fini del presente Accordo si intendono per riservati le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura riservata. La natura riservata delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell apposita dicitura RlSERVATO, seguita dalla sottoscrizione di entrambe le Parti, onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo. Tali informazioni sono relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche della Parte Divulgante sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi non ancora pubblicamente annunziati; informazioni su clienti, progetti, piani, organizzazione degli stessi, progetti commerciali, e cosi via, ivi incluse le informazioni rivelate e/o sviluppate per le finalità di cui al Business Purpose, 4. ESCLUSIONI ll termine riservato non può essere associato ad informazioni, dati e conoscenze: - di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati alla Parte Ricevente, o diventati di dominio pubblico per atto o comportamento non vietato alla Parte Ricevente; - la cui divulgazione sia imposta dall osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall attuazione di un provvedimento di pubblica autorità, purché le Parti si siano previamente

consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità; - rivelate alla Parte Ricevente da terzi non vincolati da un Accordo di riservatezza simile al presente; - note alla Parte Ricevente prima della sottoscrizione del presente Accordo e in assenza di vincoli di riservatezza; - sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza utilizzare le informazioni riservate. Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, questo Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti. 5. APPLICABILITA' Quanto é descritto negli Articoli di questo documento si applica a tutti i soggetti fisici che operano per la Parte Divulgante e l'accettazione si esplica tramite la sottoscrizione del presente documento. Qualora vi sia nelle Parti soggette a questo Accordo un soggetto giuridico, si richiede esplicitamente che ogni dipendente o collaboratore di tale soggetto giuridico, coinvolto in attività con la Parte Divulgante, sottoscriva il presente Accordo prima di iniziare una qualsiasi attività inerente al Business Purpose o prima che venga messo a conoscenza di una qualsiasi idea o processo inerente al Business Purpose. La Parte Ricevente può procedere nel coinvolgere un ulteriore soggetto terzo, qualora sia commercialmente o tecnicamente o amministrativamente o gestionalmente necessario, purchè provveda a darne notifica alla Parte Divulgante, e avendo suo consenso si provveda a far sottoscrivere il presente Accordo a tale soggetto terzo e ne consegni copia firmata alla Parte Divulgante. 6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati. Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di collaborazione, previste dallo specifico Business Purpose di cui in premessa e con modalita che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attivita di cui al comma precedente. Le Parti non potranno cedere a terzi il presente Accordo. 7. MISURE DI SICUREZZA Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovra avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni.

8. PROPRIETA' INTELLETTUALE Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale. 9. RESTITUZIONE DI DOCUMENTI Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente su richiesta scritta a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze riservati da esse detenuti. 10. RISOLUZIONE Le Parti potranno porre termine a questo Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta per ogni ragionevole e credibile motivo all altra Parte all indirizzo riportato ad inizio documento, al cui ricevimento l altra Parte ha l obbligo di non divulgare o utilizzare le informazioni oggetto del presente Accordo. 11. DURATA, RINNOVO E VALIDITA Le informazioni oggetto del presente Accordo devono essere utilizzate dalla Parte Ricevente esclusivamente allo scopo di valutare la potenziale transazione. Gli obblighi di riservatezza si estendono dalla sottoscrizione del presente Accordo, in caso di consolidamento del rapporto tramite contratto di collaborazione o di sviluppo progetto riguardante il Business Purpose, per tutta la durata dello stesso e per i successivi 2 anni, inclusa la fase di valutazione dei risultati prodotti, salvo eventuali estensioni del periodo di validità dell Accordo di riservatezza stesso da concordare in seguito tra le Parti e prima dello scadere del termine. Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed è escluso un suo tacito rinnovo. Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevettazione la durata del presente Accordo di riservatezza si estenderà fino ai 18 mesi successivi al deposito del brevetto, fermo restando il rispetto dell eventuale disciplina sugli obblighi di riservatezza contenuta in accordi di concessione dei diritti di proprietà intellettuale definiti in base alla normativa vigente. Avrà efficacia anche nel caso che le Parti non proseguano nelle trattative. Quanto previsto nel presente Accordo e da ritenersi valido per ogni rappono futuro inerente al Business Purpose che si verrà ad instaurare tra le Parti. 12. GARANZIE E RESPONSABILITA La Parte Ricevente non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente Accordo e non presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno specifico scopo. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge la Parte Ricevente non risponde dei danni diretti od indiretti comunque subiti dalla Parte Divulgante o da Terzi in relazione al presente Accordo o alle prestazioni previste dal contratto di collaborazione e/o sviluppo relativo allo stesso. La Parte Divulgante non fornisce alcuna garanzia riguardo la completezza o correttezza delle informazioni, documenti e dati divulgate alla Parte Ricevente.

La Parte Divulgante non avrà nessuna responsabilità, nei confronti della Parte Ricevente, dell'uso che la Parte Ricevente farà delle informazioni acquisite. 13. INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati forniti saranno trattati in conformità con le modalità previste dalle prescrizioni della legge sulla Protezione dei dati Personali, anche detta Legge sulla Privacy e sue future modificazioni. La Parte Ricevente per quanto riguarda il trattamento e le comunicazioni connesse a finalità funzionali all attività della Parte Divulgante, dà il consenso ai fini di aggiornamenti, programmi e promozioni, invio di materiale pubblicitario / promozionale, informazioni conimerciali. La Parte Ricevente è a conoscenza che il conferimento è facoltativo, ma che se non fosse dato comporterebbe la mancata prosecuzione del rapporto. Le Parti convengono che CITIMAP S.C.a r.l avrà il diritto di menzionare il Cliente, in forma e modalità concordata con il Cliente nel rispetto del presente Accordo, tra i soggetti per i quali ha svolto attività professionale anche esplicitando il tipo di lavoro svolto. Il titolare del trattamento è CITIMAP Società Consortile a responsabilità limitatat, Loc. Gariga 29027 Podenzano (PC). 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana. Se una qualsiasi clausola dell'accordo dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, l'accordo verrà interpretato nel senso della conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata. In caso di controversia, sarà esclusivamente competente il Foro di Piacenza. 15. CLAUSOLA DI CHIUSURA Il presente Accordo, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente Accordo tra le Parti in materia, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto. E stato redatto in 2 originali, uno per ciascuna Parte. Ogni copia é formata da n. 6 pagine e viene sottoscritta in calce e siglata dalle Parti in ogni pagina. Per qualsiasi modifica, variazione e/o aggiunte al presente Accordo non potrà avere luogo ed essere provata se non con atto scritto portante la sottoscrizione di entrambe le Parti. In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dall Accordo o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti. Per quanto non espressarnente indicate nel presente Accordo, valgono le norme delle vigenti Leggi in materia.

CITIMAP S.C. a r.l. (il rappresentante Iegale) Per approvazione e sottoscrizione, il CLIENTE (il rappresentante Iegale, o titolare) Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, Ie Parti dichiarano di aver preso attenta visione di tutti i paragrafi del presente AccordO, in particolare degli Articoli 1 (Premesse), 2 (Oggetto), 3 (Definizione), 4 (Esclusioni), 5 (Applicabilità), 6 (Obblighi di riservatezza), 7 (Misure di sicurezza), 8 (Proprietà intellettuale), 9 (Restituzione di documenti), 10 (Risoluzione), 11 (Durata, rinnovo e validità), 12 (Garanzie e responsabilità), 13 (Informativa e manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali), 14 (Legge applicabile e foro competente), 15 (Clausola di chiusura) compresa Ia parte relativa alla manifestazione di consenso sul trattamento dei dati personali e Ii accettano tutti senza riserbo. LUOGO E DATA DI ACCETTAZIONE: CITIMAP S.C. a r.l. (il rappresentante Iegale) Per approvazione e sottoscrizione, il CLIENTE (il rappresentante Iegale, o titolare)