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Comune di Catania REGOLAMENTO DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 18 DEL 23/02/2000 NORME AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'amministrazione Comunale. ART. 2 DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Ogni domanda deve contenere la denominazione della ditta e le generalità complete del legale rappresentante o richiedente, nonchè la sede legale o domicilio fiscale, oltre alla indicazione della partita IVA e del codice fiscale la ubicazione dettagliata del suolo o dello spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in materia, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA Qualora le opere rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa, nonchè da eventuali nulla osta rilasciati dalle autorità competenti. Dovrà, inoltre, risultare allegata alla domanda la dichiarazione d impegno ad adempiere all obbligazione di cui all art. 5 comma 1. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, che sarà comunicata entro trenta giorni dalla produzione degli atti necessari alla definizione della pratica. ART.4 ORGANI CONPETENTI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE La domanda, corredata dei dati di cui agli art.2 e 3, dovrà essere trasmessa al Comando dei VV.UU., il quale accerterà l'esistenza o meno di motivi ostativi al rilascio della concessione, e trasmetterà, entro otto giorni dalla ricezione, la istanza con il parere, alla Direzione Attività Produttive o alla Direzione Pianificazione Gestione del Territorio a seconda che trattasi di concessione ai fini commerciali oppure edilizi. L Ufficio competente al rilascio della concessione verificherà l acquisizione dei nulla osta necessari ai fini del rilascio della concessione stessa, tra i quali, ad esempio, il nulla osta dei Vigili del Fuoco, della Soprintendenza ai monumenti o di quella ai beni ambientali e culturali, della competente Commissione prefettizia ecc. ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE Per la concessione di suolo o sottosuolo pubblico che richieda la modifica o il danneggiamento di manufatti, impianti ed attrezzature della pubblica proprietà, nonchè per la concessione di spazi ed aree pubbliche all interno di giardini, parchi, ville ed altri beni patrimoniali di pregio, il richiedente dovrà versare, alla Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dalla Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio comunque congrua al valore di ripristino del potenziale danno al quale viene sottoposto il bene, ed obbligarsi al ripristino dello stato originario dei luoghi alla cessazione della concessione. Tale deposito sarà restituito a seguito di attestazione, rilasciata dalla Direzione competente, che non sono stati arrecati danni alla pubblica proprietà. Il deposito sarà restituito dall'amministrazione entro e non oltre i tre mesi dalla cessazione della occupazione.

ART. 6 RILASCIO DELLA CONCESSIONE Nell'atto di concessione, debitamente firmato dal Dirigente Responsabile, debbono essere fissate le condizioni e le norme alle quali la concessione si intenda subordinata, la durata e la motivazione dell'uso per cui e concesso il suolo o lo spazio pubblico. ART. 7 DECORRENZA DELLA TASSA Dalla data di inizio della concessione è, comunque, dovuta la Tassa O.S.A.P. con le modalità previste nei successivi articoli. La tassa non sarà dovuta solo nel caso in cui sia stata comunicata, in carta libera, prima della data dell atto di concessione la volontà di rinunciare all assegnazione della concessione stessa. ART. 8 RINNOVO DELLE CONCESSIONI Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, per un periodo uguale al precedente, deve inoltrare, almeno 30 gg. prima della scadenza, apposita istanza, in carta legale, con allegata la fotocopia della quietanza di pagamento Tassa O.S.A.P. relativa al precedente periodo. ART. 9 NATURA DELLE CONCESSIONI Le concessioni per occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico possono essere permanenti o temporanee. Ai sensi dell'art.42 comma l del D.Lv. 507 del 15/11/93 le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le occupazioni di durata inferiore all'anno, sono temporanee. ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TASSA O.S.A.P. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico. La tassa si determina in base all effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità superiore della cifra contenente decimali.

ART. 11 OBBLIGO DI DENUNCIA Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i concessionari devono presentare, al Servizio T.O.S.A.P., apposita denuncia, entro 30 gg. dalla data di rilascio o notifica dell'atto di concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. L ufficio competente al rilascio della concessione è tenuto a trasmettere al servizio T.O.S.A.P. copia dell atto di concessione. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati nell apposito modello predisposto dall'amministrazione e messo a disposizione degli utenti. Entro il termine di presentazione della denuncia deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa (art.50 comma 1). L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa. In caso di mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ogni anno, utilizzando gli appositi modelli di conto corrente postale intestati al Comune di Catania. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi net corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento, possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo. ART. 12 ESENZIONI Nessuna concessione potrà essere rilasciata a titolo gratuito, eccezione fatta per le occupazioni in esenzione di tassa previste dall'art.49 del D.Lv. 507/93, che si intendono trascritte nonchè nei casi seguenti: 1) Gli stalli assegnati dall Amministrazione per la sosta delle autovetture destinate all uso pubblico (taxi) (art. 3 c. 63 lettera b) L.549/95); 2) Le occupazioni per le manifestazioni o iniziative politiche per una superficie non superiore ai 10 mq.; in caso di maggiore ingombro sarà soggetta a tassazione l intera occupazione (art. 3 c. 67 L. 549/95); 3) Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi (art. 47 c. 2-bis D.Lgs. 507/93) 4) Le occupazioni regolarmente autorizzate e per una superficie non superiore a mq. 200, effettuate da Enti ed Associazioni non aventi scopo di lucro e per fini assistenziali, umanitari, religiosi e per la ricerca scientifica (C.R.I., A.I.R.C., A.V.I.S., ecc.); 5) Le occupazioni effettuate a mezzo di n. 1 o 2 vasi con piante, la cui superficie di base non sia superiore a cm. 50 per cm. 50 per ciascun vaso, a condizione che vengano poste addossate al muro e che le piante o fiori non possano arrecare danno ai passanti. Il marciapiede su cui saranno posti i vasi non deve essere inferiore a metri 1,50. Qualora il marciapiede sia superiore a metri 1,50 si possono porre piante o vasi sullo stesso lato esterno di ogni marciapiede, tutti sulla stessa linea e a condizione che non arrechino danno ai passanti. La base non può essere superiore a mt. 0,50 x 0,50 su conforme parere dell ufficio competente.

6) Occupazione che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42 comma 4 D. Lgs. 507/93). La tassa non è dovuta per un ammontare complessivo non superiore a. 15.000 (quindicimila). ART. 13 PASSI CARRABILI : DEFINIZIONE Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiedi o, comunque, una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ART. 14 PASSI CARRABILI: DETERMINAZIONE SUPERFICIE OCCUPATA La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale ART. 15 PASSI CARRABILI AFFRANCAZIONI La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo (art.44 comma 11). ART. 16 PASSI CARRABILI RIPRISTINO Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con la messa in ripristino dell'assetto stradale, a spese del richiedente e previa istanza. ART. 17 PASSI CARRABILI DIVIETI Non e consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso a filo con il manto stradale, che abbia ottenuto, nei modi previsti, di vietare la sosta sull'area antistante l'accesso.

ART. 18 CONCESSIONI: REVOCA L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare, motivandole, le concessioni in qualsiasi momento e con l'obbligo di procedere alla restituzione della tassa pagata in anticipo per il periodo non goduto, entro novanta giorni senza interessi. Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti di cui all'art.46 del D.Lv.507/93, l'amministrazione Comunale ha sempre la facoltà di trasferire gli impianti in altra sede, a proprie spese; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e a carico degli utenti. ART. 19 REVOCA DELLE CONCESSIONI Le concessioni saranno revocate, previa sospensioni preventive per un massimo di 60 gg. senza diritto di restituzione della tassa pagata nei seguenti casi: a) Per reiterata recidiva in contravvenzione incorsa dal concessionario e dai suoi rappresentanti o dipendenti; b) Per cessione dell'uso o sostituzione di persona, non preventivamente autorizzata; c) Per mancato pagamento della tassa o presentazione della relativa denuncia; d) Per non aver ottemperato alle disposizioni o limitazioni previste nell'atto di concessione; e) Per aver fatto cosa contraria alla pubblica quiete ed alla decenza; f) Per non aver fatto, senza giustificato motivo, uso del suolo o spazio concesso, per oltre un terzo del tempo per il quale fu concesso; ART. 20 SANZIONI RINVIO In materia di contravvenzioni si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia; ART. 21 CONTRAVVENZIONI Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento e comunque non incidenti sulle determinazioni della T.O.S.A.P., sono punite con la sanzione amministrativa della pena pecuniaria da.100.000 a.500.000.

ART. 22 OBBLIGHI DEI CONCESSONARI Il concessionario ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'autorità amministrativa, agenti municipali o della forza pubblica, la copia della denuncia per le occupazioni permanenti e la ricevuta del versamento relativo alla tassa pagata, per le occupazioni a carattere temporaneo (art.11 del presente Regolamento). Chiunque sia sfornito della documentazione di cui sopra, o sia scaduto il periodo della concessione, chi occupa una superficie maggiore o diversa da quella concessa o che faccia del suolo o spazio pubblico un uso diverso da quello concesso, sarà dichiarato in contravvenzione per abusiva occupazione di area o spazio pubblico. Al termine della concessione, a chiusura di mercato o alla revoca della medesima, il suolo o lo spazio pubblico deve essere lasciato libero, pulito e sgombro, con l obbligo, da parte del concessionario di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pubblica proprietà. In caso di inadempienza, sarà provveduto a danno in via amministrativa. ART. 23 SUBENTRO Nel caso di surrogazione del concessionario, esplicitamente consentita dall Amministrazione Comunale, la tassa pagata vale per il subentrante, a favore del quale sarà variata la concessione, con le stesse condizioni fissate per il precedente concessionario. A tal uopo occorrerà istanza, in carta legale, firmata dal concessionario e dall'aspirante a succedergli. ART. 24 CONTROLLI I componenti il Corpo di Polizia Municipale sono responsabili dell'accertamento delle violazioni al presente Regolamento. I dirigenti delle direzioni Attività Produttive, Pianificazione e Gestione del Territorio, il dirigente del Servizio T.O.S.A.P. hanno sempre la facoltà di tutti i controlli che reputeranno necessari, richiedendo l'opera e l'assistenza degli agenti di Polizia Municipale. ART. 25 TRASMISSIONI DELLE CONCESSIONI Copia di tutte le concessioni, autorizzazioni e dei s.p.v. deve essere trasmessa, nel termine di 10 giorni,al Servizio T.O.S.A.P. della Direzione Finanziaria perché provveda, nei termini di legge, alla riscossione della tassa dovuta. Copia delle concessioni, a carattere permanente, per occupazioni di sottosuolo, soprassuolo e per quelli di carattere stabili su suolo pubblico, devono essere trasmessi al Settore Patrimonio e Demanio.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le norme elencate dall'art.38 all'art.57 del D.Lv. 15/11/93 n.507 e successive, nonché le altre norme di legge in materia di tutela e salvaguardia. La tariffa relativa alla T.O.S.A.P. viene deliberata dal Comune con separato atto. ART. 27 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento ha effetto dal 1 Gennaio 2000 ai sensi dell art. 30 c. 14 della Legge 23/12/99 n. 488..