COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA



Documenti analoghi
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l introduzione dell euro in Lituania

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Lettonia

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa all adozione dell euro da parte della Lituania il 1 gennaio 2015

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. che modifica la decisione 2009/831/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo all' introduzione dell'euro /* COM/96/0499 DEF - CNS 96/0250 */

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/17

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa all'adozione dell'euro da parte della Lettonia il 1 gennaio 2014

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di. REGOLAMENTO (CE) n. /2005 DELLA COMMISSIONE

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DIRETTIVA 2004/76/CE DEL CONSIGLIO del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS)

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 11 Änderungsprotokoll in italienischer Sprache-IT (Normativer Teil) 1 von 8

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. sull emissione di monete in euro

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 219. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 29 agosto 2018.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

3. L indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1 o ottobre 2005.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2011 (OR. en) 17625/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0388 (NLE) STAT 48 FIN 978 PROPOSTA

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Articolo 2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa all'adozione dell'euro da parte dell'estonia il 1 gennaio 2011

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2006 DELLA COMMISSIONE. del 27 dicembre 2006

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 145/25

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2009 (OR. en) 7850/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0041 (CNS) PECHE 74 PROPOSTA

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Proposta di. REGOLAMENTO (CE) n.../... DELLA COMMISSIONE

CONVENZIONE MONETARIA tra l Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (2010/C 28/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

[notificata con il numero C(2006) 4308] (2006/662/CE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Direttiva Comunità Europea del 16 dicembre 2008 n. 117

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 giugno 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Transcript:

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 28.6.2006 COM(2006) 320 definitivo 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA Legislazione secondaria relativa all euro e alla Slovenia Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all introduzione dell euro Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l euro e le monete degli Stati membri che adottano l euro (presentate dalla Commissione) IT IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA Legislazione secondaria relativa all euro e alla Slovenia Il 16 maggio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che dichiara che la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l adozione della moneta unica e che la deroga della Slovenia è abolita con efficacia dal 1 gennaio 2007. Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente fissare il tasso di conversione tra l euro e il tolar slovacco a decorrere dal 1 gennaio 2007 e adottare le altre misure necessarie per l introduzione dell euro in Slovenia. La Commissione presenta le rispettive proposte in anticipo rispetto alla decisione del Consiglio in merito all abolizione della deroga della Slovenia al fine di permettere una certa flessibilità in ordine alla data di adozione dei regolamenti da parte del Consiglio. La comunicazione comprende le seguenti proposte: una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all introduzione dell euro; una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l euro e le monete degli Stati membri che adottano l euro. IT 2 IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 16 maggio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che dichiara che la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l adozione della moneta unica e che la deroga della Slovenia è abolita con efficacia dal 1 gennaio 2007. Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente prendere le altre misure necessarie per l introduzione dell euro in Slovenia. Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all introduzione dell euro 1 ha disciplinato l introduzione iniziale dell euro negli Stati membri entrati a far parte dell area dell euro con la prima ondata e in Grecia. Il regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2169/2005 al fine di preparare i futuri allargamenti dell area dell euro. Tuttavia, affinché la Slovenia possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre nel regolamento un riferimento a detto Stato membro. Pertanto, la presente iniziativa mira ad introdurre nel regolamento le modifiche necessarie. Il piano di passaggio all euro della Slovenia prevede il ricorso al cosiddetto scenario del big bang, ossia l adozione dell euro come moneta nazionale dovrebbe coincidere con l introduzione in Slovenia delle banconote e delle monete in euro. 2. ASPETTI GIURIDICI 2.1. Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l articolo 123, paragrafo 5, del trattato CE, che disciplina l adozione delle altre misure necessarie per l introduzione dell euro nello Stato membro la cui deroga sia stata abolita conformemente all articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE. Il Consiglio delibera all unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. 2.2. Sussidiarietà e proporzionalità La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La presente iniziativa non va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo, e rispetta pertanto il principio di proporzionalità. 1 GU L 139 dell 11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1). IT 3 IT

2.3. Scelta dello strumento giuridico Il regolamento è l unico strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all introduzione dell euro. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. 4. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI 4.1. Articolo 1 Ai sensi dell articolo 1, lettera a) e dell articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all allegato del regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di adozione dell euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l eventuale periodo di abbandono graduale per ogni Stato membro partecipante. Ai sensi dell articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un periodo di abbandono graduale può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido. Questa coincidenza non vi è stata per i dodici Stati membri che fanno già parte dell area dell euro; nel caso della Slovenia invece il piano di passaggio fissa la stessa data per l adozione dell euro e per la sostituzione del denaro liquido. Tuttavia, la Slovenia ha scelto di non applicare il periodo di abbandono graduale. L articolo aggiunge la Slovenia e i relativi dati, che si riportano di seguito, alla tabella di cui all allegato del regolamento (CE) n. 974/98, secondo l ordine protocollare. Stato membro Data di adozione dell euro Data di sostituzione del denaro liquido Adozione di un periodo di abbandono graduale "Slovenia 1 gennaio 2007 1 gennaio 2007 No" 4.2. Articolo 2 L articolo fissa al 1 gennaio 2007 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all adozione dell euro da parte della Slovenia, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione del tolar sloveno. IT 4 IT

2006/0109 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all introduzione dell euro IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 123, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere della Banca centrale europea 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all introduzione dell euro 4 ha disposto la sostituzione con l euro della moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell Unione economica e monetaria. (2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio 5 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l euro. (3) Il regolamento (CE) n. 2169/2005 6 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l euro come moneta unica. (4) Ai sensi dell articolo 4 dell Atto di adesione del 2003, la Slovenia è uno Stato membro con deroga conformemente all articolo 122 del trattato CE. (5) Ai sensi della decisione 2006/ /CE del Consiglio del 2006, adottata in applicazione dell articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, relativa all adozione della moneta unica da parte della Slovenia il 1 gennaio 2007 7, la Slovenia soddisfa le 1 2 3 4 5 6 7 GU C del..., pag... GU C del..., pag... GU C del..., pag... GU L 139 dell 11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1). GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2. GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1. GU L del..., pag... IT 5 IT

condizioni necessarie per l adozione della moneta unica, e la deroga della Slovenia viene abolita a decorrere dal 1 gennaio 2007. (6) Per l introduzione dell euro in Slovenia occorre estendere alla Slovenia le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all introduzione dell euro. (7) Il piano di passaggio all euro della Slovenia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell introduzione dell euro come moneta nazionale. Pertanto, la data di adozione dell euro e di sostituzione del denaro liquido è il 1 gennaio 2007. Il periodo di abbandono graduale non si applica. (8) È pertanto necessario modificare conformemente il regolamento (CE) n. 974/98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente al trattato e fatte salve le disposizioni dei protocolli n. 25 e n. 26 e dell articolo 122, paragrafo 1, del trattato CE. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente IT 6 IT

Allegato Nell allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative al Portogallo e alla Finlandia è inserita la seguente riga: Stato membro Data di adozione dell euro Data di sostituzione del denaro liquido Adozione di un periodo di abbandono graduale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Slovenia 1 gennaio 2007 1 gennaio 2007 No IT 7 IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 16 maggio 2006 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che dichiara che la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l adozione della moneta unica e che la deroga della Slovenia è abolita con efficacia dal 1 gennaio 2007. Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare il tasso di conversione tra l euro e il tolar sloveno, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l euro e le monete degli Stati membri che adottano l euro 1 ha disciplinato l introduzione iniziale dell euro negli Stati membri entrati a far parte dell area dell euro con la prima ondata e in Grecia. Per estendere il campo di applicazione del regolamento al tolar sloveno, occorre introdurre nel regolamento un riferimento a detta moneta. Pertanto, la presente iniziativa mira a introdurre nel regolamento le modifiche necessarie. 2. ASPETTI GIURIDICI 2.1. Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l articolo 123, paragrafo 5, del trattato CE, che consente di adottare il tasso di conversione al quale l euro subentra alla moneta nazionale dello Stato membro la cui deroga è stata abolita conformemente all articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE. Il Consiglio delibera all unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea. 2.2. Sussidiarietà e proporzionalità La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. La presente iniziativa non va oltre quanto necessario per conseguire il suo obiettivo, e rispetta pertanto il principio di proporzionalità. 2.3. Scelta dello strumento giuridico Il regolamento è il solo strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio sui tassi di conversione tra l euro e le monete degli Stati membri che adottano l euro. 1 GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1478/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1). IT 8 IT

3. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. 4. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI 4.1. Articolo 1 Il tasso proposto è l attuale tasso centrale del tolar nel meccanismo di cambio (ERM2). Come per le altre monete, conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio relativo a talune disposizioni per l introduzione dell euro, il tasso si compone di sei cifre significative. 4.2. Articolo 2 Il presente articolo fissa al 1 gennaio 2007 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all adozione dell euro da parte della Slovenia, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore delle altre misure necessarie per l introduzione dell euro in Slovenia. IT 9 IT

2006/0110 (CNB) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l euro e le monete degli Stati membri che adottano l euro IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 123, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere della Banca centrale europea 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l euro e le monete degli Stati membri che adottano l euro3 fissa i tassi di conversione in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1999. (2) Il regolamento (CE) n. 1478/2000 del Consiglio4 ha modificato il regolamento (CE) n. 2866/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l euro. (3) Ai sensi dell articolo 4 dell Atto di adesione del 2003, la Slovenia è uno Stato membro con deroga conformemente all articolo 122 del trattato. (4) Ai sensi della decisione 2006/ /CE del Consiglio del... 2006, adottata in applicazione dell articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, relativa all adozione della moneta unica da parte della Slovenia il 1 gennaio 2007, la Slovenia soddisfa le condizioni necessarie per l adozione della moneta unica, e la deroga di cui è oggetto è abolita a decorrere dal 1 gennaio 2007. (5) L introduzione dell euro in Slovenia rende necessaria l adozione del tasso di conversione tra l euro e il tolar. Il tasso di conversione è fissato a 239,640 tolar sloveni per 1 euro, corrispondente all attuale tasso centrale del tolar nel meccanismo di cambio (ERM2). (6) È pertanto necessario modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2866/98, 1 2 3 4 GU C del..., pag... GU C del..., pag... GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1478/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1). GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1. IT 10 IT

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi di conversione dell escudo portoghese e del marco finlandese, è inserita la seguente riga: = 239,640 tolar sloveni Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente IT 11 IT