" è tenuto ad informare il committente."



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1

Avv. Guido Del Re 2

" è tenuto ad informare il committente." 3

PROPRIETÁ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE Normativa di riferimento Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n 30) 4

PROPRIETÁ INTELLETTUALE Apparato dei principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell inventiva e dell ingegno umani Monopolio territoriale e temporale Tre grandi aree di pertinenza Diritto dei brevetti Diritto dei marchi Diritto d autore 5

NORMATIVE BREVETTI D.Lgs. n.30 febbraio 2005: Codice della Proprietà Industriale Testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e marchi Resta fuori la normativa del diritto d autore, il cui riferimento rimane la legge n. 633 del 1941 e successive modifiche 6

STORIA DEL BREVETTO 500 a.c. Brevetti dell antica Grecia Secoli successivi Importanza economico commerciale del brevetto 1421 Filippo Brunelleschi: primo brevetto italiano 7

COS È UN BREVETTO? Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell invenzione, in un territorio e per un determinato periodo Diritto esclusivo Realizzazione oggetto Trasformazione in oggetto di commercio Produzione oggetto Utilizzo oggetto 8

TIPOLOGIE DI BREVETTO INVENZIONE soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico MODELLO DI UTLITÁ miglioramento di qualcosa che già esiste piccola invenzione DISEGNO O MODELLO aspetto del prodotto o di una sua parte caratteristiche delle linee, contorni, colori, forma 9

CARATTERISTICHE DEL BREVETTO NOVITÁ ATTIVITÁ INVENTIVA LICEITÁ INDUSTRIALITÁ 10

Art. 45 C.P.I. OGGETTO DEL BREVETTO Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere un applicazione industriale 11

NON SONO CONSIDERATE INVENZIONI (A) Le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici (B) I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale (C) Le prestazioni di informazioni 12

NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI INVENZIONE I metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale Le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti biologici di produzione di animali o vegetali 13

CASO ONCO-MOUSE Sperimentazione tumore su un topo Contestazione da parti di organizzazioni animaliste e non Scopo studio del tumore, dei suoi sintomi e di possibili cure 14

Art. 46 C.P.I. NOVITÁ Un invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo È compreso nello stato della tecnica anche il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi 15

Art. 47 C.P.I. Una divulgazione dell invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa Non è altresì considerata predivulgazione l esposizione avvenuta delle esposizioni ufficiali nei sei mesi precedenti il deposito della domanda Art. 48 C.P.I. ATTIVITÁ INVENTIVA Una invenzione è considerata implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica 16

Art. 49 C.P.I. INDUSTRIALITÁ Un invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola Art. 50 C.P.I. LICEITÁ Non possono essere oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all ordine pubblico o al buon costume 17

Art. 51 SUFFICIENTE DESCRIZIONE Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni ed i disegni necessari alla sua intelligenza L invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persone esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto 18

Art. 64 CDI INVENZIONE DEI DIPENDENTI Quando l invenzione industriale è fatta nell esecuzione o nell adempimento del rapporto di lavoro o d impiego, in cui l attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all inventore di esserne riconosciuto autore (c.d. invenzione di azienda) Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell attività inventiva, e l invenzione è fatta nell esecuzione o nell adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall invenzione appartengono al datore di lavoro ma all inventore è riconosciuto un equo premio (c.d. formula tedesca) 19

Qualora non ricorrano le condizioni previste dall articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest ultimo ha il diritto di opzione per l uso, esclusivo o non esclusivo dell invenzione o per l acquisto del brevetto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell avvenuto deposito del brevetto (c.d. invenzione occasionale) 20

Art. 65 C.D.I. INVENZIONE DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITÁ E DEGLI PUBBLICI DI RICERCA In deroga all articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una P.A. avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall invenzione appartengono a tutti in parti uguali Le Università e le P.A. stabiliscono l importo massimo del canone loro spettante relativo a licenza a terzi per l uso dell invenzione e in ogni caso l inventore ha diritto a non meno del 50% dei proventi 21

STRUTTURA DI UNA DOMANDA DI UN BREVETTO Titolo Riassunto e campo dell invenzione Stato della tecnica Descrizione Rivendicazioni Figure 22

ITER DI CONCESSIONE Verifiche preliminari Ricerca Esame sostanziale Pubblicazione Concessione Rigetto - Ricorso (Commissione ricorsi) 23

MANTENERE UN BREVETTO Attuazione entro 3 anni dalla data di concessione del brevetto Quote di mantenimento TUTELARE UN BREVETTO Contraffazione Tutela contro: Usurpazione Copia 24

TUTELA BREVETTI Lettera di diffida Provvedimento cautelare Procedimento giudiziario Procedura controllo dogana COME SFRUTTARE UN BREVETTO VENDITA CONCESSIONE IN USUFRUTTO LICENZA 25

Invenzioni Deontologiche 13 Marzo 2015 Avv. Guido Del Re 26