2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno ed il secondo fine settimana di settembre.



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REGOLAMENTO CONCERNENTE NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DEL COMUNE PER FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE Approvato con D.C.C. n. 21 del 01/08/2012 Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Cupra Marittima per finalità turistiche e ricreative, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento. Articolo 2 Stagione balneare 1. la stagione balneare inizia il 1 Aprile e termina il 30 settembre, di ogni anno. 2. il periodo minimo di esercizio obbligatorio della concessione assegnato è il seguente: 1 Giugno - 15 Settembre L'accertato mancato rispetto di tale obbligo comporterà la decadenza della concessione così come previsto dall art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato di Spiaggia. 3. È data comunque facoltà al concessionario di esercitare l'attività prima del 1 Giugno e terminarla dopo il 15 Settembre, garantendo il Servizio di Salvataggio ai sensi del seguente art. 2bis. Articolo 2bis Servizio di salvataggio 1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla autorità marittima. 2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno ed il secondo fine settimana di settembre. 3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 9,30 alle ore 18,00. Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio può essere garantito per postazioni limitrofe anziché per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata. 4. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio. Detto cartello dovrà essere ben visibile e posizionato sia all ingresso dello stabilimento balneare che tra la prima fila di ombrelloni e la battigia. 5. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, il Comune installa appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri.

6. il Comune provvede alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere. Articolo 3 Uso delle spiagge 1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato: a) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo; b) transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni c) effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti al di fuori delle zone consentite; d) depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione; e) gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere f) accendere fuochi liberi, salvo specifica autorizzazione comunale; 2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato; a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori fatta eccezione per le aree all uopo predisposte, caniguida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste calla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocumento all igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all interno di spazi appositamente attrezzati, all uopo autorizzati dall autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi; c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità; d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori delle aree di cui al successivo art. 7, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti; e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti; f) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie; g) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità; h) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati; i) dalle ore 1.00 alle ore 5.00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni. l) organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative senza le previste autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, ad eccezione di quei giochi e di quelle attività ricreative che per

consuetudine vengono organizzate, comunque nel rispetto delle relativa normativa, nell'ambito delle aree in concessione (ginnastica di gruppo, giochi collettivi etc) fermo restando l'obbligo di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Articolo 4 Disciplina per gli stabilimenti balneari e relative disposizioni di carattere generale 1. tutte le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, obbligatoriamente dalle ore 9,30 alle ore 18,00, garantendo il servizio di salvataggio nelle modalità previste dal precedente art. 2bis. 1bis. nel periodo minimo di esercizio obbligatorio di cui al comma 2) dell art.2, le strutture balneari, che esercitano attività di somministrazione alimenti e bevande, devono garantire l apertura al pubblico dalle ore 08,00 alle ore 22,00. 2. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono: a) esporre in modo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare: - copia del presente Regolamento Comunale; - copia della vigente ordinanza emanata dall'autorità marittima; - tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento; - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi; - un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dalla immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto; b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo ad esso immediatamente prospiciente. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dal comune, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa amministrazione comunale; c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5,00 metri dalla linea di battigia realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2.00 metri ed il libero accesso ai servizi igienici e docce garantendo almeno una doccia libera e gratuita; d) installare sull arenile, sino ad un massimo di ml 10 dalla battigia, un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E consentito ridurre quest ultima distanza fino a metri 2,20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è inoltre consentita l installazione di ombrelloni monopalo con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio semplicemente infissi a terra o appoggiati sull arenile, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia, distanziati l uno dall altro o da altri sistemi di ombreggiamento, di almeno 1,50 m. dal limite di massimo ingombro; Possono essere posizionati sistemi di ombreggiamento con sostegni verticali perimetrali dell ingombro massimo di 2,00 x 2,00 e distanziati l uno dall altro di almeno 1,50 m. per lato. sono comunque vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00. b) esporre in luogo ben visibile al pubblico cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza o di pronto intervento; Articolo 5 norme di comportamento 1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l uso di shampoo o di saponi; b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione; c) fatto salvo il divieto di cui all articolo 3, comma 2, lettera i), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all articolo 4, comma 1, lettera e). 2. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o, comunque, per tutte quelle attività che non siano strettamente attinenti alla balneazione. I concessionari devono altresì provvedere, al termine dell'orario giornaliero di apertura al pubblico, al controllo delle singole cabine in modo da accertare che non vi permangano persone. Articolo 6 corridoi di lancio 1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione. 2. Sentita l autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell arenile da parte dei bagnanti. 2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta. 3. Come previsto dall ordinanza n. 34/2009 DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO i corridoi devono rispettare le seguenti caratteristiche: a) larghezza di metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione; b) profondità non inferiore a metri 300; c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 10 metri per i primi 100 metri e successivamente ogni 20 metri (per un totale di 20 gavitelli); d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli esterni di delimitazione; e) apposizione sulla battigia di un cartello recante la dicitura CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA DA DIPORTO DIVIETO DI BALNEAZIONE ; f) qualora i titolari di stabilimenti balneari intendano installare un corridoio di lancio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra specificate, esso dovrà essere posizionato nel rispetto dei limiti spaziali della concessione demaniale marittima assentita per finalità turistico-ricreative, in prossimità di uno dei due limiti laterali, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e dovrà avere, per quanto possibile, un andamento perpendicolare alla linea di costa. Norme di comportamento all interno dei corridoi di lancio: a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio ad andatura ridotta al minimo;

b) è vietato l ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio; c) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti. Articolo 7 Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni 1. nelle zone di seguito elencate destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti da segnalare opportunamente attraverso corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione. 2. Le porzioni di arenile asservite ai fini di quanto riportato al comma precedente sono individuate nel piano di spiaggia e precisamente: Aree per alaggio e rimessaggio barche in concessione: Area n. 4 Fronte 35 ml. sita a sud del fosso S. Silvestro; Area n. 34 Fronte 78,00 ml. Lega Navale Italiana. Aree libere per alaggio e rimessaggio barche: Area n. 6 Fronte 50,00 ml. sita a nord del fosso San Silvestro; Area libera Fronte 15,00 ml. tra la concessione n. 34 LNI e concessione n. 33. Area libera per attività sportive sita in corrispondenza della testata pista ciclabile Cupra M. Grottammare, suddivisa in: a) Area per attività sportive all aperto; b) Area per ad attività di surf e wind-surf; c) Area di alaggio, rimessaggio ed attività di imbarcazioni veliche. Area piccola pesca Sita a sud del torrente Menocchia articolo 7bis delle aree per alaggio e rimessaggio barche in concessione 1. I concessionari dovranno tenere sempre aggiornato anche in formato elettronico un registro di presenza nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla singole unità presenti nell area: - dati identificativi dell unità (numero, nome o descrizione); - dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici; - fotografia dell unità. Tutti i sistemi meccanici utilizzati per l alaggio ed il varo delle unità dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti autorità e dovranno risultare dotati da idonea copertura assicurativa. articolo 7ter nelle aree libere per alaggio e rimessaggio barche 1. I diportisti proprietari delle imbarcazioni alate in tali aree, sono tenuti ad inscriversi gratuitamente nel registri di presenza presso l ufficio demanio comunale nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla singole unità: - dati identificativi dell unità (numero, nome o descrizione); - dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici; - fotografia dell unità. L iscrizione al registro di presenza non costituisce alcun titolo di esclusività di utilizzo e occupazione del posto barca.

2. In tali aree è vietato l utilizzo di qualsiasi sistema meccanico o elettrico per l alaggio ed il varo delle unità. 3. Le unità presenti nell area dovranno essere mantenute in stato di decoro, efficienza e navigabilità. 4. Una fascia di 10,00 ml. dalla battigia dovrà essere sempre lasciata libera per il transito. 5. Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di unità non rispondenti a quanto prescritto dal presente articolo le stesse verranno sequestrate e rimosse a cura della Locale Amministrazione e trasferite nel deposito comunale sito presso lo stadio ove gli interessati proprietari potranno ritirarli, previo pagamento delle spese sostenute per il trasferimento e la custodia. articolo 7quater nell area libera per attività sportive 1. In tali spazi potranno essere liberamente esercitate da privati e da associazioni riconosciute dal C.O.N.I., tutte le attività finalizzate a promuovere la diffusione delle discipline veliche e delle cultura del mare, come scuole, corsi di perfezionamento e tutte le attività ad esse connesse. 3. Il Comune provvede a dotare tali aree delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività in esse previste ed attività di interesse pubblico alle stesse connesse. A tale scopo l Amministrazione Comunale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni operanti nel settore velico. 4. I diportisti proprietari delle imbarcazioni alate in tali aree, sono tenuti ad inscriversi gratuitamente nel registri di presenza presso l ufficio demanio comunale nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla singole unità: - dati identificativi dell unità (numero, nome o descrizione); - dati anagrafici del proprietario e recapiti telefonici; - fotografia dell unità. L iscrizione al registro di presenza non costituisce alcun titolo di esclusività di utilizzo e occupazione del posto barca. 5. In tali aree è vietato l utilizzo di qualsiasi sistema meccanico o elettrico per l alaggio ed il varo delle unità. 6. Le unità presenti nell area dovranno essere mantenute in stato di decoro, efficienza e navigabilità. 7. Una fascia di 5,00 ml. dalla battigia dovrà essere sempre lasciata libera per il transito. 8. In tale area possono essere ospitate esclusivamente unità sprovviste propulsione (elettrica o meccanica) ad eccezione dei mezzi utilizzati dalle Associazioni operanti necessari per il soccorso ed il supporto alle attività da esse svolte (mota d acqua e gommoni). Tali unità che non potranno eccedere il numero di tre ed il loro posizionamento dovrà essere preventivamente comunicato all autorità competente ed, in caso di necessità, messe a disposizione dell autorità Marittima per casi eccezionali di soccorso. 9. Nel caso in cui venisse riscontrata la presenza di unità non rispondenti a quanto prescritto dal presente articolo le stesse verranno sequestrate e rimosse a cura della Locale Amministrazione e trasferite nel deposito comunale sito presso lo stadio ove gli interessati proprietari potranno ritirarli, previo pagamento delle spese sostenute per il trasferimento e la custodia. articolo 7quinques

nell area Area piccola pesca L area risulta già destinata ad alaggio, varo e stazionamento imbarcazioni adibite alla piccola pesca; L intera zona, o porzioni della stessa, potrà essere richiesta in concessione dal Comune e data in gestione, ai sensi dell art. 45 bis del Codice della Navigazione, a pescatori regolarmente iscritti nel registro imprese di pesca e titolari di imbarcazioni attrezzate per la pesca da posta. L affidamento ai sensi dell art. 45 bis del Cod. Nav. è subordinato all impegno da parte degli affidatari ad adempiere agli obblighi che l Amm.ne Com.le impartirà in fase di rilascio delle singole concessioni come: - corresponsione di un canone annuo - garantire l apertura e l esercizio dell attività di vendita del pescato; - garantire una corretta utilizzazione del bene concesso e la sua continua manutenzione; - rispettare i limiti degli spazi di varo ed alaggio assegnato. Articolo 8 Disposizioni Finali e Disciplina Sanzionatoria 1. L'ambito di applicazione temporale del presente Regolamento coincide con il periodo in cui è compresa la stagione balneare, 1 Aprile 30 Settembre; 2. L'ambito dia applicazione territoriale del presente Regolamento è circoscritto alle spiagge ed agli arenili ricadenti nel Comune di Cupra Marittima; 3. Il presente Regolamento deve essere esposto a cura dei concessionari ed in luogo e con modalità idonee per la massima visibilità da parte dell'utenza, per tutta la durata della stagione balneare; 4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento. Gli Ufficiali gli Agenti di Polizia Giudiziaria ne curano l'esecuzione; 5. I contravventori al presente Regolamento risponderanno degli illeciti amministrativi di cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato; 6. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente saranno irrogate ai sensi delle disposizioni della legge regionale 10 Agosto 1998 nr. 33. 8. Il presente Regolamento che sarà pubblicato all'albo Comunale entra in vigore in data odierna ed abroga ogni eventuale disposizioni precedente.