Art. 1 Ambito di applicazione



Documenti analoghi
CITTA DI SALSOMAGGIORE TERME Provincia di Parma REGOLAMENTO AMMINISTRATORI LOCALI TRASFERTE PER L ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO. Art.

COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT EUTIZIO

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIZZONI (VV) REGOLAMENTO PER LE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI SPESE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER LE MISSIONI ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER VIAGGI E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER L ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

C O M U N E D I C E N T U R I P E PROVINCIA DI ENNA < >

REGOLAMENTO AMMINISTRATORI LOCALI VIAGGI E MISSIONI PER L ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI E I RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

CITTÀ DI MELFI REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DERIVANTI DA MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI PER L ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

R E G O L A M E N T O P E R I L T R A T T A M E N T O E C O N O M I C O D E L L E S P E S E D I V I A G G I O S O S T E N U T E

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI

COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI E I RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DEL CONSORZIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

PROVINCIA DI ROVIGO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE E DI ACCESSO ALL ENTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI PER SERVIZI D ISTITUTO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

COMUNE DI SAURIS PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN OCCASIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori del Comune di Venezia

COMUNE DI CAROVIGNO Provincia di Brindisi REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE

COMUNE DI RIESE PIO X

COMUNE DI BERTINORO PROVINCIA DI FORLI - CESENA. Piazza Libertà, BERTINORO (FO)

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI

REGOLAMENTO in materia di ATTRIBUZIONE di EMOLUMENTI, COMPENSI E RIMBORSI ai COMPONENTI degli ORGANI CAMERALI

R E G O L A M E N T O

N REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L ESERCIZIO DEL PROPRIO MANDATO

COMUNE di VILLORBA PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI REGOLAMENTO. (Provincia di Treviso) Entrato in vigore il

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AMMINISTRATORI

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO REGOLAMENTO PER LE MISSIONI E I RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROVINCIA DI IMPERIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Regolamento per l effettuazione delle spese di rappresentanza e per le spese connesse al funzionamento degli organi di governo

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIMUT S.P.A.

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori di VEGA Scarl

COMUNE DI FANO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI CASTELLALTO (Provincia di Teramo) REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Regolamento per le missioni e i rimborsi delle spese sostenute dagli Amministratori Comunali

Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI FIUME VENETO Provincia di Pordenone REGOLAMENTO PER LE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI

COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA. Provincia di Caltanissetta

Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di amministratori e dipendenti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER MISSIONI ISTITUZIONALI

Consiglieri; componenti del Consiglio di Disciplina; personale di Segreteria.

COMUNE DI ITTIREDDU PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E RIMBORSO SPESE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO ALLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

MUNICIPIO DELLA CITTA DEL VASTO Provincia di Chieti

REGOLAMENTO MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE

PROVINCIA DI ROMA. Regolamento per le missioni in Italia ed all Estero del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Provinciali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Provincia Regionale di Agrigento REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

COMUNE DI LEVERANO Provincia di Lecce

LINEE GUIDA IN TEMA DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE DEI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO (Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO PER LE TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI

Comune di Venosa Provincia di Potenza

Città di Avezzano. Regolamento per la disciplina delle trasferte e rimborso spese sostenute dagli Amministratori.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI VERONA

Programma di Sviluppo Rurale Asse Leader 2007/2013. Gal Leader Teramano REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DI TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A. Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione -

COMUNE DI DELIANUOVA

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCESSO ALL'ENTE, DI TRASFERTA E MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE TRASFERTE E DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE DAI DIPENDENTI COMUNALI E AMMINISTRATORI

PROVINCIA DI ROMA. Disciplinare per le missioni in Italia ed all Estero del Presidente della Provincia e degli Assessori

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

Consorzio Autorità dell Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in:

REGOLAMENTO PER LE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE

Comune di Grado Provincia di Gorizia

Regolamento per la disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori di Venis S.p.A. Versione: 1.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA DEI DIPENDENTI

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Art. 1 Oggetto del regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO ALLE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Ufficio d ambito di Lecco

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

DISCIPLINA DELLE MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI E DEI RIMBORSI SPESE DEL SEGRETARIO DIRETTORE E DEI DIPENDENTI DELL ENTE

C O M U N E D I N O V E PROVINCIA DI VICENZA

Transcript:

Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina i rimborsi spese e le indennità di missione (con la precisazione di cui al successivo art. 13, 3^ comma) per gli Amministratori Comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del Capoluogo del Comune, ove ha sede lo stesso, intendendosi per Amministratori Comunali il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali. Art. 2 Viaggi e missioni per l esercizio della carica. Autorizzazione 1. Le missioni del ViceSindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali fuori dal Capoluogo del Comune, da effettuare per motivi inerenti al mandato amministrativo, sono, su loro richiesta, autorizzate preventivamente dal Sindaco. 2. Nelle richieste di cui al precedente primo comma, redatte sull apposito modulo, sono dichiarate dall interessato le finalità della missione, il giorno o i giorni nei quali verrà effettuata e sulla stessa il Sindaco appone il visto di autorizzazione preventiva. La dichiarazione è completata, a missione compiuta, con l indicazione della durata effettiva, delle spese anticipate, dei chilometri di viaggio percorsi con mezzo proprio ed è sottoscritta, per questa parte, dall interessato davanti al dipendente comunale preposto alla liquidazione. 3. Le autorizzazioni alle trasferte e missioni sono accordate a ciascun Amministratore Comunale, singolarmente, anche nel caso che alle stesse partecipino più di uno di essi. Ogni Amministratore presenta una distinta dichiarazione o documentazione ai fini della liquidazione dei rimborsi spese. Le fatture o ricevute fiscali devono essere rilasciate separatamente per ogni Amministratore. 4. In caso di urgenza, l autorizzazione può essere data anche verbalmente ed, in tal caso, la stessa dovrà essere formalizzata, per la successiva liquidazione delle relative competenze. 5. Il Sindaco compila la dichiarazione comprendente l indicazione delle finalità della missione e quelle relative alle spese sostenute ed eventualmente ai viaggi compiuti con mezzo proprio, sottoscrivendola davanti al dipendente comunale preposto alla liquidazione. Art. 3 Trasferte, trattamento economico, modalità 1. Nella determinazione del trattamento economico per le trasferte degli Amministratori Comunali di cui al precedente art. 2, effettuate nel territorio comunale, fuori dal Capoluogo, è ammesso il solo rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea o con auto propria, che viene determinato con le modalità di cui ai successivi artt. 6 e 7. Le trasferte predette sono di regola RegolamentoMissioniAmministratori.doc 1

iniziate ed effettuate in tempi che consentono il rientro all abitazione per il pasto. In casi particolari, nei quali la natura e la durata dell impegno comportano la necessità di permanere fuori sede per l intera giornata, è ammesso il rimborso, su presentazione di fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute per la consumazione di un pasto entro il limite di spesa previsto dall art. 1 del D.P.C.M. 16 marzo 1990 e succ. mod. ed int. (attualmente E. 30,55 D.P.C.M. 15 febbraio 1995). 2. Per tutte le trasferte effettuate dagli Amministratori fuori del territorio comunale la scelta del mezzo di trasporto deve essere indicata nella richiesta di cui al primo comma del precedente art. 2 e s intende approvata con l autorizzazione sulla stessa apposta dal Sindaco. Si osservano, a tal fine, le disposizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7. 4. Quando l Amministratore è accompagnato nella missione da dipendenti comunali, si applicano a questi ultimi le disposizioni di legge per i medesimi previste. Art. 4 Trattamento per missioni in Italia 1. Agli Amministratori Comunali autorizzati a recarsi in trasferta in località distanti almeno 10 Km. fuori dal territorio del Comune spettano il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e per ogni 24 ore, compreso il tempo per il viaggio, le indennità di missione nell ammontare stabilito al n. 2 della tabella allegata alla Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e succ. mod. ed int. 2. Gli Amministratori Comunali in trasferta hanno facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute: a) per la consumazione di due pasti giornalieri entro il limite di spesa stabilito dai D.P.C.M. 16 marzo 1990 e 15 febbraio 1995 e succ. mod. ed int.; b) per l alloggio in una camera singola in alberghi al massimo a 4 stelle. Le spese di vitto e di alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale. 3. Nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, oppure di entrambe, l indennità di missione è ridotta: a) di 1/3 per il rimborso delle spese di alloggio; b) di 1/2 per il rimborso delle spese di vitto; c) di 2/3 per il rimborso delle spese di vitto e di alloggio; in conformità a quanto disposto dall art. 9, terzo comma, della Legge n. 836/1973 e succ. mod. ed int. 4. Per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore l indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano ad ora intera mentre quelle inferiori sono trascurate. 5. L indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro RegolamentoMissioniAmministratori.doc 2

ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata compiuti nella stessa giornata. 6. Nel caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, l Amministratore può chiedere l anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità o spese di vitto ed alloggio presunte. Le autorizzazioni di cui all art. 2 del presente Regolamento dispongono anche la concessione dell anticipazione da parte del competente servizio comunale al quale viene consegnata copia della richiesta vistata secondo quanto previsto dalle norme suddette. 7. Il rimborso delle spese e la liquidazione delle indennità spettanti avviene al termine della missione, a cura dell Ufficio Comunale competente, entro il giorno dieci del mese successivo all effettuazione delle relative missioni, previa presentazione, da parte dell Amministratore, della relativa documentazione. Art. 5 Trattamento di missione per trasferte all estero 1. Le missioni all estero per motivi relativi all esercizio del mandato degli Amministratori Comunali, salve le finalità particolari regolate dai successivi artt. 9, 10 e 11 del presente Regolamento, sono autorizzate dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, salvo i casi d urgenza per i quali provvede il Sindaco stesso dandone informazione alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva. 2. Agli Amministratori Comunali che effettuano missioni all estero si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 27 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6 Viaggi con mezzi di linea o del Comune 1. L utilizzazione di mezzi pubblici di linea ha carattere prioritario quando gli orari di tali mezzi sono compatibili con quelli nei quali l Amministratore deve giungere a destinazione e rientrare in sede, con il necessario margine di sicurezza, ed il loro uso non comporta i costi per pernottamenti fuori sede che rendono economicamente più gravosa tale utilizzazione rispetto all uso dei mezzi messi a disposizione dall Amministrazione o di mezzi propri dell Amministratore. 2. L uso dei mezzi pubblici di linea può essere integrato per una parte del percorso dagli stessi non servito con mezzi dell Amministrazione o con mezzi propri dell Amministratore. 3. Nei percorsi interni delle città nelle quali l Amministratore si reca per effettuare gli accessi e gli interventi che costituiscono il motivo della missione, lo stesso è autorizzato al noleggio di taxi, il cui costo è rimborsato dal Comune in base alle ricevute rilasciate dai trasportatori. RegolamentoMissioniAmministratori.doc 3

Art. 7 Viaggi con mezzi propri 1. Per l uso dei mezzi di trasporto propri s intende l utilizzazione per la trasferta - o per la parte del percorso non servita da mezzi di linea di autovettura che viene utilizzata dall Amministratore per l esercizio del mandato. 2. L utilizzo del mezzo proprio di trasporto, da prevedere nelle richieste di autorizzazione di cui al precedente art. 2, dà diritto all Amministratore al rimborso delle spese sostenute per la percorrenza effettuata, determinata in base alla distanza tra la sede dell Ente ed il luogo di destinazione della trasferta, comprese le percorrenze urbane nello stesso compiute, risultante dalle tabelle ufficiali dell A.C.I. e dalla dichiarazione, per i percorsi urbani, dell Amministratore. 3. Per l uso del mezzo di trasporto proprio spetta all Amministratore Comunale interessato il rimborso per ciascun chilometro percorso in misura corrispondente al quinto del costo sostenuto per un litro di carburante. 4. E dovuto, in aggiunta a quanto stabilito dal precedente 3^ comma, il rimborso delle spese autostradali, parcheggi o custodia del veicolo, sostenute per l effettuazione della trasferta e comprovate con ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data e ora compresa in quella della durata della missione. Non è consentito il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni compiute con l uso del mezzo nel corso di viaggi relativi alle trasferte per conto dell Ente. 5. Con la richiesta di autorizzazione ad effettuare la missione utilizzando per tutto o per parte del percorso il mezzo di trasporto proprio, l Amministratore deve rilasciare preventivamente una dichiarazione con la quale solleva il Comune da responsabilità per l uso del mezzo proprio. In mancanza di tale dichiarazione l uso del mezzo proprio non è autorizzato ed il relativo costo non può essere rimborsato. 6. L assicurazione contro i rischi conseguenti all espletamento del mandato che il Comune effettua per gli Amministratori in relazione a quanto previsto dall art. 86, quinto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., comprende anche la copertura dei rischi connessi all uso, autorizzato, di mezzi di trasporto propri per l effettuazione di trasferte e missioni per conto dell Ente. Art. 8 Accesso alla sede dell Ente Spese di viaggio Rimborso 1. Agli Amministratori che risiedono fuori del Comune spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione a ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle Commissioni Comunali permanenti e delle altre Commissioni istituite per Legge, Statuto o Regolamento, delle quali fanno parte. Spetta ad essi, inoltre, il RegolamentoMissioniAmministratori.doc 4

rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria presso la sede degli uffici e servizi comunali per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 2. Gli Amministratori Comunali per i viaggi di cui al precedente comma, utilizzano prioritariamente i servizi pubblici di linea ove esistano collegamenti dagli stessi effettuati tra la loro residenza e la sede comunale e gli orari siano compatibili con quelli relativi all esercizio del mandato elettivo. In mancanza di tali collegamenti gli Amministratori utilizzano mezzi propri, salvo i casi in cui il Comune può provvedere con vetture dell Ente. 3. Si applicano per i viaggi di cui ai precedenti commi le disposizioni di cui all art. 6 ed all art. 7 del presente Regolamento. 4. L Amministratore Comunale rimette al competente servizio comunale, mensilmente, entro la prima decade del mese successivo, l elenco dei viaggi effettuati con mezzo proprio nel mese con l indicazione: a) del giorno del viaggio; b) del motivo, relativo all esercizio del mandato, che l ha reso necessario; c) del mezzo di linea utilizzato per i viaggi, indicando la spesa sostenuta; d) dei viaggi effettuati con proprio autoveicolo, dei chilometri percorsi e dell indennità chilometrica spettante secondo la modalità di rimborso indicata al terzo comma del precedente art. 7; compilando l apposito modulo e sottoscrivendolo avanti al funzionario responsabile del servizio il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della nota, dispone la liquidazione del rimborso dovuto, dando avviso all interessato del mandato di pagamento trasmesso alla Tesoreria Comunale. Art. 9 Delegazioni per funzioni di rappresentanza finalità composizione autorizzazione limiti di spesa 1. Costituiscono funzioni di rappresentanza le attività poste in essere in occasione di rapporti ufficiali tra il Comune ed organismi rappresentativi di Amministrazioni, Enti ed Associazioni Publiche e Private di rilievo sociale ed economico, ovvero in circostanze la cui rilevanza, per consuetudine o per motivi di reciprocità, determina l esigenza di una affermazione dell Ente e della sua presenza nel contesto sociale, per cui gli oneri che ne derivano sono rispondenti a ragioni di pubblico interesse, ravvisabili in un prevedibile incremento di prestigio del Comune o dei suoi organi rappresentativi. 2. Ricorrendo le condizioni e verificandosi le esigenze previste dal precedente comma la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, decide la partecipazione ufficiale di una delegazione costituita in rappresentanza del Comune e della Comunità, ad incontri da effettuarsi in altre città, in Italia o all estero, RegolamentoMissioniAmministratori.doc 5

con altri Comuni, Province, organismi pubblici e privati di rilievo sociale ed economico, per iniziare, mantenere o consolidare rapporti di reciproco interesse per le popolazioni amministrate, per rinnovare consuetudini o per testimoniare solidarietà e recare aiuto concreto in particolari situazioni nelle quali la partecipazione costituisce un dovere umano e sociale. 3. I rappresentanti del Comune sono designati dalla Giunta Comunale, tra il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, contestualmente alla decisione di cui al precedente 2^ comma. La consistenza numerica della delegazione comunale è in ogni caso limitata per contenere la spesa che grava sul bilancio comunale. Qualora alla delegazione dei rappresentati del Comune s intenda opportuno affiancare membri di altri enti, associazioni, organismi pubblici e privati le spese per la partecipazione alle missioni di tali membri sono assunte direttamente a carico degli enti rappresentati. Art. 10 Iniziative di gemellaggio - delegazioni 1. La costituzione di delegazioni comunali per promuovere, realizzare, consolidare rapporti di amicizia, mediante gemellaggi, con comunità locali italiane o straniere rientra nelle finalità istituzionali del Comune quando sussiste un interesse morale e sociale della popolazione. 2. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o della Giunta, valuta le motivazioni della proposta di gemellaggio ed accertato che sussistono le condizioni di cui al precedente 1^ comma, dispone a mezzo del Sindaco, l inizio dei rapporti con il Comune con il quale s intende realizzare il gemellaggio. Ottenuta l adesione dell Amministrazione interessata, la Giunta Comunale procede alla costituzione della delegazione comunale. Si applicano, con gli opportuni adattamenti relativi alla finalità prevista dal presente articolo, le modalità ed i criteri stabiliti dal precedente art. 9. Art. 11 Partecipazione di Amministratori a convegni e congressi 1. La partecipazione di Amministratori Comunali a convegni, congressi e seminari di studi è giustificata e legittima quando offre ai predetti la possibilità di approfondire lo studio di problemi e soluzioni relativi alle materie di propria competenza. 2. La partecipazione di Amministratori Comunali a convegni, congressi e seminari di studi è autorizzata dal Sindaco. 3. L impegno di spesa per la quota d iscrizione al convegno, congresso o seminario di studio è adottato, in base all autorizzazione di cui al precedente 2^ comma, dal Responsabile del competente servizio comunale il quale provvederà a consegnare copia della ricevuta del versamento all Amministratore interessato affinchè quest ultimo possa avvalersene per la partecipazione. RegolamentoMissioniAmministratori.doc 6

Art. 12 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme relative ai rimborsi spese ed alle indennità di missione dei dirigenti generali dello Stato. 2. I successivi aggiornamenti delle misure di indennità fissati nella normativa statale relativamente ai dirigenti generali dello Stato si intenderanno applicati autonomamente agli Amministratori Comunali. 3.Alla luce dell estensione dell applicabilità del trattamento di trasferta dei suddetti dirigenti agli Amministratori Comunali troverà applicazione, nei confronti di quest ultimi e per le indennità di missione, la normativa che modifica e sopprime tali indennità. Art. 13 Regolamento Entrata in vigore Diffusione 1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di sua adozione. 2. Il Sindaco provvede a inviare copia del testo regolamentare a tutti gli Assessori e Consiglieri Comunali. 3. Il presente Regolamento sarà depositato in libera visione del pubblico presso l Ufficio Segreteria del Comune di Pontebba e pubblicato sul sito INTERNET dello stesso Ente. Pontebba, lì 20 ottobre 2006.- IL SINDACO (Bernardino SILVESTRI) IL SEGRETARIO COMUNALE (BULFON dott.ssa Paola) RegolamentoMissioniAmministratori.doc 7

I N D I C E Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 Viaggi e missioni per l esercizio della carica. Autorizzazione Articolo 3 Trasferte, trattamento economico, modalità Articolo 4 Trattamento per missioni in Italia Articolo 5 Trattamento di missione per trasferte all estero Articolo 6 Viaggi con mezzi di linea o del Comune Articolo 7 Viaggi con mezzi propri Articolo 8 Accesso alla sede dell Ente Spese di viaggio Rimborso Articolo 9 Delegazioni per funzioni di rappresentanza finalità composizione autorizzazione limiti di spesa Articolo 10 Iniziative di gemellaggio delegazioni Articolo 11 Partecipazione di Amministratori a convegni e congressi Articolo 12 Norme finali Articolo 13 Regolamento Entrata in vigore - Diffusione ******** RegolamentoMissioniAmministratori.doc 8