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REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SCERNI PROV. di CHIETI CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN C.DA BARDELLA DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE D.L. 04/07/2006 N 223 Art.35 L'anno Duemilasedici, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti in forza di legge a norma dell'art.1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI SCERNI (C.F.: 00236730693) di seguito denominato semplicemente "LOCATORE" rappresentato nel presente atto dal Responsabile del 3 Settore Tecnico e delle Attività Produttive nato a il.. che agisce ed interviene in nome e per conto del Comune medesimo, ed in esecuzione della Delibera di G.C. N.33 del 06.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, ed il/la Sig./ra nato/a a il di seguito denominato/a semplicemente " CONDUTTORE", in qualità di titolare dell'impresa individuale i legale rappresentante della Società con sede a in Via N. 1

Codice Fiscale Partita IVA. Si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE In esecuzione della Determinazione di Aggiudicazione del Settore Tecnico N. del esecutiva a termine di legge, il Comune di Scerni, nella sua qualità di proprietario concede in Locazione alla Ditta, che accetta, il locale sito in Scerni (CH) C.da Bardella snc, catastalmente identificato al Foglio 18 Particella 403 sub 1 Cat. D2 della superficie mq. 312.14 di cui all'allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale, destinato ad Attività ai seguenti patti e condizioni: ART.2 DURATA DELLA LOCAZIONE La locazione avrà la durata di 9 (Nove) anni con inizio dalla data del..2016 e con scadenza comunque al..2022, rinnovabile ai sensi della legge 392/1978 e s.m.i.. Alla prima scadenza contrattuale di Sei anni, il Locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per motivi di cui all'art.29 della citata legge, con le modalità ed i termini ivi previsti. Il Conduttore non ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell art. 27, 7 comma della legge 392/1978, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6. 2

ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE Il canone di locazione viene pattuito nella misra di. (euro /00) oltre IVA al 22% annui da pagarsi in rate mensili anticipate di. compreso IVA, a Mezzo Bonifico Bancario IBAN IT27 I030 6977 8711 0000 0046 007 ovvero a mezzo di Bollettini sul C.C.P. 12717666 Intestati al Comune di Scerni Servizio di Tesoreria, ovvero a mezzo POS presso la Sede Comunale,, entro il giorno dieci(dieci) di ogni mese. Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Qualora il Conduttore si rendesse moroso anche di 1 sola rata di affitto, a decorrere dal 21 giorno del mese di riferimento, l'ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali. ART.4 AGGIORNAMENTO DEL CANONE Ai sensi dell art. 32 della L. 392/1978, così come modificato dall'art.1 della Legge 118/1985, a decorrere dall'inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell'indica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il 3

Conduttore pertanto rinuncia all'invio della Raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l'aggiornamento del canone. ART.5 DESTINAZIONE L'immobile si concede per il solo uso di attività commerciale (ristorazione), trattandosi di bene strumentale ai sensi dell Art.35 D.L. 223/2006, con divieto di sublocazione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico. ART.6 SUBLOCAZIONE E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiscenza del locatore all'eventuale mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno0 esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto. ART.7 RECESSO Ai fini di quanto previsto dall art. 27, 8 comma, della L. 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o 4

concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell attività del Conduttore. L inadempienza da parte del Conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione. ART.9. MIGLIORAMENTI ED INNOVAZIONI L'immobile è ceduto nello stato di fatto in cui si trova; ogni intervento che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà, e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo nulla pretendere indennità per miglioramenti o addizionali apportate. Il Conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso. ART.10 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Il Conduttore s'impegna a mantenere l'immobile localo in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustità compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte locatrice. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. 5

ART.11 UTENZE Il Conduttore, all'atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l'uso esclusivo, i Contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono. I consumi così segnati sono a carico del conduttore medesimo. ART.12 MANLEVA Il Conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colta, negligenza o abuso. Esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di di terzi frequentatori dell'immobile. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare dai suo familiari e dipendenti, le regole di buon vicinato, e del corretto vivere civile. A non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il Conduttore provvederà a stipulare polizza di assicurazione incendio per il locale oggetto della locazione, adeguandosi inoltre alla vigente normativa per la sicurezza dell immobile e degli impianti. 6

ART.13 VISITA AI LOCALI Il Locatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l'esecuzione di lavori. ART.14 GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali contenuti nel presente Contratto, il Conduttore consegnerà al Locatore, in sede di stipula del presente Atto, Fidejussione Bancaria del complessivo importo di., pari a due mensilità del canone di cui 1 a titolo di canone anticipato e l'altra a titolo di deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto. Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, semprechè siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trivino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale, e non potrà essere mai imputata in conto canoni. La somma depositata non potrà essere aumentata o diminuita proporzionalmente al variare del canone di locazione e dovrà essere ricostituita in casi di suo utilizzo. ART. 15 UTILIZZO DEI DATI PERSONALI Il Conduttore autorizza il Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/2003). 7

ART.16 IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO il presente Contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con l'applicazione dell'imposta proporzionale del 2% sull'importo del canone relativo a ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di Registrazione, sono a carico del Conduttore e del Locatore in parti uguali. Sono a carico del Conduttore, tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente Contratto, ivi compresi i Diritti di Segreteria. La registrazione del presente contratto verrà effettuata a cura del Locatore. ART.17 MODIFICHE DEL CONTRATTO. Le clausole di cui al presente Contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il Contratto e la cosa locata. ART.18 COMPETENZA GIURIDICA A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notifica degli Atti esecutivi, ed ai fini della competenza giudiziaria, il Conduttore dichiara di eleggere domicilio in Scerni. Per quanto non specificato nel presente Contratto, le parti rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla legge 8

N.292/1978 e dalla legge N.118/85 e s.m.i., in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonchè a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Letto, approvato e sottoscritto, in ogni suo articolo. Il Locatore Il Conduttore A norma degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente Contratto, con particolare riguardo alla N.3 (canone di locazione, interessi di mora), N.4 (aggiornamento del canone), N.5 (destinazione), N.6 (sublocazione), N.9 (migliorie ed innovazione), N.10 (manutenzione e riparazione), N.11 (utenze), N.12 (manleva), N.14 (garanzia degli obblighi contrattuali), N.16 (imposte, tasse, spese di contratto9 dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. Il Locatore Il Conduttore 9