COD. FISC. 80021560653 C.A.P. 84083 COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO. ORDINANZA N. 108 del 13.07.2012



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PROT. N. 14432 DEL 13-07-2012 ORDINANZA N. 108 del 13.07.2012 OGGETTO: Sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio comunale - Aggiornamento delle modalità di espletamento, definizione delle violazioni e determinazione delle sanzioni. PREMESSO : IL SINDACO che l Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio provvede alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta fin dall anno 2001; che l avvio della predetta raccolta differenziata è stato deliberato con D.G.M. n.128 del 18/05/2001 e successivamente integrato con D.G.M. n. 152 del 20/06/2001; che le modalità e i giorni di raccolta sono stati stabiliti dall Ordinanza Sindacale n.112 del 26/06/2001; che nel corso degli anni la percentuale di raccolta differenziata, grazie anche alla grande sensibilità ecologica, nonché al grande senso civico della popolazione Sangiorgese, è andata sempre aumentando fino ad attestarsi stabilmente, fin dall anno 2007, sopra il 50%; che con Ordinanza Sindacale n.46 del 07/03/2008, nei termini stabiliti dall O.P.C.M. n.3639 dell 11/01/2088, è stato adottato il piano comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, dove sulla scorta dell esperienza maturata e dei risultati raggiunti, si è provveduto a riorganizzare e migliorare il servizio; che nell ultimo periodo, questa Amministrazione Comunale, nell ottica di un rilancio della raccolta differenziata ha avviato numerose iniziative volte al miglioramento e potenziamento della stessa; che inoltre, sempre nell ultimo periodo, sono state ora avviate ulteriori raccolte di frazioni differenziate di rifiuti, quali la frazione verde e la frazione oli vegetali esausti, ora integrate ed implementate altre raccolte di frazioni differenziate quali la frazione Raee, frazione multimateriale, frazione carta e cartone, frazione pile esauste, frazione medicinali scaduti e frazione indumenti usati; VISTO l art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti e prescrive, altresì, che i Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che prevedano, tra l altro le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; VISTO l art. 181 del D.Lgs. 03.04.2006 n 152 e ss.mm.ii. ove e è stabilito che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero ; VISTO l art. 192 D.Lgs. 03.04.2006 n 152 e ss.mm.ii. il quale prescrive ai commi: - 1) che l abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, - 2) che è altresì vietata l immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ; CONSTATATO che, nonostante sia trascorso un ragionevole periodo di sperimentazione e di assestamento del servizio, è stato accertato : che permangono casi di deposito fuori dagli orari e dai giorni prescritti dal precitato piano comunale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; PAG. 1 / 5

che sovente in prossimità delle campane di raccolta del vetro e di altri contenitori stradali deputati ad altre raccolte di frazioni differenziate, quali vestiti dismessi, pile e farmaci, oli esausti, vengono abbandonati altre frazioni di rifiuti; che spesso le pertinenze stradali, sia di strade periferiche che strade cittadine altamente frequentate, vengono utilizzate per abbandonare rifiuti anche speciali; con conseguente creazione di micro discariche; CONSIDERATO che il ripetersi del suddetto deposito incontrollato di rifiuti deturpa e reca danno all ambiente urbano cittadino oltre a favorire possibili spiacevoli inconvenienti di tipo sanitario; ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali; VISTO l art.50 del Testo Unico degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267/2000; VISTO l art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede l applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 25,00 a 500,00 per la violazione delle Ordinanze adottate dal Sindaco; VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981; VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; VISTO il Regolamento di Polizia Urbana; VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii. ORDINA A PARTIRE DALL 01.08.2012 A TUTTE LE UTENZE PUBBLICHE, PRIVATE, DOMESTICHE di conferire i rifiuti urbani ed assimilati come di seguito descritto. Per le frazioni di rifiuti di seguito elencate bisogna utilizzare esclusivamente i sacchetti dedicati, o comunque appropriati, come appresso descritto: a) frazione di rifiuto organica conferimento mediante buste o sacchetti biodegradabili e compostabili; b) frazione di rifiuto secco indifferenziata conferimento mediante buste nere; c) frazione di rifiuto multimateriale conferimento mediante buste azzurre; d) frazione di rifiuti carta e cartone conferimento mediante buste trasparenti; e) frazione di rifiuti verde conferimento mediante buste e sacchetti biodegradali e compostabili, oppure, in caso di rifiuti legnosi, mediante il confezionamento e conferimento di fascine senza busta. I suddetti conferimenti dovranno poi avvenire tassativamente all ingresso del proprio civico, dalle ore 22.00 della sera precedente alle ore 5.00 del giorno di raccolta. Il calendario dei giorni di raccolta per le suddette frazioni di rifiuti è il seguente: a) frazione di rifiuto organica... lunedì, mercoledì e venerdì intero b) frazione di rifiuto secco indifferenziata. martedì e sabato intero c) frazione di rifiuto multimateriale... lunedì alle frazioni Capoluogo, Aiello, Campomanfoli, Cortedomini, Santa Croce, Santa Maria a Favore e Torello / martedì alle frazioni Castelluccio, Fimiani, Lanzara, Taverna Casalnuono e Trivio; d) frazione di rifiuti carta e cartone... mercoledì alle frazioni Capoluogo, Aiello, Campomanfoli, Cortedomini, Santa Croce, Santa Maria a Favore e Torello / giovedì alle frazioni Castelluccio, Fimiani, Lanzara, Taverna Casalnuono e Trivio / Venerdì utenze commerciali intero territorio comunale e) frazione di rifiuto verde... giovedì intero PAG. 2 / 5

Mentre per quanto concerne le restanti frazioni di rifiuti di seguito elencate, bisogna attenersi alle seguenti modalità di conferimento. f) frazione di rifiuto vetro conferimento - tutti i giorni - nelle campane stradali dislocate sull intero g) frazione di rifiuto pile esauste conferimento - tutti i giorni - nei raccoglitori stradali dislocati sull intero territorio comunale e nei raccoglitori da interno posizionati presso esercizi commerciale aderenti a tale modalità di raccolta e presso le istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale; h) frazione di rifiuto medicinali scaduti conferimento - tutti i giorni - nei raccoglitori stradali dislocati sull intero i) frazione di rifiuto indumenti usati conferimento - tutti i giorni nei raccoglitori stradali dislocati sull intero j) frazione di rifiuto oli vegetali esausti conferimento - tutti i giorni - mediante le taniche distribuite a tutte le utenze iscritte al ruolo tarsu, nei raccoglitori stradali dislocati sull intero k) frazioni di rifiuti ingombranti, durevoli raee e piccole quantità di calcinacci conferimento mediante ritiro domiciliare da parte del servizio comunale di raccolta rifiuti, previa prenotazione telefonica al numero 081 5163245 in orario d ufficio; ORDINA inoltre A TUTTI GLI UTENTI DOMESTICI E NON, PRODUTTORI DI RIFIUTI : 1) di conferire i rifiuti mediante il posizionamento degli stessi fuori dalla porta di ingresso dello stabile prospiciente la via pubblica e/o le aree private o di pertinenza, nei giorni e negli orari sopra descritti; 2) a tutti i soggetti produttori di rifiuti pericolosi e speciali di conferire mediante sistemi e metodologie previste dalle normative vigenti di settore; 3) che i rifiuti dovranno essere esposti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi; 4) di custodire, tenere in buono stato e lavare periodicamente i contenitori consegnati in comodato d uso gratuito; 5) per le altre tipologie di rifiuto con trattamento diversificato rispetto agli urbani ed assimilati gli utenti dovranno conferire come segue: 6) i venditori ambulanti occupanti i posti del mercato settimanali e/o giornalieri dovranno a fine attività : a. raggruppare gli scarti organici/alimentari in sacchi biodegradabili; b. conferire in buste separate le varie tipologie di rifiuti; d. raggruppare e selezionare carta e cartone separandoli e piegandoli in maniera ordinata; c. rispettare gli orari stabiliti; VIETA 1) di abbandonare nelle aree pubbliche e private (strade, piazze, ciglio delle strade, fasce di rispetto costiero fluviale, terreni privati, cave, etc.) qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso; 2) di gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido e in generale materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo natura e dimensione anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel 3) di depositare presso i contenitori porta rifiuti (cestini /gettacarte) dislocati sul territorio comunale PAG. 3 / 5

rifiuti prodotti dalle attività domestiche, agricole, commerciali, agroalimentari e da lavorazioni in genere; 4) di conferire le frazioni di rifiuto oggetto del sistema di porta a porta in contenitori/mastelli di dimensione o tipologia diversi da quelli forniti o indicati fatta eccezione per la carta che può essere conferita in qualsiasi busta/contenitore in carta ovvero con modalità diverse dalle quelle stabilite nella presente ordinanza; 5) di conferire i rifiuti in maniera non differenziata (es. rifiuto organico mischiato con la plastica e/o altra tipologia). In caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza saranno applicate sanzioni di seguito riportate, fatte salve altre eventuali violazioni previste da altre norme, con la segnalazione all Autorità Giudiziaria di ipotesi di reato qualora la violazione costituisca fattispecie penalmente rilevante. Le violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza sono punite ai sensi dell art. 7 bis del D.lgs 267/00 come introdotto dall articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii e con le modalità previste dalla Legge 689/1981 ove non costituisca reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell ambito di minimi e massimi prefissati. Nella successiva tabella, parte integrante del presente atto, sono indicati i valori massimi e minimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza gli agenti della Polizia Municipale e comunque tutti i soggetti abilitati per legge. VIOLAZIONE CASISITICA E SANZIONE (euro) (minima - massima) 1. Scarico e abbandono di rifiuti in area privata: b. Rifiuti urbani pericolosi... 50-500 2. Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d acqua e canali, i fossati, le scarpate, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti sul territorio comunale o nei cestini gettacarte: b. Rifiuti urbani ingombranti... 50-500 3. Conferimento di rifiuti in maniera indifferenziata all interno delle buste e dei contenitori: 4. Conferimento nei contenitori di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati: b. Rifiuti urbani ingombranti... 50-500 5. Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e/o agli occupanti di posti di vendita nei mercati: 6. Mancato rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti: DATO ATTO Che il formale avvio del procedimento della presente ordinanza ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è contestuale alla presente e che la responsabilità del procedimento ai fini PAG. 4 / 5

dell irrogazione delle sanzioni amministrative è affidata al responsabile del Servizio di Polizia Municipale e che l Ufficio referente a cui rivolgersi per la gestione del servizio e per qualunque osservazione è l ufficio tecnico del settore n.7 alla Piazza Andrea Amabile 84083 Castel San Giorgio Precisamente, al personale delle forze dell ordine del Comando di Polizia Locale, anche attraverso il supporto degli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e l eventuale accertamento delle violazioni, oltre che l ispezione dei sacchetti di rifiuti depositati e/o abbandonati sul territorio comunale. INVITA tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazione della presente ordinanza. che la presente Ordinanza sia: DISPONE resa nota a mezzo affissione all'albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'ente; rimessa alla Prefettura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio, al Commissario di polizia di Stato di Nocera Inferiore, all'ufficio dell'asl di Salerno 1, al Comando di polizia Municipale del Comune di Castel San Giorgio. AVVISA che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Salerno previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ( D.P.R. 24/11/1971, n 1199). Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa. Castel San Giorgio, lì 13 luglio 2012 IL SINDACO Dott. Francesco LONGANELLA PAG. 5 / 5