PER POSTA ELETTRONICA Direzione Regionale della Calabria Catanzaro, 17 gennaio 2012 Alle Direzioni Provinciali LORO SEDI Agli Uffici della Direzione Regionale SEDE e, p.c., Alla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ROMA Prot. n. 2012/964 All.: n. 3 OGGETTO: Certificati e dichiarazioni sostitutive Nuove disposizioni introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) Dal 1 gennaio di quest anno i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ma devono richiedere direttamente agli enti interessati i dati necessari ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dai cittadini. Queste sono le nuove disposizioni introdotte dall articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) e attuate con Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione (pubblicata sull intranet dell Agenzia) con l obiettivo dichiarato della completa decertificazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati. In particolare, le novità riguardano: Direzione Regionale della Calabria Via Lombardi 88100 Catanzaro Tel. 0961.542500 - Fax 0961.542519 e-mail: dr.calabria@agenziaentrate.it
Certificati I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, su stati, qualità personali e fatti, sono validi e utilizzabili solo nei rapporti fra soggetti privati. Formulazione dei certificati - Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Le pubbliche amministrazioni devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che dal 1 gennaio 2012 vengano prodotte certificazioni nulle per l assenza della predetta dicitura. Certezza pubblica Il nuovo quadro normativo ha il merito di assicurare le certezze pubbliche, in quanto le pubbliche amministrazioni possono acquisire d ufficio, senza oneri, i dati e i documenti con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza, nonché le informazioni necessarie per effettuare, anche a campione, i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ufficio responsabile - Le pubbliche amministrazioni devono individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissioni dei dati o l accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, anche al fine di permettere idonei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive. L ufficio responsabile deve inoltre individuare e rendere note, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d ufficio dei dati e per effettuare i controlli. DigitPa Proprio per agevolare l acquisizione di ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongono apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle PP.AA., senza oneri a loro carico. Violazione dei doveri d ufficio Costituisce violazione dei doveri d ufficio: la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive; la richiesta e l accettazione di certificati; il rilascio di certificati senza la dicitura prevista a pena di nullità; la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni (rilevante anche ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell omissione). 2
In conclusione, a partire dal 1 gennaio 2012, tutti i dati, le informazioni e i documenti devono essere acquisiti d ufficio direttamente presso la pubblica amministrazione che ne è in possesso, oppure deve essere accettata la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà prodotta dall interessato (previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Sinteticamente si rammenta che la dichiarazione sostitutiva (comunemente, autocertificazione) è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti indicati nel citato articolo 46 1. 1 46. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 3
Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati in tale articolo possono essere comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 2. In linea generale, l attività dell Agenzia è già allineata alle nuove disposizioni: ad esempio, per quanto riguarda le procedure negoziali relative all acquisizione di lavori, servizi e forniture 3 è prevista la dichiarazione sostitutiva del soggetto concorrente attestante il possesso dei requisiti richiesti e il controllo attraverso l acquisizione d ufficio delle prescritte certificazioni. Quindi, sempre a titolo esemplificativo, si riportano di seguito le ipotesi in concreto più ricorrenti, ovviamente valevoli per tutti i settori di attività (ad esempio, in materia di rimborsi IVA): Certificazione antimafia richiesta d ufficio alla Camera di Commercio di apposita certificazione contenente la dicitura Nulla osta ai fini dell art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni: la predetta certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento con il sistema informativo della Prefettura di Roma. In alcune ipotesi (ad esempio appalti superiori alla soglia comunitaria) va richiesta all Ufficio Territoriale del Governo anche la c.d. informazione prefettizia. Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese autocertificazione. Il controllo può essere effettuato interrogando le banche dati delle Camere di Commercio 4 (disponibili in apposita sezione inserita nel portale Serpico). 2 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 3 Vedi MIP Manuale delle Procedure Interattive Scheda B.b.6 Approvvigionamenti Gare d appalto Attività di controllo sui concorrenti pubblicato nella sezione Assistenza dell intranet. 4 L accesso ai dati del Registro Imprese, previa individuazione della posizione REA di un soggetto presso le Camere di Commercio, permette la consultazione di un documento predefinito (es. Visura ordinaria, Visura storica, Fascicolo, Fascicolo storico), o di un blocco di informazioni omogenee che lo compone. Le informazioni sono estratte dal Registro Imprese delle Camere di Commercio e sono relative a: 4
Certificato relativo a procedure concorsuali (c.d. certificato fallimentare) autocertificazione. Il controllo è effettuato tramite l interrogazione alle banche dati delle Camera di Commercio, ovvero mediante richiesta d ufficio alla cancelleria del Tribunale in cui ha sede legale l impresa interessata. Certificato generale del casellario giudiziale (certificato contenente tutti i provvedimenti giudiziali irrevocabili, in materia penale, civile e amministrativa riferiti a un determinato soggetto) autocertificazione. Il controllo è effettuato mediante richiesta d ufficio del certificato indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario giudiziale. Certificato del casellario dei carichi pendenti (certificato attestante l esistenza o l inesistenza di procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto, in sostanza certificato attestante la qualità di imputato in un processo) autocertificazione. Il controllo è effettuato mediante richiesta d ufficio del certificato indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario giudiziale. Certificato di regolarità contributiva (c.d. DURC certificato attestante l assolvimento degli obblighi di legge nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile) - l articolo 44-bis della Legge di stabilità 2012 dispone che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d ufficio ovvero controllate dall amministrazione procedente. Certificati medici - i certificati medici, oltre che quelli sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore 5. 1. Informazioni da statuto 2. Capitale e strumenti finanziari 3. Storia delle società o enti controllanti 4. Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione 5. Soci e titolari di diritti su quote o azioni 6. Partecipazioni in altre società 7. Amministratori 8. Sindaci, membri organi di controllo 9. Titolari di altre cariche o qualifiche 10. Società o enti controllanti 11. Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri 12. Attività, albi, ruoli e licenze 13. Sede e unità locali 14. Pratiche in istruttoria 15. Storia delle modifiche 16. Storia delle partecipazioni in altre società. 5 Articolo 49, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, non modificato. 5
In attesa di eventuali successivi interventi a livello centrale, si invitano gli Uffici in indirizzo ad attenersi al contenuto della presente nota, che sarà pubblicata sul sito intranet regionale. Si allegano al presente atto: Direttiva n,. 14 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione; Articolo 15 della Legge di stabilità 2012; Testo unico in materia di documentazione amministrativa, quale modificato dall articolo 15. IL DIRETTORE REGIONALE Antonino Di Geronimo* * Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993. 6