Provincia di Brescia Assessorato Caccia e Pesca



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Provincia di Brescia Assessorato Caccia e Pesca REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale N.1 del 30 gennaio 2006 Articolo 1 Principi e finalità. 1. Al fine di garantire densità di popolamenti delle singole specie commisurate alle potenzialità degli ambienti e per mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra i sessi e le differenti classi di età, la gestione degli ungulati è informata ai seguenti criteri: a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi; b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti, acquisita mediante censimenti; c) distribuzione programmata della pressione venatoria; d) attuazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età; e) osservanza di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia; f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

Articolo 2 Comprensori alpini. 1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei contenuti del piano faunistico venatorio provinciale, per la gestione del prelievo degli ungulati, il territorio della Zona Alpi è suddiviso in 8 Comprensori alpini, come segue: N.1 PONTE DI LEGNO N.2 EDOLO N.3 MEDIA VALLE CAMONICA N.4 BASSA VALLE CAMONICA N.5 SEBINO N.6 VAL TROMPIA N.7 VALLE SABBIA N.8 ALTO GARDA 2. Nell ambito di ciascun Comprensorio possono essere istituite entità territoriali omogenee, di limitata estensione, denominate Settori, finalizzate ad una idonea protezione e gestione venatoria degli ungulati. 3. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, nonché per una più equilibrata pressione venatoria, ogni cacciatore può essere ammesso in un solo Comprensorio. Per le stesse motivazioni, nel piano annuale di abbattimento potrà essere disposto, su proposta del comitato di gestione interessato, che ogni cacciatore possa essere ammesso al prelievo nel territorio di un solo Settore. I cacciatori che all atto del rilascio del tesserino venatorio risultano residenti in uno dei Comuni del Comprensorio da almeno due anni, possono essere iscritti nel Settore di appartenenza, ove istituito. Articolo 3 Cacciatori ammessi alla caccia di selezione. 1. Per la gestione tecnica dei popolamenti di ungulati, la Provincia istituisce l'albo dei "Cacciatori esperti. 2. L'iscrizione all'albo è subordinata: a) alla frequenza di corsi organizzati, dalla Provincia e/o dai Comitati di gestione, sulla base di un programma di lezioni definito dalla Provincia e al superamento dei relativi esami presso una Commissione appositamente istituita dall'amministrazione provinciale, così composta: - un componente dei Comitati di gestione dei Comprensori Alpini scelto tra i rappresentanti della Provincia; - un esperto faunistico individuato mediante bando pubblico; - un esperto ambientale individuato mediante bando pubblico; - un esperto in armi e munizioni da caccia indicato dal banco nazionale di prova delle armi e delle cartucce.

La Commissione è presieduta da un funzionario della Provincia e la durata in carica corrisponde a quella effettiva del Consiglio provinciale. b) All acquisizione dell attestato rilasciato da un poligono di tiro dal quale risulti l effettuazione di una prova positiva di maneggio dell arma e tiro al poligono di almeno 5 colpi su sagoma effettuati con carabina e cannocchiale montato senza l obbligo di iscrizione al poligono di tiro. 3. Sono inoltre iscritti di diritto nell albo dei cacciatori esperti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultino già iscritti all'albo provinciale degli accompagnatori per la caccia agli ungulati. Previa formale richiesta alla Provincia, sono inoltre iscritti di diritto nell albo dei cacciatori esperti, coloro che in data successiva all entrata in vigore del presente Regolamento, vengano iscritti nell albo degli accompagnatori. 4. Tra le mansioni e i doveri dei cacciatori rientrano: a. la partecipazione alle riunioni convocate dal Comitato di gestione del Comprensorio alpino o dalla relativa Commissione ungulati; b. la partecipazione ai censimenti annuali per almeno due uscite; c. la partecipazione agli interventi volti all'incremento e alla tutela della selvaggina (foraggiamento, miglioramento ambientale, cattura); d. la collaborazione alla gestione dei punti di raccolta e di controllo dei capi abbattuti. Art. 4 Albo degli accompagnatori. 1. Per l assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in zona Alpi, la Provincia istituisce l'albo degli "Accompagnatori" alla cui iscrizione possono accedere solo coloro che risultino cacciatori ammessi all esercizio venatorio in zona Alpi da almeno sei anni. 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alle condizioni di cui al precedente art. 3 comma 2 lettere a) e b). Articolo 5 Commissione Ungulati. 1. In ogni Comprensorio alpino, il Comitato di gestione nomina una Commissione Ungulati composta da cacciatori che praticano la corrispondente forma di caccia, con il compito di organizzare, secondo gli indirizzi del Comitato, le operazioni indicate all'art. 3 e le seguenti:

a. proporre tutte quelle forme di intervento sul territorio atte a migliorare l'ambiente e le popolazioni di fauna selvatica; b. collaborare con gli agenti provinciali di vigilanza per una corretta pianificazione dei censimenti attraverso il coinvolgimento dei cacciatori di ungulati del rispettivo Comprensorio, provvedendo altresì alla eventuale installazione sul territorio di strutture fisse (altane); c. collaborare con i tecnici indicati dalla Provincia nella predisposizione dei piani di abbattimento; d. acquisire dalla Provincia e dare diffusione all'elenco delle persone iscritte all'albo provinciale dei recuperatori con cani da traccia da utilizzarsi per il recupero di ungulati feriti, secondo le disposizioni regolamentari vigenti. Articolo 6 Accertamento della consistenza faunistica. 1. Le operazioni annuali di censimento sono coordinate dalla Provincia d'intesa con i Comitati di gestione. 2. I censimenti sono di norma effettuati dagli agenti provinciali con la collaborazione dei cacciatori esperti e di altro personale volontario adeguatamente preparato e preventivamente segnalato dal Comitato di gestione. Articolo 7 Organizzazione del prelievo. 1. Ai sensi di quanto disposto dall art. 18, comma 2, del regolamento regionale 16/93, la caccia agli ungulati può essere svolta secondo le seguenti modalità: con l accompagnatore per i primi sei anni di iscrizione nell apposito albo degli abilitati alla caccia agli ungulati; anche senza l accompagnatore, con esclusione della caccia al camoscio, nel periodo successivo; con l accompagnatore per il prelievo del camoscio; 2. I cacciatori ammessi sono tenuti al rispetto della normativa vigente e di ogni altra disposizione emanata dalla Provincia per l'organizzazione dei prelievi. 3. Nelle giornate in cui è consentito il prelievo selettivo degli ungulati il cacciatore non può esercitare alcun'altra forma di caccia.

Articolo 8 Piani annuali di prelievo. 1. La Provincia predispone annualmente per ogni Comprensorio, su conforme parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica, i piani di abbattimento, ripartiti per singola specie, indicando i capi abbattibili distinti per sesso e classi di età. 2. La caccia si chiude, oltre che nei tempi previsti, al completamento dei piani di prelievo. 3. I capi deceduti a seguito di incidenti stradali o di eventi naturali non sono conteggiati ai fini del piano di prelievo. I capi deceduti nei modi preindicati sono posti in vendita attraverso asta pubblica e i relativi fondi sono introitati dal Comitato di gestione e vincolati a fini faunistici. Articolo 9 Ammissione al prelievo. 1. Il prelievo è consentito a cacciatori organizzati in squadra o anche singolarmente, in conformità a quanto stabilito dai successivi commi. 2. Nel primo caso, la squadra deve comprendere un responsabile ed essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 8 componenti. 3. Nel secondo caso, la caccia di selezione agli ungulati viene esercitata, nel rispetto dei piani di abbattimento, dal singolo cacciatore se "cacciatore esperto" in possesso di licenza da almeno sei anni, oppure con un accompagnatore iscritto all'albo provinciale. Durante la battuta, questi può accompagnare un solo cacciatore. L'accompagnatore ha il compito di assistere il cacciatore e di vigilare sul suo corretto esercizio della caccia; nella giornata in cui presta assistenza, egli stesso può esercitare la caccia se regolarmente associato al Comprensorio. L'accompagnatore deve essere in via prioritaria socio o residente nel comprensorio alpino del cacciatore accompagnato. 4. Non possono essere iscritti all'albo dei cacciatori esperti, nè all'albo degli accompagnatori nè far parte delle commissioni ungulati, coloro che abbiano commesso infrazioni alle disposizioni in materia di caccia agli ungulati negli ultimi sei anni e i cui procedimenti siano stati definiti. Per coloro che risultano già iscritti è prevista, in base alla gravità della violazione commessa, la sospensione per un periodo massimo di sei anni o la cancellazione dall albo. I provvedimenti saranno applicati nei confronti di coloro i cui procedimenti siano stati definiti anche mediante oblazione o pagamento in misura ridotta, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Articolo 10 Tempi del prelievo. 1. La caccia di selezione agli ungulati si attua per un periodo massimo di 60 giorni compreso tra il 1 agosto e il 15 dicembre. 2. Il prelievo selettivo può essere attuato per un massimo di due giorni settimanali, secondo il calendario predisposto dai singoli Comitati di gestione e trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni entro il 30 giugno. 3. Ogni squadra autorizzata o ogni singolo cacciatore, prima di iniziare la caccia, è tenuta/o a comunicare al servizio di vigilanza provinciale le zone dove intende cacciare, provvedendo ad imbucare l'indicazione prima dell'inizio della battuta di caccia, riportando le generalità del singolo o di tutti i componenti della battuta in squadra. 4. L'accompagnatore, quando previsto, opportunamente informato sulla disponibilità dei capi abbattibili, durante la battuta e la ricerca del capo, deve essere di ausilio al cacciatore, controllandone l'azione e vigilando affinché questi agisca nel rispetto della normativa e seconda la corretta metodologia venatoria. 5. In caso di abbattimento, il cacciatore deve informarne il Comitato di gestione ed il servizio di vigilanza venatoria provinciale, che provvedono all'aggiornamento del piano di abbattimento autorizzato ed al controllo del capo. 6. Al completamento del piano annuale di prelievo, e comunque entro il 31 dicembre, il Comitato di gestione comunica alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti effettuati. Articolo 11 Mezzi consentiti. 1. L abbattimento è consentito mediante l impiego di fucile di caccia a canna rigata nei calibri consentiti dalla legge. Articolo 12 Controllo del prelievo. 1. Il cacciatore che ha effettuato l'abbattimento ne assume ogni responsabilità. Il capo abbattuto in conformità al piano di abbattimento è di proprietà della squadra o del singolo cacciatore. Gli ungulati abbattuti devono essere immediatamente contrassegnati con l'apposito sigillo inamovibile attestante l avvenuto abbattimento del selvatico e registrati sul tesserino venatorio. 2. Il capo abbattuto deve essere sottoposto il giorno stesso al controllo presso apposite sedi preventivamente individuate dal Comitato di gestione, secondo modalità indicate dalla Provincia.

3. Il controllo compete agli agenti di vigilanza, che si possono avvalere per la rilevazione dei dati biometrici di un esperto indicato dal Comitato di gestione. Articolo 13 Capi sanitari. 1. Per garantire un abbattimento immediato di capi con evidenti sintomi di deficit biofisico è consentito l'abbattimento "sanitario" di un soggetto di qualsiasi età e sesso che presenti patologie conclamate. I capi eventualmente abbattuti sono sottoposti alla valutazione del personale incaricato dalla Provincia, che provvede al loro trasporto presso centri di controllo sanitario individuati di norma in sede comprensoriale. 2. I capi ritenuti sanitari non sono conteggiati ai fini del piano di abbattimento. Articolo 14 Recupero di animali feriti. 1. Nel caso di ferimento di un capo il cui recupero risulti difficoltoso o se lo stesso capo, nel suo peregrinare, dovesse uscire dai confini di battuta, il responsabile della squadra deve avvertire il servizio di vigilanza provinciale. Il recupero deve essere effettuato con cani appositamente addestrati. 2. E' ammesso il recupero del capo ferito anche il giorno successivo al ferimento nei termini previsti dall'apposito regolamento provinciale. Articolo 15 Valutazione dei capi abbattuti. 1. I capi abbattuti sono valutati secondo i seguenti criteri: a) Capi ritenuti sanitari di cui al precedente art. 12. b) Prelievo conforme al piano di abbattimento. c) Prelievo difforme dal piano di abbattimento, ma con errore tollerabile rientrante nei seguenti casi: CLASSI DI ETA PERMESSE SPECIE ERRORI TOLLERATI DAL PIANO DI ABBATTIMENTO Maschio di 1 anno camoscio Femmina di 1 anno e maschio di 2 anni con corna inferiori a cm. 18 Femmina di 1 anno camoscio Maschio di 1 anno e femmina di 2 anni con corna inferiori a cm. 15 Maschio di 2/3 anni camoscio Maschio di 4 anni con corna inferiori a cm. 22 Femmina di 2/3 anni camoscio Femmina di 4 anni con corna inferiori a cm. 18 Maschio di 4 anni camoscio Maschio di 3 anni

Femmina di 4 anni camoscio Femmina di 3 anni Femmina di 1 anno cervo e Femmina di 2 anni capriolo Femmina di 2 anni cervo e Femmina di 1 anno capriolo Maschio di 2 anni cervo Maschio di 1 anno solo se con palco ramificato Maschio di 1 anno cervo e capriolo Maschio di 2 anni solo se fusone 2. La misura delle corna del camoscio va calcolata sul corno più corto. 3. Per tutti i casi elencati nella suesposta tabella, l'autore dell'abbattimento non è soggetto a provvedimenti sanzionatori. 4. Il piano di abbattimento autorizzato può, nel corso della stagione venatoria, per effetto dell'applicazione delle tolleranze previste nella tabella, essere modificato nei sessi e nelle classi di età, fermo comunque restando il numero totale dei capi per specie. Articolo 16 Disposizioni per errato prelievo. 1. In caso di abbattimenti non previsti nè tollerati dal piano di prelievo il cacciatore responsabile dell'abbattimento (unitamente ad altre persone che dovessero prestargli aiuto) è soggetto alla applicazione della normativa vigente, ivi compreso il sequestro del capo. Nel caso di autodenuncia immediata (e con immediata applicazione del contrassegno inamovibile predisposto dal Comprensorio oltre alla immediata segnatura sul tesserino regionale) e nello stesso giorno dell abbattimento, si applica soltanto la sanzione di legge con il sequestro del capo, senza che siano dovuti il risarcimento del danno faunistico e la sospensione dall albo. Il capo abbattuto va conteggiato nel piano di abbattimento. 2. In caso di controversie sulla valutazione del capo abbattuto decide una commissione composta da un veterinario o tecnico faunistico designato dalla Provincia, dal responsabile del servizio vigilanza operante nel Comprensorio e da un esperto indicato dal Comitato di gestione. Articolo 17 Mostra trofei. 1. Ogni anno, da febbraio a maggio, i Comitati di gestione organizzano la mostra dei trofei e delle mandibole dei capi abbattuti durante la precedente stagione venatoria. 2. I cacciatori sono tenuti a presentare il trofeo pulito e sbiancato completo della mandibola o, nel caso di femmine di capriolo o di cervo, la sola mandibola o emimandibola, di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, accompagnati dalle rispettive marche auricolari per la successiva valutazione da

parte di una commissione nominata dalla Provincia, d'intesa con il Comitato di gestione. Articolo 18 Norma speciale. 1. La caccia al capriolo e al cervo con l uso del cane segugio è consentita nei termini di cui all art. 18 della legge 11/02/1992, n. 157. Articolo 19 Disposizioni transitorie e finali. 1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27-8 comma - della L.R. 26/93 e successive modifiche ed entra in vigore non appena approvato da parte della Giunta regionale. 2. I Comitati di gestione dei comprensori alpini sono tenuti ad adeguare eventuali disposizioni regolamentari interne che siano in contrasto o comunque incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento. 3. Per quanto non espressamente previsto, valgono le vigenti disposizioni che disciplinano la materia