REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA Approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 dd ART.

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1 REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA Approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 dd ART. 1 GENERALITÀ Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, l attività di recupero della fauna selvatica ferita durante l esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause sul territorio provinciale di Trieste. L attività di recupero si configura come un servizio etico ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione della fauna selvatica e può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati al recupero della fauna selvatica ferita, di seguito denominati recuperatori abilitati, previa frequentazione dei corsi organizzati dalla Provincia in base agli indirizzi impartiti dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previo superamento dei relativi esami di abilitazione. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita sulla base di specifiche prove di lavoro organizzate dalle Province o dall Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita sono valide sull intero territorio regionale. Il cane da impiegare nelle operazioni di recupero deve appartenere ad una delle razze il cui standard di impiego specifico preveda il lavoro su traccia di pista di sangue da parte della Federazione Cinologica Internazionale; il cane deve essere di età non inferiore a 12 mesi al momento della domanda. ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI RECUPERATORI ABILITATI E DEI CANI DA TRACCIA ABILITATI E' istituito presso gli Uffici competenti dell'amministrazione Provinciale di Trieste l'elenco Provinciale dei recuperatori e dei cani da traccia abilitati al recupero della fauna selvatica ferita. All Elenco Provinciale possono essere iscritti, previa domanda, i recuperatori che risultino abilitati ed idonei ed i cani che abbiano conseguito il giudizio di molto buono nella prova pratica di valutazione. Per i cani da traccia la domanda deve essere presentata dai proprietari dei medesimi. L Elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito informatico della Provincia. ART. 3 CORSO DI FORMAZIONE E COMMISSIONE D ESAME PER L ABILITAZIONE A RECUPERATORE ABILITATO E PER LA VERIFICA DELLE ATTITUDINI DI LAVORO DEI CANI DA TRACCIA L abilitazione a recuperatore abilitato è rilasciata dalla Provincia previa partecipazione ad apposito corso di formazione e superamento dei relativi esami di abilitazione. 1

2 La verifica delle attitudini di lavoro dei cani da traccia avviene tramite specifiche prove di lavoro valutata dall apposita Commissione provinciale o dall Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). Il corso di formazione sopracitato ed i relativi esami sono attivati di norma dalla Provincia solamente al raggiungimento di almeno 10 adesioni. La Provincia provvede ad istituire uno specifico albo di esperti per la nomina a componente della Commissione nonché per l incarico di docente La Commissione, nominata dall Amministrazione Provinciale, secondo le proprie norme statutarie, è così composta: un Dirigente o funzionario dell Amministrazione Provinciale, con funzioni di Presidente; un esperto in gestione faunistico venatoria designato dalla Provincia; un esperto di cani da traccia designato dalla Provincia e che sia giudice dell Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). Funge da segretario un dipendente dell Amministrazione Provinciale. Ai componenti esterni della Commissione d esame spetta un gettone di presenza pari a quello previsto per i componenti delle Commissioni d esame per le abilitazioni venatorie, mentre la partecipazione dei dipendenti della Provincia di Trieste nella Commissione è intesa quale attività d istituto. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti e tre i componenti la Commissione. Ad eccezione del Presidente e del segretario, i componenti della Commissione durano in carica per una sessione d esame e possono essere riconfermati. I componenti della Commissione decadono dalla carica nel caso in cui risultino assenti a due sedute consecutive della Commissione senza addurre alcun legittimo impedimento; nel qual caso come per eventuali rinunce, si provvederà alla loro sostituzione. ART. 4 RICHIESTA PER L ABILITAZIONE A RECUPERATORE ABILITATO E PER L ABILITAZIONE DEI CANI DA TRACCIA E PROVA PRATICA DI VALUTAZIONE La domanda di ammissione al corso di formazione ed ai relativi esami di abilitazione, redatta su apposita modulistica, deve essere presentata alla Provincia da persona munita di regolare licenza di caccia in corso di validità. Nella domanda per l abilitazione dei cani da traccia, il proprietario oltre ai suoi dati anagrafici, deve riportare anche quelli del cane di sua proprietà da sottoporre alle specifiche prove di lavoro. Debbono altresì essere indicati i dati relativi all iscrizione all anagrafe canina in base alla normativa vigente. La Provincia provvede annualmente ad indicare i termini entro i quali presentare la richiesta. La prova pratica di valutazione verrà espletata in base alle indicazioni tecniche stabilite dalla Commissione di cui al precedente articolo 3. Il soggetto che non abbia conseguito il giudizio di molto buono nella prima prova pratica di valutazione viene ammesso a ripetere la prova medesima, previa regolare domanda del conduttore, da presentarsi sempre all Amministrazione provinciale. ART. 5 DISPOSIZIONI PER L ISCRIZIONE DEI RECUPERATORI ABILITATI E DEI CANI DA TRACCIA ALL ELENCO PROVINCIALE 2

3 Per l'iscrizione all'elenco Provinciale dei recuperatori e dei cani da traccia abilitati, i richiedenti devono presentare, su apposita modulistica, la seguente documentazione: - dati anagrafici del richiedente; - numero dell'autorizzazione di porto di fucile uso caccia; - caratteristiche delle armi da caccia che verranno utilizzate nell esercizio delle proprie funzioni di recuperatore; - dati del cane da traccia relativi all iscrizione all anagrafe canina in base alla normativa vigente; - esibizione da parte del recuperatore abilitato dell attestato di abilitazione rilasciato dalla Provincia; - esibizione dell attestato di abilitazione del cane da traccia; - dati della polizza di assicurazione per danni contro terzi eventualmente provocati dal recuperatore abilitato e/o dal cane da traccia; - accettazione della nota informativa sulla privacy secondo la normativa vigente. Qualsiasi variazione dei dati già comunicati dai recuperatori abilitati ed iscritti all Elenco di cui all art. 2 dovrà essere comunicata entro 30 giorni all Amministrazione Provinciale per consentire l aggiornamento dell Elenco. ART. 6 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI ALL ELENCO PROVINCIALE Non possono operare nelle attività di recupero i recuperatori abilitati ai quali sia stata comunicata la sospensione dell attività venatoria con provvedimento delle autorità competenti. In questo caso si procederà alla conseguente sospensione dall Elenco Provinciale. In caso di non rinnovo del porto d armi da parte del recuperatore si procederà alla conseguente revoca dell iscrizione. L Amministrazione Provinciale si riserva comunque la facoltà di sospendere e/o escludere dall Elenco Provinciale, con provvedimento apposito, i recuperatori abilitati ed i cani da traccia in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e debitamente accertate. Ove i recuperatori abilitati, senza giustificato motivo, non intervengano per più di due volte consecutive verranno esclusi definitivamente dall Elenco Provinciale. Le segnalazioni inerenti il mancato intervento nello svolgere le attività richieste dovranno pervenire dalle Direzioni delle Riserve di Caccia e/o dal personale della Polizia Ambientale Territoriale. ART. 7 RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA Non possono effettuare operazioni di ricerca e di recupero soggetti e cani che non siano iscritti nell Elenco Provinciale. Le operazioni di recupero di cui al presente Regolamento si svolgono sull intero territorio venabile provinciale e se necessario, anche nelle zone escluse dall esercizio venatorio, dove prima di accedere a tali aree il recuperatore è tenuto ad avvisare le Autorità competenti e dove potrà accedere solo previa autorizzazione degli Organismi preposti alla loro gestione indicando l arma di cui lo stesso potrà avvalersi. 3

4 Il recuperatore abilitato, nell esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui è consentito l uso in base alla normativa in materia venatoria. Nell esclusivo ambito dell attività venatoria, il cacciatore che, dal controllo dell effetto del tiro, accerti il ferimento di un animale, richiede l intervento di recupero tramite le Direzioni della riserve di caccia o del personale del Corpo di Polizia Ambientale Territoriale. Il recuperatore abilitato comunica preventivamente, per il tramite dei Direttori delle riserve di caccia, l inizio delle operazioni di recupero della fauna selvatica ferita alle strutture della Provincia competenti in materia di vigilanza venatoria (Corpo di Polizia Ambientale Territoriale provinciale) le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità. Il recupero di fauna selvatica ferita in conseguenza di fatti non attinenti l esercizio venatorio (sinistro stradale o altra causa) potrà essere effettuato dal recuperatore abilitato solo in osservanza delle disposizioni del personale del Corpo di Polizia Ambientale Territoriale provinciale. Per le operazioni di recupero dovranno essere impiegati prioritariamente i recuperatori che risultano risiedere nelle vicinanze del luogo d intervento. L attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria. Le spoglie dell animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell attività venatoria mentre in tutti gli altri casi deve essere consegnato al personale del Corpo di Polizia Ambientale Territoriale della Provincia che provvederà allo smaltimento secondo le disposizioni impartite dalla normativa vigente in materia. ART. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI PER I RECUPERATORI ABILITATI E PER I CANI DA TRACCIA Il recuperatore abilitato iscritto all Elenco Provinciale, per le operazioni di recupero, per addestrare e/o allenare il cane e per portarsi nella zona del recupero, deve essere fornito di contrassegno autorizzativo per l accesso alle strade interdette al passaggio di veicoli, rilasciato dalle competenti Autorità. Per ogni ricerca effettuata, indipendentemente dall esito finale, il recuperatore abilitato è tenuto a compilare e consegnare l apposita scheda all Amministrazione Provinciale. Inoltre su richiesta dell Amministrazione provinciale gli stessi saranno tenuti a fornire in qualsiasi momento tutte le informazioni ritenute necessarie dall Ente stesso. E facoltà della Provincia verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. ART. 9 ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA TRACCIA Ai recuperatori abilitati è consentito addestrare e allenare i cani nelle zone e nei periodi consentiti dalla normativa in vigore. Ai recuperatori abilitati ed iscritti all Elenco Provinciale sono consentiti, ai fini dell' addestramento e allenamento dei cani, la detenzione e l'utilizzo di liquido ematico, materiali organici e pelli appartenenti a specie di fauna selvatica nei cui confronti e' consentita l attività venatoria. ART. 10 RIEPILOGO DELL ATTIVITA SVOLTA 4

5 Entro il 31 gennaio di ogni anno ogni recuperatore abilitato è tenuto a fornire all Amministrazione Provinciale una relazione contenente le richieste ricevute, gli eventuali rifiuti a svolgere l attività di recupero e le relative motivazioni, gli interventi effettuati e l esito degli stessi ed ogni altra informazione ritenuta utile. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell anno precedente. ART. 11 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO L Amministrazione Provinciale rilascia al recuperatore abilitato un tesserino di riconoscimento munito di fotografia, sul quale vengono riportati i dati identificativi; detto tesserino dovrà essere esibito qualora richiesto dalle Autorità competenti. ART. 12 NORME TRANSITORIE Sono fatte salve le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita dei conduttori e dei cani da traccia già in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e conseguite presso le Province prima dell entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2013, n.7 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunisticovenatoria). Gli abilitati di cui sopra possono essere inseriti nell Elenco Provinciale su loro specifica richiesta in base all art. 5. ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, con particolare riferimento alle norme che disciplinano il prelievo venatorio nella Regione Friuli-Venezia Giulia. 5

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