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Accordo ammortizzatori sociali in deroga anno 2012 Regione Umbria L anno 2011, il giorno 15 del mese di dicembre, nella sede dell assessorato al lavoro della Regione Umbria, sono presenti: Assessore al lavoro e alla formazione Professionale Vincenzo Riommi Direttore regionale Lucio Caporizzi Per la Segreteria regionale CGIL Giuliana Renelli Per la Segreteria regionale CISL Claudio Ricciarelli Per la Segreteria regionale UIL Francesca Fiorucci Per la Segreteria regionale UGL Mauro Aristei Per Confartigianato regionale Leonello Cruciani Per CNA regionale Alberto Cerquaglia Per Confapi regionale Angela Canestrelli Per Confindustria regionale Per Confcommercio regionale Riccardo Rossini Per Confesercenti regionale Francesco Filippetti Per Lega Coop regionale Vladimiro Zaffini Per Confcooperative regionale Lorenzo Mariani Per Confagricoltura Regionale Mario Liparoti Per CIA Umbria Per Coldiretti Regionale Per ABI Umbria Federico Ricci Per Confprofessioni Umbria Bruno Toniolatti Per Provincia di Perugia Adriano Bei Per Provincia di Terni Antonio Francese Partecipano altresì all incontro Viviana Lucia Secco per INPS Regionale Umbria, Antonio Curti per INPS Provinciale Perugia, Rodolfo Bittarelli per la Direzione Regionale del Lavoro di Perugia e Piera Andreani per. Italia Lavoro S.p.A.

Premessa Le parti, nel perdurare della crisi in atto che registra un grave impatto sul sistema economico e sociale umbro, coinvolgendo tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, rilevano la necessità di garantire anche per il 2012 ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro in difficoltà un periodo di protezione attraverso l utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di limitare quanto più possibile la perdita di posti di lavoro. Nel contempo, al fine di rendere più incisivi gli interventi di politica attiva a favore dei beneficiari degli ammortizzatori in deroga, obbligatori per i lavoratori, secondo quanto disposto dall art. 19, c. 10 della L. n. 2/2009, e necessari al fine di poter utilizzare e rendicontare le risorse FSE anche per la parte di sostegno al reddito di competenza regionale, considerato che l Intesa tra Governo, Regioni e P.A. del 20/04/2011 ha portato il cofinanziamento regionale dell ammortizzatore dal 30% al 40%, rendendo più oneroso l impegno regionale sia sul versante delle politiche passive, sia su quello delle politiche attive, si rende opportuno modificare, come meglio specificato di seguito, le modalità di intercettazione dei lavoratori al fine di intervenire su tutti gli aspetti che causano un rallentamento nell erogazione della politica attiva. Dato atto che il presente accordo è finalizzato ad attivare gli ammortizzatori in deroga per l anno 2012 limitatamente all utilizzo delle risorse attribuite alla Regione Umbria con DI n. 56223 del 24/12/2010, pari a 50 ml di euro, e delle risorse regionali, a cofinanziamento dello stesso D.I.; Vista la L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012); Vista la L. 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.; Vista la L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.; Visto l accordo bilaterale del 10 novembre 2010 fra Ministero del Lavoro e Regione Umbria; Dato atto che la Regione Umbria ha interamente cofinanziato per la parte di propria competenza le risorse statali attribuite per gli anni 2009 e 2010, rispetto alle quali è stata accertata con l INPS nazionale un economia per 708.818,15, e parzialmente cofinanziato le risorse di cui al DI 56223/2010; Visti l Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la realizzazione di interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori/delle lavoratrici, siglato in data 12 febbraio 2009, la relativa intesa attuativa dello 08/04/2009 e l Intesa tra Governo, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20/04/2011; Dato atto che per l anno 2011 la cig in deroga è stata concessa per mesi 6, pari a ore 1038 per ciascun lavoratore, prorogabile fino ad un massimo pari alla prima concessione, come stabilito nell incontro con le parti sociali dello 09/06/2011; Le parti presenti concordano quanto segue relativamente alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l anno 2012 e all erogazione delle politiche attive connesse.

A) Cassa Integrazione Guadagni in deroga 1. Viene concessa la CIG in deroga per l anno 2012, a decorrere dall 1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, escluso quello domestico, operanti in tutti i settori produttivi che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno esaurito gli strumenti ordinari. Per il settore agricolo, oltre alle disposizioni di cui al presente Accordo, si rinvia allo specifico Accordo del settore, sottoscritto in data odierna, fino a capienza delle risorse stanziate dal Ministero del Lavoro. 2. Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i lavoratori a domicilio, i soci lavoratori subordinati di cooperative, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, cioè che abbiano conseguito un anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno novanta giorni, anche non continuativi, negli ultimi 24 mesi alla data di richiesta del trattamento. In caso di subentro in appalto i requisiti soggettivi dei lavoratori saranno valutati esclusivamente in presenza di documentazione formale che comprovi l assenza di responsabilità e/o inerzia da parte del datore di lavoro. 3. Il trattamento viene concesso per mesi 6 (pari a 1040 ore pro capite), anche non continuativi, nell arco dell anno 2012; nell ipotesi di successivi accordi che prevedano periodi più lunghi di concessione non sarà necessario procedere ad un nuovo esame congiunto, ma sarà sufficiente la richiesta dell impresa che dimostri che almeno uno dei dipendenti interessati ha superato il monte ore relativo alla precedente concessione e il successivo provvedimento di estensione della Regione Umbria. Per i lavoratori a tempo determinato la durata della CIG non può comunque andare oltre la scadenza naturale del contratto. Per gli apprendisti la durata della CIG è limitata alla durata del rapporto di lavoro nel caso in cui lo stesso non sia trasformato; per gli apprendisti passati in qualifica, ai fini dell anzianità, si computa anche il periodo di apprendistato. Nel caso di imprese cessate, di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, di sottoposizione all amministrazione straordinaria, qualora la continuità dell attività non sia stata disposta o sia cessata, la concessione della CIG in deroga non può superare complessivamente i 12 mesi, pari a 2080 ore per ciascun lavoratore full time interessato, anche ripartiti su più annualità. Lo stesso trattamento viene concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni; in caso di mancata omologazione il periodo di integrazione salariale fruito dai

lavoratori viene detratto da quello previsto in caso di dichiarazione di fallimento. Pertanto le imprese che nel triennio 2009-2011 abbiano già usufruito dei 12 mesi non possono presentare una nuova richiesta. E fatta tuttavia salva la possibilità di richiesta da parte del curatore, del liquidatore o del commissario di concessione di ulteriori mesi 12 quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali tramite la cessione, a qualunque titolo, dell azienda o di sue parti. In quest ultimo caso la richiesta deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull occupazione aziendale. Nel caso in cui la cessazione o la procedura concorsuale intervengano durante un periodo di cig in deroga già autorizzato, deve essere presentata una nuova richiesta; i relativi periodi di cig non si cumulano. 4. I dati necessari per la concessione dell intervento per sospensioni riferite all anno 2012 devono essere presentati alla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro, esclusivamente per via telematica attraverso l apposita procedura all interno del sistema S.A.Re a partire dall 1 gennaio 2012, con le stesse modalità utilizzate per il 2011, entro 20 giorni dall inizio effettivo della sospensione, pena la decurtazione del periodo di concessione. Nel caso di reiezione da parte dell INPS di richieste per gli ammortizzatori ordinari, il termine di 20 giorni decorre dalla data di ricezione del provvedimento di diniego; in questo caso la concessione della cig in deroga copre anche il periodo respinto di ammortizzatori ordinari. In entrambi i casi fa fede la data risultante dall invio dei dati su S.A.Re. I provvedimenti di concessione sono emanati con propri atti dalla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro. Resta confermata la procedura relativa alla presentazione della richiesta e del riepilogo delle DID rese dai lavoratori, alla sottoscrizione dei verbali di esame congiunto e al rilascio della autorizzazione già seguita per l anno 2011. 5. Al fine di assicurare la massima tempestività nell emanazione dei provvedimenti di concessione e nei conseguenti pagamenti dei lavoratori, le richieste devono essere Presentate esclusivamente a decorrere dalla data di inizio della sospensione e non in via preventiva. Il datore di lavoro ha l obbligo di comunicare al lavoratore la sospensione o la riduzione di orario almeno il giorno prima del suo verificarsi al fine di consentire gli adempimenti di cui al successivo punto 7. 6. A parziale modifica di quanto disposto dalla DGR 1560/2009 e secondo quanto già stabilito dalla DD 2320/2011, vengono definiti lavoratori sopra- soglia coloro che risultano sospesi per almeno 4 giorni anche non consecutivi nell arco della stessa settimana, esclusi il sabato e la domenica. I lavoratori non in possesso del predetto

requisito o lavoranti ad orario ridotto vengono, conseguentemente classificati come sotto-soglia. 7. I lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto, siano essi sopra o sottosoglia, nel giorno stesso in cui vengono posti in cig devono recarsi, anche se in attesa di autorizzazione di una richiesta già presentata dal datore di lavoro, presso gli appositi sportelli messi a loro disposizione presso le sedi del CPI competente, ovvero presso altra sede che sarà tempestivamente comunicata, gestiti in collaborazione con Sviluppumbria S.p.A., per la sottoscrizione del Patto di Servizio, copia del quale sarà rilasciata al lavoratore, e per beneficiare di un primo intervento di politica attiva, per poi essere indirizzati, a seconda della loro condizione, o verso attività individuali o di gruppo erogate dai CPI o presso i soggetti attuatori per le attività previste dal bando regionale. Al fine di ridurre il disagio dei lavoratori, in particolare nel mese di gennaio, si precisa che: 1) l obbligo di presentarsi allo sportello insorge solo dopo che il datore di lavoro ha presentato la richiesta; 2) i lavoratori sotto-soglia, come definiti al precedente punto 6., devono presentarsi allo sportello entro la fine della prima sospensione; in caso di orario ridotto entro la fine della prima settimana; 3) i lavoratori sopra-soglia, come definiti al precedente punto 6., devono presentarsi entro la fine della prima settimana di sospensione; 4) è possibile che il datore di lavoro contatti direttamente lo sportello per concordare la data dei colloqui dei lavoratori interessati. La mancata presentazione del lavoratore senza giustificato motivo comporta la perdita dell ammortizzatore. Al fine della giustificazione dell assenza valgono le regole stabilite nel disciplinare tecnico attuativo relativo al bando finalizzato al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga, approvato con DD n. 2320/2011, ai sensi delle disposizioni vigenti per l attuazione di attività che insistono su risorse FSE, del quale di seguito vengono richiamati alcuni punti salienti ai fini della fruizione delle politiche attive. Per i lavoratori sopra-soglia, nell arco dell anno, l obbligo di beneficiare della politica attiva nei periodi di sospensione dal lavoro permane fino alla scadenza dell autorizzazione regionale all ammortizzatore. Tale obbligo si considera assolto al raggiungimento di una o più qualifiche o comunque di un attestazione di percorso che nel complesso prevedano la frequenza di almeno di 450 ore di politica attiva nell arco dello stesso anno, nel rispetto del patto di riqualificazione sottoscritto; tale limite è posto in 250 ore qualora trattasi di un lavoratore con contratto part time inferiore o uguale al 50%, o altra limitazione oraria di pari entità prevista per legge, ovvero è elevato a 600 ore se trattasi di un lavoratore full time per il quale l azienda ha richiesto l estensione dell ammortizzatore oltre i sei mesi di prima concessione dello stesso. In ogni caso, il lavoratore può completare l ultimo percorso di qualifica avviato anche oltre il termine massimo di validità della autorizzazione regionale.

Per coloro che hanno iniziato un percorso formativo nel 2011 e che beneficiano della cig in deroga anche nel 2012, l obbligo consiste nel continuare la formazione già avviata, fermo restando il rispetto del monte orario sopra indicato per l anno 2012. Per i lavoratori sotto-soglia l obbligo di presentarsi all apposito sportello presso i CpI si reitera con cadenza mensile nei mesi in cui interviene una sospensione al fine di beneficiare di attività di orientamento e di attività seminariali. I lavoratori sotto soglia che hanno sottoscritto il Patto di servizio nel 2011, che beneficiano della cig in deroga anche nel 2012 e continuano ad essere classificati tali sulla base della definizione sopra fornita, sono tenuti a recarsi presso gli sportelli sopra individuati per il rinnovo del patto di servizio al fine di completare la fruizione degli interventi di politica attiva del lavoro a carattere non formativo già avviati nel 2011 e/o beneficiare di attività seminariali. Fermo restando che la politica attiva deve essere prioritariamente erogata nei periodi di sospensione o di riduzione di orario, è in via residuale possibile la sua erogazione anche durante una ripresa dell attività lavorativa se non è stata possibile l intercettazione dei lavoratori nei periodi di sospensione al fine di assicurare comunque il rispetto dei principi di correlazione ed equilibrio richiesti dalla CE, nonché per terminare un percorso formativo già intrapreso. 8. Nell ambito delle competenze loro attribuite, gli ispettori dell INPS e delle Direzioni del Lavoro effettuano controlli e verifiche sui trattamenti concessi. A tal fine il datore di lavoro deve inviare una comunicazione preventiva alla sede regionale INPS entro il giorno precedente l inizio della sospensione dell orario di lavoro nel caso di sospensioni della durata di almeno tre giorni consecutivi a mezzo P.E.C. (direzione.regionale.umbria@postacert.inps.gov.it), tramite foglio excel messo a disposizione dall Istituto. I dati da comunicare con il foglio excel sono: la denominazione dell azienda con la relativa matricola; l indirizzo della sede operativa che ha sospeso i lavoratori; il numero dei dipendenti in forza (totale organico) e il numero dei dipendenti sospesi; il periodo di sospensione. 9. Le richieste di cig in deroga relative all anno 2011 saranno accolte fino al 31/12/2011(data S.A.Re.). B) Mobilità in deroga

1. Viene concessa la mobilità in deroga per l anno 2012, a decorrere dall 1 gennaio, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, escluso quello domestico, operanti in tutti i settori produttivi il cui rapporto sia cessato per qualsiasi causa, tranne che per dimissioni non riconducibili a giusta causa, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario. 2. Sono beneficiari del trattamento di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, gli apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori ordinari, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori subordinati di cooperative, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, cioè un anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie,festività e infortuni. Nel computo vanno incluse anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell INPS a favore del lavoratore, il quale abbia conseguito come collaboratore a progetto in regime di monocommittenza un reddito superiore ad 5.000,00 complessivamente riferito a dette mensilità. 3. I lavoratori in mobilità in deroga sono tenuti agli stessi obblighi descritti al punto 7. per i lavoratori in cig sopra soglia; essi devono recarsi direttamente al CpI competente per la sottoscrizione del patto di servizio ed essere avviati alla formazione erogata dai soggetti attuatori. 4. Il trattamento viene concesso per mesi 6, con scadenza anche oltre il 31/12/2012. 5. La procedura per la concessione della mobilità in deroga è la stessa seguita per la cig in deroga. La richiesta deve essere presentata inderogabilmente entro 6 mesi dalla data del licenziamento. Nel caso di reiezione da parte dell INPS di richieste per gli ammortizzatori ordinari, il termine di 6 mesi decorre dalla data di ricezione del provvedimento di diniego da parte del lavoratore. In entrambi i casi fa fede la data risultante dall invio dei dati su S.A.Re. I lavoratori interessati devono presentare apposita richiesta all INPS per via telematica entro 30 giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione. Trattandosi di un diritto del lavoratore, è fatto obbligo al datore di lavoro di presentare la relativa richiesta, ricorrendone i presupposti, entro i termini e con le modalità sopra descritte.

Laddove insorgessero difficoltà o mancanza di volontà da parte del datore di lavoro a presentare richiesta di mobilità in deroga, al fine di garantire il beneficio di tale ammortizzatore a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti di legge, il Servizio regionale competente si impegna da un lato a continuare ad operare nel senso di risolvere con proprio intervento le problematiche insorte, dall altro a verificare e mettere in atto sul piano tecnico una procedura che consenta, in via residuale, la presentazione della richiesta da parte del lavoratore interessato. I trattamenti in deroga sono erogati dall INPS tramite pagamento diretto, nel rispetto di quanto stabilito a livello nazionale per consentire il cofinanziamento con il Fondo Sociale Europeo. Nel corso dell anno 2012 possono essere richieste la CIG e/o la mobilità in deroga di cui alle lett. A) e B), fino ad un massimo complessivo di mesi 12 in corso d anno per ciascun lavoratore. I periodi di fruizione della CIG in deroga e della mobilità in deroga di cui alle lett. A) e B) possono sommarsi tra loro. Considerato infine che il costo presunto per la cig in deroga nel 2012 sarà, nell ipotesi più che probabile, almeno pari al 2011, le risorse residue potrebbero risultare non sufficienti, per cui le parti concordano altresì nel richiedere al Governo nel corso dell anno ulteriori risorse per almeno 10 milioni di euro. Letto, confermato e sottoscritto. Assessore al lavoro e alla formazione professionale Direttore regionale Segreteria regionale CGIL Segreteria regionale CISL Segreteria regionale UIL

Segreteria regionale UGL Confartigianato regionale CNA regionale Confapi regionale Confindustria regionale Confcommercio regionale Confesercenti regionale Lega Coop regionale Confcooperative regionale Confagricoltura Regionale CIA Umbria Coldiretti Regionale ABI Umbria Confprofessioni Umbria

Provincia di Perugia Provincia di Terni INPS Regionale Umbria DRL Perugia Italia Lavoro S.p.A. Perugia, 15 dicembre 2011