Decreto n. 461 del 26/01/2012

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1 Decreto n. 461 del 26/01/2012 Identificativo Atto n. 27 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO AUTORIZZAZIONE ALLE SEDI PROVINCIALI INPS LOMBARDE AL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI TRA MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI E REGIONE LOMBARDIA DEL 16/4/09 27/7/09 27/10/10 7/4/11 DOMANDE PRESENTATE ON LINE PER INTERVENTO B.

2 LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DEL LAVORO E INTERVENTI PER IL REIMPIEGO la L. 23/7/91 n. 223, recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; la l.r. 28/9/06 n. 22 Il mercato del Lavoro in Lombardia e succ. modd. e integr. ed in particolare il Capo I Articolazione delle competenze ed il Capo X Crisi occupazionali ; la l.r. 6/8/07, n.19 Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia e l articolo 1, comma 138, della L. 13/12/10, n. 220 (Legge Finanziaria 2011) che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, consente al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, di disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazioni guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; RICHIAMATI: l Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni del 12/2/09 relativo agli interventi di sostegno al reddito, nel quale si concorda che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all eccezionalità dell attuale situazione economica; l Intesa Stato Regioni del 20/4/11 nella quale si conferma che il sistema degli ammortizzatori in deroga costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all eccezionalità dell attuale situazione economica che si protrae anche nell anno 2011 e 2012 stabilendo, per le politiche passive, la specifica modalità di finanziamento dell intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga ripartendolo per il 60% a carico dello Stato e per il 40% a carico delle Regioni (al netto dell intera contribuzione figurativa) con decorrenza dall erogazione del trattamento di CIGD riferito a sospensioni effettuate dal mese di maggio 2011; gli Accordi fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia del 16/4/09-27/7/09-27/10/10 7/4/11 che hanno destinato rispettivamente 70 milioni (versati con D.I /09) 250 milioni (versati con D.I /09) milioni (versati con D.I /10) - 25 milioni (versati con D.I /11) pari a complessivi 545 milioni di Euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati; l Accordo quadro siglato il 25/2/11 tra la Regione Lombardia e le Parti Sociali lombarde che definisce i criteri per l accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia nel periodo che intercorre tra il 1/4/11 e il 31/12/11; l accordo tra Regione Lombardia e Parti Sociali del 25/3/11 Patto Politiche Attive del Lavoro ; il Protocollo d Intesa del 18/4/11 sottoscritto da Regione Lombardia e Province per l attuazione dell Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga anni 2011; la convenzione operativa tra INPS e Regione Lombardia sottoscritta il 3/6/09; la nota prot. 14/15340 del 14/6/10 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, richiamando la condivisa esigenza di pervenire ad un utilizzo ottimale delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga e, in particolare, delle risorse per la CIG in deroga, anche al fine di recuperare risorse impegnate per singoli interventi e non erogate dall INPS, segnala l opportunità che il provvedimento autorizzatorio preveda la presentazione all INPS, da parte del datore di lavoro, del modello SR/41 entro i 60 gg successivi alla scadenza del periodo di sospensione autorizzato dalla Regione; i dd.d.u.o. 7143/09 749/ / /11 che hanno trasferito ad INPS rispettivamente 14 milioni 15 milioni 30 milioni - 30 milioni pari a complessivi 89 milioni per la compartecipazione di Regione Lombardia al trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori partecipanti all avviso dote lavoro ammortizzatori sociali in deroga;

3 il d.d.u.o. del 21/4/11 n che approva l Avviso Indicazioni per i destinatari per la partecipazione alla dote ricollocazione e riqualificazione in attuazione dell Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Parti Sociali del 25/2/11 e dell accordo tra Regione Lombardia e Parti Sociali del 25/3/11 Patto Politiche Attive del Lavoro ; il d.d.s. del 1/4/11 n e succ. modd. e integr. Approvazione delle modalità applicative e delle specifiche tecniche per la presentazione in via telematica da parte dei datori di lavoro delle richieste dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in attuazione dell Accordo relativo agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e Parti Sociali del 25/2/11 che prevede, tra l altro, due diverse tipologie di Intervento: A per crisi aziendali congiunturali; B per crisi aziendali strutturali; la "Scheda accertamento economie e finanziamenti residui per CIG e Mobilità in deroga al 31/12/09" trasmessa in data 5/7/10 dalla Direzione Centrale INPS e condivisa con Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il "Documento di accertamento delle economie e finanziamenti residui per CIG e Mobilità in deroga al " trasmesso in data 25/1/11 da Regione Lombardia e condiviso con INPS; il report di monitoraggio disponibile sul Data Base percettori INPS; il prospetto "Rendicontazione al 24/5/11 CIG e mobilità in deroga " inviata da INPS; CONSIDERATO inoltre il monitoraggio dei valori effettivamente erogati rispetto ai valori decretati, il monitoraggio delle disponibilità di cassa nonché il monitoraggio finanziario; VISTE le domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate on line sul sistema informativo regionale dai datori di lavoro aventi unità operative nelle province lombarde per Intervento A-B, come previsto nell Accordo Quadro del 25/2/11 e succ. modd. e integr. nonchè come indicato nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; DATO ATTO che, come indicato nel citato Allegato A l Agenzia Regionale per l'istruzione Formazione e il Lavoro, di seguito indicata ARIFL, ha provveduto all istruttoria e alla validazione delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate dai datori di lavoro per l Intervento B, come previsto nel sopracitato Accordo Quadro del 25/2/11 e CONSIDERATO inoltre che - come concordato con la Direzione Regionale INPS della Lombardia nonchè nella seduta della competente Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga del 6/7/11 - l autorizzazione all intervento della CIG in deroga da rilasciare con il presente provvedimento: è sospesa a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO, secondo le modalità indicate nel paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO dell Allegato 1 dell Accordo Quadro del 25/2/11 e succ. modd. e integr. e che nello specifico la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell inizio di un mese di calendario; in caso di sospensione, riprende la sua efficacia, all interno del periodo autorizzato, a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente esaurito la possibilità di intervento della CIGO, secondo le modalità indicate nel citato paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO del medesimo Allegato 1 del citato Accordo Quadro del 25/2/11 e succ. modd. e integ.; tutto ciò al fine di semplificarne le procedure amministrativo contabili ed uniformarle a criteri condivisi di efficienza/efficacia/economicità; CONSIDERATO altresì che: l autorizzazione all Intervento B di CIG in deroga si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicata per ciascun datore di lavoro, fermo restando la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nel verificare le condizioni per l accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente,

4 allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro; i trattamenti di CIG in deroga potranno essere erogati ai predetti datori di lavoro per l importo complessivo massimo di ,64 per i periodi temporali individuati nel citato Allegato A; i periodi temporali autorizzati fanno riferimento a quanto stabilito nell Accordo Quadro del 25/2/11 e la concessione del trattamento di cui sopra non potrà superare i limiti previsti dai citati Accordi governativi del 16/4/09-27/7/09-27/10/10-7/4/11; RITENUTO: di prendere atto, come indicato nel citato Allegato A, delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate dai datori di lavoro aventi unità operative nelle Province lombarde per Intervento B come previsto nell Accordo Quadro del 25/2/11 e di riconoscere ai datori di lavoro con unità operative ubicate nelle Province lombarde, i trattamenti di CIG in deroga per i periodi temporali individuati nel citato Allegato A, facendo riferimento a quanto stabilito nell Accordo Quadro del 25/2/11 e succ. modd. e integr. ; di autorizzare le sedi INPS Provinciali lombarde ad erogare, come indicato nel citato Allegato A, il trattamento di CIG in deroga per l importo complessivo massimo di ,64 a favore del numero massimo di lavoratori dipendenti di ciascuno dei datori di lavoro, enucleati in ordine cronologico in relazione alla data di presentazione delle domande, a valere sui fondi stanziati degli Accordi del 27/7/09 (D.I /09) - 27/10/10 (D.I /10) e 7/4/11 (D.I /11) nonché con i dd.d.u.o. 7143/09-749/ / /11 fatta salva la relativa disponibilità finanziaria; DATO ATTO che: l autorizzazione all intervento della CIG in deroga da rilasciare con il presente provvedimento: è da ritenersi inefficace nel caso in cui il datore di lavoro richiedente non abbia utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell attività lavorativa, nell ambito delle norme che regolano l accesso ai relativi trattamenti; cessa di efficacia a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGS; è sospesa a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente la possibilità di accedere alla CIGO, secondo le modalità indicate nel paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO dell Allegato 1 dell Accordo Quadro del 25/2/11 e succ. modd. e integr., nello specifico la sospensione diventa effettiva ogni volta che matura almeno un mese intero di CIGO in corrispondenza dell inizio di un mese di calendario; in caso di sospensione, riprende la sua efficacia, all interno del periodo autorizzato, a partire dalla data in cui il datore di lavoro abbia nuovamente esaurito la possibilità di intervento della CIGO, secondo le modalità indicate nel citato paragrafo Precondizioni per l accesso alla CIG in deroga da parte di datori di lavoro che rientrino nella possibilità di accesso alla CIGS e/o alla CIGO del medesimo Allegato 1 del citato Accordo Quadro del 25/2/11 e succ. modd. e integ.; si intende riferita al numero massimo di lavoratori e al numero massimo di ore di sospensione indicata per ciascun datore di lavoro, fermo restando la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nel verificare le condizioni per l accesso al trattamento di CIG in deroga di ciascun lavoratore in relazione ai requisiti individuali previsti dalla normativa vigente, allo status giuridico, al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato o ad ogni altra condizione inerente il rapporto di lavoro; non potrà superare i limiti previsti dai citati Accordi governativi del 16/4/09-27/7/09 27/10/10 7/4/11; l INPS provvederà mensilmente alla rendicontazione e al monitoraggio della spesa secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della convenzione INPS - Regione Lombardia sottoscritta il 3/6/09; i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle competenti sedi INPS il modello SR/41 entro i 60 gg successivi alla scadenza del periodo di sospensione autorizzato dalla Regione, così come indicato nella citata nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/6/10;

5 VISTA la l.r. 20/08 Ordinamento della Struttura organizzativa della Dirigenza e della Giunta regionale e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura; DECRETA 1. di prendere atto, come indicato nell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, delle domande di concessione del trattamento di CIG in deroga presentate dai datori di lavoro aventi unità operative nelle Province lombarde per l Intervento B come previsto nell Accordo Quadro del 25/2/11 e 2. di riconoscere ai datori di lavoro con unità operative ubicate nelle Province lombarde, i trattamenti di CIG in deroga per i periodi temporali individuati nel citato Allegato A, facendo riferimento a quanto stabilito nell Accordo Quadro del 25/2/11 e 3. di autorizzare le sedi INPS Provinciali lombarde ad erogare, come indicato nel citato Allegato A, il trattamento di CIG in deroga per l importo complessivo massimo di ,64 a favore del numero massimo di lavoratori dipendenti di ciascuno dei datori di lavoro, enucleati in ordine cronologico in relazione alla data di presentazione delle domande, a valere sui fondi stanziati degli Accordi del 27/7/09 (D.I /09) - 27/10/10 (D.I /10) e 7/4/11 (D.I /11) nonché con i dd.d.u.o. 7143/09-749/ / /11 fatta salva la relativa disponibilità finanziaria; 4. di trasmettere il presente atto alle competenti sedi provinciali lombarde dell INPS per gli adempimenti di competenza; 5. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della D.G. Istruzione Formazione e Lavoro all indirizzo La Dirigente della Struttura Tutela del lavoro e interventi per il reimpiego Paola Angela Antonicelli

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