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In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell art. 1140 c.c. (Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21011) Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21011 (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo Con sentenza 22 gennaio 2003 il giudice di pace di Rho, condannava L. B., titolare dell autotrasporti B. L., e R.S assicurazioni, in solido tra loro, a risarcire all attore A. Z. la metà dei danni subiti dalla vettura dello stesso, in conseguenza dell incidente stradale del 14 febbraio 2001 (sulla base della presunzione di concorso di responsabilità di cui all art. 2054 c.c.). La decisione era impugnata dallo Z. che insisteva per l accoglimento integrale della domanda, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dell autocarro di proprietà 1 / 5

della ditta di autotrasporti. Con sentenza 15-23 febbraio 2005 il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Rho - dichiarava il difetto di legittimazione attiva. Dal contratto prodotto sin dal giudizio di primo grado, risultava che la vettura era stata concessa in locazione finanziaria allo Z. dalla SBS Leasing s.p.a. Dal contratto emergeva che in caso di incidente in nessun caso l utilizzatore aveva titolo per trattare l indennizzo con la compagnia assicuratrice, restando ciò riservato alla concedente. Avverso tale decisione lo Z. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria. Resistono la R.S. e la srl B. Trasporti con unico controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale. Motivi della decisione Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione. Le due controricorrenti deducono la inammissibilità del ricorso principale sotto vari profili. La copia autentica della decisione impugnata risulta prodotta e depositata in cancelleria alla data di iscrizione a ruolo della causa, unitamente alla istanza ex art. 369 c.p.c., ed ai due fascicoli dei precedenti gradi di giudizio. Quanto alla attribuzione allo Z., da parte dello stesso ricorrente, della qualità di locatore anziché di quella di locatario, si tratta - all evidenza - di un errore che non ha dato adito ad alcuna 2 / 5

difficoltà per i resistenti, che hanno potuto spiegare tutte le loro difese. Tra l altro, la sentenza impugnata risulta essere stata depositata prima del 2 marzo 2006, donde la inapplicabilità del D.Lgs. n. 40 del 2006, e dell art. 366 bis, che prevede l onere della formulazione di un quesito di diritto ogni volta che si deduca la violazione di una disposizione di legge, e del novellato art. 366 c.p.c., n. 6, che prevede la necessità di indicare nel ricorso i documenti e gli atti processuali, sui quali il ricorso si fonda. Il ricorso principale, ammissibile, consta di un unico motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 c.c., censurando la decisione del Tribunale che ha escluso la legittimazione dello Z. ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno relativo all autovettura danneggiata dall incidente, in quanto non proprietario, ma semplice utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria da SBS Leasing s.p.a. Si richiama sul punto il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all esercizio di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell autovettura danneggiata in un sinistro stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell art. 1140 c.c. (Cass. 23 febbraio 2006 n. 4003, 20 agosto 2003 n. 12215). Ed ancora: Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall altro, che l obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (Cass. 26 ottobre 2009 n. 22602). Erroneamente, pertanto, i giudici di appello hanno ritenuto che la legittimazione attiva, nel caso di specie, spettasse unicamente alla società di leasing, senza tener conto che l utilizzatore dell autoveicolo aveva sofferto, a seguito dell incidente, un danno patrimoniale, come documentato dalla fattura prodotta, intestata allo stesso Z.. 3 / 5

Inoltre, lo stesso aveva prodotto una lettera della concedente che lo autorizzava espressamente a richiedere il risarcimento del danno al proprietario dell autocarro investitore ed alla compagnia di assicurazione dello stesso. Senza adeguata motivazione la Corte territoriale aveva ritenuto priva di qualsiasi rilevanza tale dichiarazione in quanto contenuta in una scrittura privata non riconosciuta. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le scritture provenienti da terzi (o formate da una parte e da un terzo) non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati o alla data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale. Anche sotto tale profilo, il giudice di appello non ha tenuto conto di tale insegnamento giurisprudenziale, limitandosi ad osservare che alla scrittura privata proveniente da un terzo (e non riconosciuta) non poteva essere attribuito alcun valore documentale, ai sensi degli artt. 2702 e 2703 c.c., senza prendere in esame la fattura della riparazione della vettura prodotta dallo stesso Z.. Il ricorso principale deve, pertanto, essere accolto con assorbimento del ricorso incidentale riguardante esclusivamente le spese del giudizio di secondo grado. Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. 4 / 5

Accoglie il ricorso principale, assorbito l incidentale. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione. 5 / 5