STATUTO DELLA S.I.A.



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STATUTO DELLA S.I.A. Art. 1 È costituita a tempo indeterminato una Associazione sotto la denominazione Società Italiana di Agopuntura S.I.A. Art. 2 La Società Italiana di Agopuntura ha lo scopo di dare un impulso alle ricerche scientifiche e di contribuire allo studio ed allo sviluppo dell agopuntura e della medicina estremo orientale. Per il conseguimento di queste finalità la S.I.A. ha il potere di: procedere a tutte le ricerche, studi, inchieste, rapporti; intrattenere relazioni con altre associazioni analoghe; aderire ad altre associazioni Art. 3 La società è apolitica e senza fini di lucro. Svolge la sua attività sia direttamente a mezzo dei suoi Organi Direttivi Centrali, sia indirettamente a mezzo di Sezioni Regionali od Interregionali. Può costituire centri di studi e ricerche scientifiche inerenti l agopuntura e la medicina estremo orientale. Art. 4 La S.I.A. patrocina e coordina la partecipazione italiana a Congressi Internazionali di Agopuntura. Le Sezioni Regionali od Interregionali, d intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale, possono organizzare Convegni di carattere regionali od interregionali. Art. 5 La S.I.A. si serve per lo svolgimento dei suoi compiti di: pubblicazioni, riviste, conferenze, corsi didattici, meetings. Art. 6 SEZIONI Le Sezioni possono essere Regionali od Interregionali. La loro costituzione ed il loro statuto sono sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni Sezione è tenuta a versare annualmente la quota associativa per ogni iscritto della Sezione. SOCI I Soci si distinguono in: a) Soci Titolari; b) Soci Corrispondenti; c) Soci Onorari; Art. 7

d) Soci Benemeriti - I Soci Titolari devono essere provvisti, italiani e stranieri, della Laurea in Medicina e Chirurgia (M. D.). - Sono Soci Corrispondenti i cultori stranieri della disciplina che svolgono particolari attività di collaborazione con la S.I.A.. La Nomina a Socio Corrispondente è fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale. - I Soci Onorari sono delle personalità che abbiano reso servizio allo studio dell Agopuntura. La nomina a Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale. - Sono Soci Benemeriti quanti Enti o persone con opere e con particolari elargizioni o donazioni abbiano contribuito al buon funzionamento della Società. La nomina a Socio Benemerito è fatta dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 8 Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto a partecipare alle riunioni ed alle discussioni ed a presentare proposte e studi. Hanno però diritto di voto e possono essere eletti al Consiglio Direttivo Nazionale unicamente i Soci Titolari. Art. 9 L impegno dei Soci Titolari è biennale. Non inviando le dimissioni sei mesi prima della scadenza, il Socio rinnova il suo impegno per il biennio successivo. Sono organi della Società: a) l Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo Nazionale; c) il Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Collegio dei Probiviri Art. 10 Art. 11 L Assemblea Generale è formata dai Soci di tutte le categorie, ma con diritto al voto unicamente per i Soci Titolari in regola con la quota associativa. Viene convocata in via ordinaria in occasione dei congressi nazionali; in via straordinaria ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta di un terzo dei Soci Titolari da fare pervenire sempre al Consiglio Direttivo Nazionale. Le riunioni sono valide a maggioranza in prima convocazione con una rappresentanza del 51% dei soci, od in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Art. 12 Alle votazioni dell Assemblea Generale partecipano unicamente i Soci Titolari in regola con i contributi sociali. Le votazioni avvengono di persona o per delega. Ogni Associato può rappresentare non più di 5 Associati mediante delega scritta.

Art. 13 L Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni: 1) Elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale in numero di undici. 2) Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti in numero di tre. 3) Elegge il Collegio dei Probiviri in numero di tre. 4) Discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo Nazionale. 5) Delibera in ordine alle proposte di modifica dello Statuto. Art. 14 Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno: il Presidente, tre Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere. I tre Vice Presidenti saranno scelti di preferenza in base alla rispettiva residenza, uno del Nord, uno dell Italia centrale e uno dell Italia meridionale. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Sono ammesse le deleghe, sempre però nella rosa dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, prevalendo, in caso di parità, quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri decisionali per gli affari: sia di ordinaria amministrazione che di straordinaria, stabilisce la quota associativa e fissa la Sede della Società. Il Consiglio Direttivo potrà delegare funzioni e poteri ad uno o più dei suoi Membri. Art. 15 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta all anno, prima dell Assemblea Generale dei Soci, ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. Può essere convocato pure in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo Nazionale dirige l andamento generale della Società, coordina l attività delle varie Sezioni ed approva la costituzione di altre Sezioni, propone la data, la località, i temi di relazione per i Congressi Nazionali. Art. 16 Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato. In caso di cessazione di un Membro, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso venga a mancare la maggioranza dei Membri, si considererà decaduto l intero Organo. Art. 17 I Revisori dei Conti ed i Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 18 Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede i lavori dell Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente in caso di necessità viene sostituito dal Vice Presidente più anziano in età.

È ammessa la nomina di Presidente Onorario, proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed eletto dall Assemblea Generale. Art. 19 Il Segretario assiste il Presidente nel disbrigo delle pratiche generali per il buon andamento della Società. Art. 20 AMMISSIONE ALL ASSOCIAZIONE Per poter fare parte della S.I.A. il richiedente dovrà inoltrare domanda al Presidente, controfirmata da almeno due soci presentatori. La richiesta verrà messa ai voti del Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 21 ENTRATE PATRIMONIALI Il patrimonio della Società è costituito dalle quote annuali versate dai Soci e da ogni altra eventuale risorsa accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Art. 22 L Associato cessa di far parte dell Associazione qualora venga meno la sua iscrizione all Albo professionale, per recesso o per esclusione. L Associato può recedere dall Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Consiglio Direttivo. L Associato recedente è tenuto a pagare le quote associative nonché il corrispettivo dei servizi arretrati e la quota ed il corrispettivo dei servizi dell esercizio in corso alla data del recesso. Art. 23 L Associato può essere escluso dall Associazione per i seguenti motivi: a) condotta non consona ai principi e agli interessi dell Associazione, sia nell ambito della vita associativa, come in quello della professione; b) condanna per reati dolosi dopo che la sentenza sia passata in giudicato; c) mancato pagamento delle quote e/o dei corrispettivi dei servizi stabiliti dal Comitato Direttivo; d) l esclusione di un Associato deve essere deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo e la decisione, che deve essere motivata, è inappellabile. Art. 24 Gli Associati che per qualsiasi motivo cessino di far parte dell Associazione, o ne siano stati esclusi, non avranno alcun diritto al patrimonio di essa. Tale disposizione è esplicitamente accettata dall Associato, all atto del suo ingresso, per sé e per i suoi rappresentati. Art. 25 Nell eventualità di scioglimento della Società il patrimonio viene devoluto ad un Ente su delibera dell Assemblea Generale dei Soci.

Nell eventualità di scioglimento delle Sezioni Regionali od Interregionali, il patrimonio di queste viene incamerato dalla Società Italiana di Agopuntura. Per deliberare lo scioglimento della S.I.A. è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. Art. 26 Qualunque controversia dovesse insorgere tra l Associazione ed un Associato, sia tra gli Associati tra loro, verrà risolta dal Collegio dei Probiviri composto da tre membri nominati dall Assemblea degli Associati e scelti tra gli Associati stessi. Il Collegio dei Probiviri durerà in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, con obbligo di motivazione ed il loro lodo sarà inappellabile. L Associato si impegna esplicitamente, considerando che l Associazione non ha finalità di lucro, ad astenersi da ogni ricorso all Autorità Giudiziaria previsto dalla legge, specialmente ai sensi dell art. 24 del Codice Civile. Art. 27 Aggiunte o variazioni al presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale o da una Sezione, devono essere presentate per iscritto e tempestivamente comunicate al Presidente, che ha l obbligo di metterle in discussione ed a votazione in occasione della prima Assemblea Generale dei Soci.