PARTE SPECIALE E REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE

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PARTE SPECIALE E REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E IRREGOLARE EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 1 DI 6

SOMMARIO D.Lgs. 231/2001 1. RIFERIMENTI NORMATIVI... 3 2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL AMBITO DELLE ATTIVITA SVOLTE DI RISORSA SOCIALE GERA D ADDA... 5 3. AREE SENSIBILI... 5 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO... 6 5. I COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA... 6 EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 2 DI 6

1. RIFERIMENTI NORMATIVI Il D.Lgs n. 109/2012 prevede un ulteriore articolo (25-duodecies) al decreto inerente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con il quale si stabilisce che, in relazione al reato di cui al comma 12- bis dell art. 22 del d.lgs. n. 286/98 - comma introdotto con il provvedimento in esame - sarà applicata all ente la sanzione da 100 a 200 quote, entro il limite di 150 mila euro. Si rammenta che ai sensi dell art. 10 di tale decreto legislativo, l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549. Presunzione di durata del rapporto di lavoro L art. 3 del decreto in esame stabilisce che nelle ipotesi predette di cui all art. 22, comma 12, del T.U., ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonché per i relativi accessori, sussiste la presunzione che il rapporto di lavoro con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria che potrà essere fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore. Sanatoria L'art, 5 del decreto prevede la possibilità di regolarizzare cittadini extraue privi del permesso di soggiorno e occupati irregolarmente. La dichiarazione di emersione dovrà essere presentata allo Sportello unico per l'immigrazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite da un decreto interministeriale, da adottarsi entro il 29 agosto 2012. I requisiti per la sanatoria sono: datore di lavoro italiano, comunitario o extracomunitario titolare di carta di soggiorno; lavoratori: - cittadini extraue occupati da almeno 3 mesi antecedenti il 9 agosto 2012; - cittadini extraue presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 (presenza attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici). EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 3 DI 6

Sono esclusi dalla sanatoria: i rapporti di lavoro part-time, ad eccezione del lavoro domestico; i datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'italia e dall'italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale; reati previsti dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.; i datori di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare, non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno o non hanno provveduto alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro; i lavoratori stranieri: - nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione; - che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio nazionale; - - che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all art. 380 del c.p.p.; - - che siano considerati una minaccia per l ordine pubblico o la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con i quali l Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. La procedura prevede: il pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato; la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi (per l intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi), da documentarsi all atto della stipula del contratto di soggiorno; l indicazione nella dichiarazione di emersione della retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal ccnl di riferimento e, in caso di lavoro domestico, dell orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dal d.pr. n. 394/99. Dall entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi (9 agosto 2012) fino alla conclusione della procedura in esame sono quindi sospesi i procedimenti penali e amministrativi in cui siano coinvolti datore di lavoro e lavoratore per la violazione delle norme inerenti: l ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (escluse le violazioni di cui all art. 12 del T.U.); il d.lgs. n. 109/12 e l impiego di lavoratori anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. La sospensione dei suddetti procedimenti, in caso di mancata presentazione o rigetto della dichiarazione di emersione o di archiviazione della sanatoria, cessa alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ovvero alla data di rigetto della stessa o di archiviazione del procedimento. I procedimenti a carico del datore di lavoro sono comunque archiviati qualora l esito negativo della procedura di emersione derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo. EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 4 DI 6

Gli illeciti derivanti dalla violazione delle norme sopra citate sono estinti una volta sottoscritto il contratto di soggiorno ed effettuata la comunicazione di assunzione, nonché avvenuto il rilascio del permesso di soggiorno. Verificata l ammissibilità della dichiarazione e l insussistenza di eventuali impedimenti, le parti sono convocate presso lo sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione recante dati mendaci è nullo e in tal caso il permesso eventualmente rilasciato è revocato. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione, mentre la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l archiviazione del procedimento. Il datore di lavoro, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, è tenuto alla comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l impiego o all Inps per il lavoro domestico. Il provvedimento stabilisce infine (art. 4) che il Ministero del lavoro provvede ai dovuti controlli sull impiego irregolare di cittadini stranieri e che, annualmente, entro il primo luglio, riferisce alla Commissione europea sulle ispezioni effettuate per ciascun settore di attività a rischio. Nell ambito della procedura di emersione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di false dichiarazioni o attestazioni o concorso al fatto, si applica l'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000. Nell ipotesi di contraffazione o alterazione di documenti o utilizzo di tali documenti, è prevista la reclusione da 1 a 6 anni 2. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL AMBITO DELLE ATTIVITA SVOLTE DI RISORSA SOCIALE GERA D ADDA Non è possibile escludere a priori alcun ambito delle attività di, in quanto i reati oggetto della presente Parte Speciale. La presente Parte Speciale deve essere applicata dal Datore di lavoro e dalle Funzioni/Unità coinvolte nella gestione, anche come supporto, delle attività di competenza dello stesso. Nel caso in cui la Funzione responsabile della gestione del processo si avvalga di eventuali soggetti terzi che operano in nome e per conto dell Organizzazione, per l effettuazione delle suddette attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nella presente Parte Speciale. 3. AREE SENSIBILI Ai fini della presente parte speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalla Società, le attività reputate a rischio di commissione di reati di cui all art. 25-duodecies del D.Lgs 231, sono state identificate, oltre al Datore di lavoro, il quale è attuatore di tutte le attività, nelle seguenti: Prestazione consulenziale, nello svolgimento di prestazioni di natura consulenziale, in materia di bilancio e paghe e nella gestione di rapporti con enti di controllo (INAIL,INPS). EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 5 DI 6

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO Nell espletamento delle attività i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi del Modello e al Codice Etico. A tutti i soggetti destinatari è fatto assoluto divieto: di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell articolo 25 duodecies del Decreto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo I destinatari del Modello dovranno inoltre attenersi ai seguenti principi: considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi altra considerazione economica verificare al momento dell assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto di lavoro che eventuali lavoratori provenienti da Paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente impegno a rispettare il Modello. assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l impegno a rispettare il Modello devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con i soggetti che ne facciano ricorso. 5. I COMPITI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA L Organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili descritti nel paragrafo 4 della presente parte speciale. Suddetti controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione delle procedure e dei comportamenti in relazione alle regole e alle disposizioni di cui al presente Modello. A tal fine, all Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione EDIZIONE 1 23 Agosto 2013 REV. 1 PAG. 6 DI 6