SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA. RELAZIONE DELLA f COHMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

NATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

ENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1930, n.87)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

AZIONE DELLA T COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

NATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLI

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA 7" COMMISSIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (1)

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

SENATO DELLA REPUBBLIC

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2564

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 52

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

D.P.R. 361/2000. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n.361. in Gazzetta Ufficiale n. 286 del

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (2).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

SENATO DELLA REPUBBLICA RELAZIONE DELLA 8 COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

EGNO DI LEGGE. approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 settembre 1977

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2565

RELAZIONE DELLA 3* COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

D.P.R n. 311

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2191

LEGGE 10 ottobre 2014, n (GU n.246 del )

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE

RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBL1C

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA (N. I2I6-A) RELAZIONE DELLA 1 COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (RELATORE COLOMBO Vittorino) SUL DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore MURMURA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1978 Modifica degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 1979 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) 2-3-4

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 1216-A ONOREVOLI SENATORI. La l a Commissione permanente ha preso in esame il disegno di legge n. 1216, d'iniziativa del senatore Murmura, riguardante «Modifica degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno». Negli articoli citati si proponeva la revisione della disciplina riguardante l'autorizzazione governativa per operazioni patrimoniali degli istituti ecclesiastici ed enti di culto e venivano fissati, per le diverse operazioni, i nuovi importi entro o al di sopra dei quali l'autorizzazione stessa avrebbe potuto essere concessa rispettivamente dal prefetto o dal Ministero dell'interno. La Commissione ha valutato favorevolmente il disegno di legge che aggiorna gli importi stessi in relazione al diminuito valore della moneta rivalutandoli all'incirca a livello dei valori reali calcolati alla fine del 1977, ferma restando ogni altra disposizione. La Commissione ha altresì accolto la proposta di aggiungere due articoli, formulata dal rappresentante del Governo, il quale ha rilevato l'opportunità che il provvedimento venga formulato in modo tale da ricomprendere anche gli istituti e gli enti di culto non cattolici. Pertanto vengono ad essere modificati anche gli importi indicati negli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968. La Commissione invita quindi il Senato ad approvare il disegno di legge composto di quattro articoli e recante modifiche agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno. COLOMBO Vittorino, relatore

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 1216-A DISEGNO DI LEGGE n. 1216 D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Modifica degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno Modifica degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno Art. 1. L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente: «Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione. Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 100 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 100 milioni. Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'articolo 29, lettera b), ultimo comma, del Concordato, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore alle lire 100 milioni». Identico. Art. 1. Art. 2. Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati con l'articolo 22 del decreto del Pre- Identico. Art. 2.

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 1216-A (Segue: Testo proposto dalla Commissione) sidente della Repubblica 19 agosto 1954, numero 968, sono sostituiti dal seguente: «Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione: 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 60 milioni; 2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 80 milioni; 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 100 milioni; 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo 13 della legge, se il valore eccede le lire 100 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto». Art. 3. L'articolo 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente: «Gii istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità e legati senza preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente delia Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 100 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 100 milioni. Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quan-

Atti Parlamentari 6 - Senato della Repubblica 1216-A (Segue: Testo proposto dalla Commissione) to applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso. La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria». Art. 4. L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione: 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 60 milioni; 2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 80 milioni; 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni; 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 100 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto».