CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO
|
|
- Sabrina Vitale
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N A PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale Presentata il 28 maggio 2013 (Relatore per la maggioranza: DAMBRUOSO) NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 9 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) La I Commissione, esaminato il nuovo testo della proposta di legge n Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale; considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile», che la lettera l) del secondo comma dell articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; rilevato che l articolo 2 del testo elaborato dalla Commissione giustizia introduce, al comma 1, l articolo 84-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e che tale articolo 84-bis stabilisce, al primo comma, che tanto il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente dell integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, debbano essere liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, sulla base delle tabelle A e B che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile; preso atto che, in esito all esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito, per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da autoveicoli a motore e natanti, rimane in vigore la vigente disciplina degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che rinvia a due decreti del Presidente della Repubblica per la quantificazione del danno biologico, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità (menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) e per lesioni di lieve entità; considerato, peraltro, che già oggi sebbene in assenza di una diretta previsione legislativa delle tabelle sussiste una distinta disciplina per il risarcimento: quella generale, fondata sul codice civile, e quella speciale, fondata sul codice delle assicurazioni private, esprime PARERE FAVOREVOLE
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI) La XII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale, quale risultante dagli emendamenti approvati; ritenuto che l impianto del testo trasmesso dalla Commissione di merito sia coerente con il contenuto dell articolo 8 del disegno di legge atto Senato n (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera dei deputati e in stato di relazione in Assemblea al Senato, che sostituisce gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, concernenti il risarcimento del danno non patrimoniale per macro e microlesioni; evidenziato, altresì, che l articolo 7, comma 4, della legge in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del personale sanitario, recentemente approvata dal Parlamento, disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui ai richiamati articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private; rilevato, per quanto riguarda le tabelle allegate, che il nuovo testo della proposta di legge in oggetto fa riferimento alle tabelle elaborate dall Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, sulla base delle quali attualmente viene liquidato qualsiasi tipo di danno non patrimoniale; espresso apprezzamento per il fatto che, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge è integrato con un richiamo alla parte dell unione civile e l evento «morte del congiunto» è sostituito dall evento «perdita del rapporto di tipo familiare», esprime PARERE FAVOREVOLE
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE TESTO DELLA COMMISSIONE Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale. ART. 1. (Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale). Soppresso 1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, dopo l articolo 2059 sono aggiunti i seguenti: «ART bis. (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). Il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea o permanente all integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, inclusi il pregiudizio costituito dall eventuale sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato e l eventuale incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, è determinato in base alle tabelle di cui all articolo 84-bis delle disposizioni per l attuazione del presente codice. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento. ART ter. (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). Il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti diversi dal diritto alla salute di cui all ar-
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati ticolo 2059-bis è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento. In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa». ART. 2. (Introduzione dell articolo 84-bis e dell allegato A delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). 1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l attuazione del codice civile», dopo l articolo 84 è aggiunto il seguente: «ART. 84-bis. (Determinazione del danno non patrimoniale). La determinazione del danno non patrimoniale di cui all articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all allegato A alle presenti disposizioni per l attuazione del codice. (Vedi anche art. 5, comma 4) In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest ultimo subìto è stabilito ART. 1. (Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). 1. Identico: «ART. 84-bis. (Liquidazione del danno non patrimoniale). Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A eballe presenti disposizioni per l attuazione del codice. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Soppresso.
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati nella misura dell 80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento. Al fine di favorire l uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali». 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l allegato A, di cui all allegato 1 annesso alla presente legge. L ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». Soppresso. 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A eb,di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge. ART. 3. (Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale). Soppresso. 1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all intangibilità e all inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell ambito della famiglia è determinato in base alla tabella di cui all allegato 2 annesso alla presente legge. 2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento. 3. Al fine di favorire l uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di
7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali. ART. 4. (Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico). Soppresso 1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «ART (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all allegato A alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento. ART (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all allegato A alle disposizioni per l attuazione del codice civile e disposizioni
8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento». ART. 5. (Disposizioni transitorie e finali). 1. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell 11 settembre 2003, recante «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1e9punti di invalidità», è abrogato. 2. L articolo 3, comma 3, del decretolegge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima. 4. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1e2annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ART. 2. (Disposizioni transitorie e finali). Soppresso. Soppresso. 1. Identico. (Vedi art. 2, comma 1, capoverso art. 84-bis, primo comma, secondo periodo) 2. Identico.
9
10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
12 Atti Parlamentari 12 XVII LEGISLATURA (segue: testo della proposta di legge) Camera dei Deputati A.C A
13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
23 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
24 Atti Parlamentari 24 XVII LEGISLATURA (segue: testo della proposta di legge) Camera dei Deputati A.C A
25 Atti Parlamentari XVII LEGISLATURA (segue: testo della Commissione) 25 Camera dei Deputati A.C A
26 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
27 Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
28 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
29 Atti Parlamentari 29 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
30 Atti Parlamentari 30 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
31 Atti Parlamentari 31 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
32 Atti Parlamentari 32 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
33 Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
34 Atti Parlamentari 34 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
35 Atti Parlamentari 35 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
36 Atti Parlamentari 36 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
37 Atti Parlamentari 37 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
38 Atti Parlamentari 38 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
39 Atti Parlamentari 39 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
40 Atti Parlamentari 40 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
41 Atti Parlamentari 41 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
42 Atti Parlamentari 42 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
43 Atti Parlamentari 43 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
44 Atti Parlamentari 44 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
45 Atti Parlamentari 45 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
46 Atti Parlamentari 46 XVII LEGISLATURA (segue: testo della proposta di legge) Camera dei Deputati A.C A
47 Atti Parlamentari 47 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
48 Atti Parlamentari 48 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
49 Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
50 Atti Parlamentari 50 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
51 Atti Parlamentari 51 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
52 Atti Parlamentari 52 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
53 Atti Parlamentari 53 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
54 Atti Parlamentari 54 XVII LEGISLATURA (segue: testo della proposta di legge) Camera dei Deputati A.C A
55 Atti Parlamentari 55 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
56 Atti Parlamentari 56 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
57 Atti Parlamentari 57 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
58 Atti Parlamentari 58 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
59 Atti Parlamentari 59 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
60 Atti Parlamentari 60 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
61 Atti Parlamentari 61 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
62 Atti Parlamentari 62 XVII LEGISLATURA (segue: testo della proposta di legge) Camera dei Deputati A.C A
63 Atti Parlamentari 63 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
64 Atti Parlamentari 64 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
65 Atti Parlamentari 65 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
66 Atti Parlamentari 66 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
67 Atti Parlamentari 67 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
68 Atti Parlamentari 68 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
69 Atti Parlamentari 69 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
70 Atti Parlamentari 70 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge)
71 Atti Parlamentari 71 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione)
72 Atti Parlamentari 72 Camera dei Deputati (segue: testo della proposta di legge) Allegato 2 (Articolo 3, comma 1) Danno non patrimoniale per la morte del congiunto da a A favore di ciascun genitore per morte di un figlio , ,00 A favore del figlio per morte di un genitore , ,00 A favore del coniuge (non separato) o del convivente , ,00 A favore del fratello per morte di un fratello , ,00 A favore del nonno per morte di un nipote , ,00
73 Atti Parlamentari 73 Camera dei Deputati (segue: testo della Commissione) Allegato 2 (Articolo 1, comma 2) «ALLEGATO B (Articolo 84-bis) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto di da a tipo familiare A favore di ciascun genitore per morte di un figlio , ,00 A favore del figlio per morte di un genitore , ,00 A favore del coniuge (non separato) o della parte , ,00 dell unione civile ovvero del convivente A favore del fratello per morte di un fratello , ,00 A favore del nonno per morte di un nipote , ,00».
74 PAGINA BIANCA
75 PAGINA BIANCA
76 *17PDL * *17PDL *
SENATO DELLA REPUBBLICA
BOZZE DI STAMPA 10 ottobre 2017 N. 1 SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Modifiche alle disposizioni per l attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 marzo 2017
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2755 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato TURCO (*) (V. Stampato Camera n. 1063) approvato dalla Camera dei deputati il 21 marzo 2017 Trasmesso dal Presidente
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1435-A PROPOSTA DI LEGGE n. 1435, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GREGORIO FONTANA, CINZIA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 2197-1123-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI Differimento del termine di scadenza dell incarico all Agenzia
DettagliOsservatorio per la giustizia civile di Milano
Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale presentate
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752-A PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAUSI, MISIANI Modifica all articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-A PROPOSTA DI LEGGE n. 559, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Introduzione dell articolo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3530-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3337 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2005, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati
DettagliIL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA. Damiano Spera
IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA IN ITALIA Damiano Spera Fonti normative e giurisprudenza Principi costituzionali (art. 2, art. 32 Cost.) Codice civile: art. 2059 c.c.: danno morale soggettivo risarcibile
DettagliI rischi nell ambito delle attività edili di demolizione - profili di Responsabilità Civile
La sicurezza sul lavoro: I rischi nell ambito delle attività edili di demolizione - profili di Responsabilità Civile 17/10/2009 La gestione del rischio 1. Analisi del rischio - Quali sono i punti critici?
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 951 e 1082-A Relazione orale Relatrice BISINELLA TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DettagliLe Tabelle del Tribunale di Milano 2009 Milano, 13 ottobre Lorenzo Vismara GenRe
Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano Analisi e confronto Lorenzo Vismara Responsabile Sinistri GenRe Italia Sommario Principi espressi dalle SS.UU. nelle sentenze dell 11 novembre 2008 Le nuove Tabelle
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2099-A Relazione orale Relatore AMORUSO TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza l 8 aprile 2016
DettagliRELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1658-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore DINI) Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2009 SUL DISEGNO DI LEGGE
DettagliARTICOLO 42. (Soppressione certificazioni sanitarie).
Atti Parlamentari 460 Camera dei Deputati 1248-B (segue: testo del decreto-legge) ARTICOLO 42. (Soppressione certificazioni sanitarie). 1. Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto
DettagliInformative MAGAP di riferimento : n 2 del 08.11.2010 e n 114 del 20.02.2012
COMMISSIONE AUTO Informativa n 193 22.04.2013 Oggetto : Liquidazione Lesioni alla Persona - 2 Informative MAGAP di riferimento : n 2 del 08.11.2010 e n 114 del 20.02.2012 Cari Colleghi, Nella gestione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 2235 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MUGNAI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2003 Nuove norme in materia di risarcimento del danno da incidente
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1904-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore MARTONE) Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003 SUL DISEGNO DI LEGGE
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 700 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) (V. Stampato Camera
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 3217 presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) di concerto con il Ministro dell interno (NAPOLITANO)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 novembre 2011
Numero 04209/2011 e data 17/11/2011 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 8 novembre 2011 NUMERO AFFARE 04318/2011 OGGETTO: Ministero
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3176 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4911 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (AMATO) e dal Ministro delle finanze (DEL TURCO) (V. Stampato Camera n. 7403) approvato
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 691 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO Modifica dell articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4473 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO,
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3234 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori CURSI e TOMASSINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2012 Disposizioni in materia di indennizzo straordinario
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1544-A Relazione orale Relatore Federici TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 7 maggio 2004 PER IL DISEGNO
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (TREMONTI) (V. Stampato Camera
DettagliPROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE. d iniziativa del deputato BOATO
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa del deputato BOATO ------------------ Modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale in materia di intesa tra Stato e Regione per le procedure di
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3210-A RELAZIONE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) (Relatore CONTESTABILE) Comunicata alla Presidenza il 12 aprile 2005 SUL DISEGNO DI LEGGE Conferimento
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 161
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 161 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice BIANCONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Delega al Governo in materia di interventi a favore di
Dettagli(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)
LEGGI E DECRETI NAZIONALI ANNO 2004 LEGGE 27 dicembre 2004, n. 307 Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307, recante: Disposizioni
Dettaglid iniziativa dei senatori Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE e SCAVONE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 554 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, COMPAGNONE e SCAVONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2013 Disposizioni
DettagliLa tutela INAIL e il danno differenziale
La tutela INAIL e il danno differenziale Prof. Manuel Ranieri Ambito di operatività della tutela L INAIL sovrintende alla tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori
DettagliIndici. D.Lgs. 7 settembre 2005, n Codice delle assicurazioni
indice Sistematico Parte Prima Norme fondamentali Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA (H. 1484) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1978 (V. Stampato n. 2534) presentato dal Ministro delle Finanze (MALFATTI)
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2772-A Relazione orale Relatore SANGALLI TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Comunicato alla Presidenza il 3 agosto 2017
DettagliSupplemento ordinario n. 15/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 70
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Agli allegati A e B, dopo le parole: «TOTALE comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle
Dettaglid iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2271-B d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA (V. Stampato n. 2271)
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE BOSSA, MURER, ARGENTIN, SBROLLINI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 784, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOSSA, MURER, ARGENTIN, SBROLLINI Modifica all
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER, BRUGGER, NICCO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 25 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZELLER, BRUGGER, NICCO Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
Numero 02942/2012 e data 18/06/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 7 giugno 2012 NUMERO AFFARE 04878/2012 OGGETTO:
DettagliD. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473
D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) di concerto con il Ministro dell interno (MARONI) con il Ministro della difesa (LA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ROSTELLATO, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, MUCCI, BARBANTI, TURCO, ARTINI, PRODANI, SEGONI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2843 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ROSTELLATO, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, MUCCI, BARBANTI, TURCO, ARTINI, PRODANI, SEGONI
DettagliNorme, sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEGGE 11 dicembre 1984, n. 839 Norme, sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Vigente al: 29 12 2016 La Camera dei
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 1627 e 984-A Relazione orale Relatore CASSON TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2016 PER IL
DettagliDecreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 6408-A CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1993 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) e dal Ministro
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione
Dettaglid iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1205 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2013 Modifica della disciplina
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2003) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei Trasporti (SIGNORILE) di concerto col Ministro dell'interno
DettagliS E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2709 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore MAGGIORE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997 Esenzioni fiscali
DettagliRegolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.
Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro. Con Decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2006, n. 265, pubblicato
DettagliNUOVE NORME SULLA R.C. AUTO CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI»
NUOVE NORME SULLA R.C. AUTO CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI» Approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati il 27 febbraio 2001. TITOLO I
DettagliSENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE
SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA (N. 936 e 890-A) RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) (RELATORE AGRIMI) SUI DISEGNI DI LEGGE Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
DettagliDisposizioni transitorie
Disposizioni transitorie ART. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 17 ottobre 2013 (v.
DettagliAtti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.345 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 959 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato TENAGLIA Disposizioni per l adeguamento economico e normativo dei trattamenti pensionistici
DettagliAPPENDICE NORMATIVA 1. Disegno di legge A.S. n. 4093, comunicato alla Presidenza l 11 giugno Nuova disciplina in tema di danno alla persona.
APPENDICE NORMATIVA Appendice normativa 1. Disegno di legge A.S. n. 4093, comunicato alla Presidenza l 11 giugno 1999. Nuova disciplina in tema di danno alla persona. RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Il disegno
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2619 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) di concerto con il Ministro dell economia
DettagliServizio di documentazione tributaria
Legge del 27/02/2009 n. 14 Titolo del provvedimento: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 25 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ZELLER e BERGER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738 PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070) D INIZIATIVA DEI SENATORI BUEMI,
DettagliE M A N A il seguente decreto legislativo:
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DettagliVI COMMISSIONE PERMANENTE
Martedì 15 maggio 2012 37 Commissione VI VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O COMITATO DEI NOVE: DL 29/2012: Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1792 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (D ALEMA) di concerto col Ministro dell interno (AMATO) col Ministro della giustizia (MASTELLA)
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1609) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro della Sanità (DEGAN) (V. Stampato Camera n. 3287) approvato
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3402 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043) PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI
DettagliXIV COMMISSIONE PERMANENTE
Giovedì 31 marzo 2016 105 Commissione XIV XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell Unione europea) S O M M A R I O AUDIZIONI INFORMALI: Audizione del presidente della Società Italiana degli Autori ed
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3386-A DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 28 ottobre 2015 (v.
Dettagli6. I danni risarcibili
Assicurazioni contro i danni OK 19-02-1904 4:44 Pagina 85 CAPITOLO IV 85 Allegato A al D.P.R. 18 luglio 2006 6. I danni risarcibili Quanto ai danni risarcibili, occorre in primo luogo distinguere tra i
DettagliDETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
Camera dei Deputati 5 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PAGINA BIANCA Camera dei Deputati 7 Senato della Repubblica XVI
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 1827) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO)
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3048 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, ZAMPARUTTI Introduzione
DettagliDecreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 "Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente"
DettagliD.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).
Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 751 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013 Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO
DettagliAvvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero
Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero Via Arenula ha aggiornato gli importi dei diritti di copia e certificato in base alle variazioni degli
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1728 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (D ALEMA) di concerto col Ministro dell interno (AMATO) col Ministro della giustizia (MASTELLA)
DettagliServizio di documentazione tributaria
Legge del 28/01/2009 n. 2 Titolo del provvedimento: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA VII LEGISLATURA (N. I2I6-A) RELAZIONE DELLA 1 COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
DettagliPROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304)
PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304) Approvazione del modulo di denuncia di sinistro per l assicurazione obbligatoria della R.C. autoveicoli. (Provvedimento n. 2136) L ISTITUTO
DettagliDISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2643 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei deputati ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN (V. Stampato Camera n. 56) approvato, in sede di prima
DettagliEditrice. Assicurazione obbligatoria, manca un mese: i principali obblighi per l avvocato
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 11.9.2017 La Nuova Procedura Civile, 4, 2017 Editrice Assicurazione obbligatoria, manca un mese: i principali obblighi
DettagliPARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell art c.c.
Art. 2059 (Danni non patrimoniali) Introduzione...................................... 3 PARTE PRIMA. IL PROBLEMA DEL DANNO NON PATRIMONIALE Analisi storico-ricostruttiva. Origini e ratio legislativa dell
DettagliServizio di documentazione tributaria
Titolo del provvedimento: Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente. (Pubblicato
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1528-A RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (Relatore SODANO Calogero) Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2002 SUL DISEGNO
DettagliSENATO DELLA REPUBBL1C
SENATO DELLA REPUBBL1C VII LEGISLATURA ' H. 1128) DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1978 (V. Stampato n. 1982) presentato dal Ministro dei Trasporti e «ad
DettagliPagina 1 di 5 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Pagina 1 di 5 DECRETO 5 aprile 2006 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Approvazione di quattro studi di settore in evoluzione relativi ad attivita' professionali. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
DettagliRiforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.
D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.
Dettagli