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Transcript:

Pagina 1 di 6 N. 05025/2013REG.PROV.COLL. N. 08851/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8851 del 2011, proposto da: Mauro Turco, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Scipione, Luca Scipione, con domicilio eletto presso Salvatore Napoli in Roma, via Costantino Morin 1; contro Comune di Ponza, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano, con domicilio eletto presso Paolo De Persis in Roma, via Costantino Morin N. 34; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00680/2011, resa tra le parti, concernente divieto prosecuzione attività commerciale per mancanza di agibilità Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Pagina 2 di 6 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ponza; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Scipione e Mignano.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il ricorso introduttivo del giudizio il signor Mauro Turco, gestore dello stabilimento balneare denominato Sporting Club Frontone, ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio il provvedimento con cui il Comune di Ponza gli ha inibito la prosecuzione dell attività di somministrazione alimenti e bevande, per mancanza del certificato di agibilità. Con sentenza n. 680/2011, assorbito l esame della questione pregiudiziale sollevata dal Comune, il Tar adito ha respinto il gravame rilevando sia l assenza del certificato di agibilità dei locali ( non essendo sufficiente ai fini dello svolgimento dell attività il possesso delle autorizzazioni commerciale e sanitaria ), sia la inidoneità della struttura anche sotto il profilo della prevenzione incendi. Avverso tale pronuncia il signor Turco ha quindi interposto l odierno appello, chiedendone l integrale riforma. Si è costituito in giudizio il Comune di Ponza, che ha riproposto la questione pregiudiziale della tardività del ricorso per omessa impugnazione della nota n. 741 del 27.01.2011 ed ha concluso per il rigetto del gravame anche nel merito.

Pagina 3 di 6 Con ordinanza n. 801/13, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a cui il Comune onerato ha puntualmente ottemperato,depositando la relazione del Responsabile del servizio urbanistica del 20.05.2013. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Può prescindersi dall esame della eccezione di rito riproposta dal Comune, in quanto il gravame si appalesa privo di fondamento. 2. Deduce l appellante l erroneità della gravata sentenza, in quanto a suo dire: i) l attività sarebbe in possesso di tutte le autorizzazione richieste, avendo egli stesso provveduto a rinnovare automaticamente l autorizzazione che il suo dante causa (con cui aveva stipulato contratto d affitto d azienda) gli aveva trasferito. In ogni caso la sopravvenuta mancanza dei requisiti non avrebbe potuto impedire la prosecuzione dell attività, ma eventualmente avrebbe richiesto la sua regolarizzazione. Inoltre sussiste l autorizzazione sanitaria, che sarebbe equipollente all agibilità; ii) la mancanza del certificato di prevenzione incendi non sarebbe stata posta alla base del provvedimento impugnato, ma evidenziata dal Comune solo all atto della costituzione in giudizio,e dunque ininfluente ai fini della presente causa; iii) in ogni caso la mancanza del certificato di agibilità non riguarderebbe l attività di somministrazione (svolta in un locale di appena 24mq), ma il locale spettacolo sala da ballo all aperto. 3. I rilievi sono privi di pregio.

Pagina 4 di 6 4. Come risulta dalla relazione prodotta dal Comune di Ponza a seguito degli incombenti istruttori disposti dalla Sezione, nella specie difettano completamente i presupposti per il rilascio del certificato di agibilità della struttura per cui è causa. Infatti, al di là dei profili strettamente riferibili al mancato rispetto della normativa antincendio, il complesso immobiliare in cui viene esercitata l attività di somministrazione non risulta conforme alla disciplina sia urbanistico-edilizia che paesaggistica di zona, essendo stato oggetto nel tempo di più interventi edilizi senza titolo, che hanno determinato la creazione di nuove superfici e di nuove volumetrie in violazione, tra l altro, dell art. 167 del D.Lgs n. 42/2004,ed in relazione alle quali il Comune ha emesso i conseguenti provvedimenti demolitori. E, come noto, il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall essere subordinato all accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell opera, cosa che nella specie è oggettivamente insussistente. Il difetto dei presupposti necessari per il rilascio del certificato di agibilità,quindi, dà di per sé piena ragione del provvedimento interdittivo assunto dall amministrazione comunale. 5. Né, al riguardo,può essere condiviso l assunto dell appellante, secondo cui l autorizzazione sanitaria (di cui è in possesso ) sarebbe sostitutiva del certificato di agibilità. Tra i due documenti,infatti, non sussiste equipollenza né sul piano formale né su quello sostanziale atteso che,come già precisato, il secondo presuppone rispetto all autorizzazione sanitaria anche l accertamento della conformità urbanistico-edilizia del manufatto

Pagina 5 di 6 Per lo stesso motivo,inoltre,l autorizzazione commerciale ( anche se automaticamente rinnovatasi come sostenuto dall appellante ) non può di certo ritenersi sostitutiva del certificato di agibilità,sia perché ontologicamente diversa,sia perché presuppone a sua volta ( piuttosto che accertare ) la conformità urbanistica ed edilizia dei locali a cui si riferisce. 6. Parimenti privo di pregio,poi, si appalesa il rilievo secondo cui la mancanza del certificato di agibilità non avrebbe riguardato l attività di somministrazione (concernente un solo locale di 24mq), ma il locale spettacolo sala da ballo all aperto. Al riguardo,infatti, basta osservare che il complesso aziendale, come risulta dal titolo abilitativo rilasciato, consiste in un unicum, in cui non è possibile scindere l attività di somministrazione da quella di intrattenimento e di svago, ai fini della certificazione di conformità urbanistico-edilizia della struttura e quindi di agibilità della stessa. 7. Del tutto inconducente,infine,risulta il profilo di censura relativo alla tardiva contestazione da parte del Comune della mancanza del certificato di prevenzione incendi, atteso che il provvedimento impugnato, come già precisato, si fonda sull accertata carenza del certificato di agibilità, di per sé sufficiente a dare ragione della determinazione assunta.. 8. In conclusione l appello è infondato e come tale da respingere. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio P.Q.M.

Pagina 6 di 6 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati: Manfredo Atzeni, Presidente FF Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore Fabio Franconiero, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/10/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)