PRODOTTI TESSILI NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Documenti analoghi
Reg. (CE) n. 1007/2011/UE. Allegato I - Elenco delle denominazioni delle fibre tessili


un elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (B C ) allo

Classificazione. delle fibre tessili

Manuale per l etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Allegato I Elenco delle denominazioni delle fibre tessili

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO. del 26 luglio 1971

Le etichettature di composizione e manutenzione dei prodotti tessili tra normativa obbligatoria, volontaria e aspetti tecnici correlati

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194

LE REGOLE DI ETICHETTATURA Composizione. Il quadro normativo

L'etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

L ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI: NORMATIVA COGENTE E ASPETTI CORRELATI

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI: NORMATIVA COGENTE E ASPETTI CORRELATI

Premessa. 1. Campo di applicazione. 2. Definizioni. 3. Denominazioni. 4. Tolleranze. 5. Denominazioni. 6. Designazione della composizione.

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO / /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

PARLAMENTO EUROPEO C7-0017/2011. Posizione del Consiglio in prima lettura. Documento di seduta 2009/0006(COD) 20/01/2011

( 5 ) considerando che la tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, deve essere estesa anche ai prodotti misti ;

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo 4 Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili CAPO 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

DIRETTIVA 2008/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

(di seguito Regolamento)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Etichettatura di composizione dei prodotti tessili CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Reg. (CE) 27 settembre 2011, n. 1007/2011

D.Lgs. 22/05/1999, n. 194 Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Manuale per l etichettatura di composizione dei prodotti tessili

L etichettatura dei prodotti tessili

I doveri di un etichetta pag 14 Cosa deve contenere un etichetta? Cosa può contenere un etichetta? Come deve essere un etichetta?

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA. Art. 1.

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

VIGILANZA SUI PRODOTTI TESSILI. A cura di Simone Maino. Camera di Commercio di Biella. 28 ottobre Simone Maino

VIGILANZA SUI PRODOTTI TESSILI

ALLEGATO. del. REGOLAMENTO DELEGATO (UE).../... DELLA COMMISSIONE del XXX

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice I Settore Tessile

Regolamento Ue n.1007/2011 allegato I Elenco delle denominazioni delle fibre tessili consentite

L. 26/11/1973, n. 883 Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1974, n. 7.

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili] (4).

UFFICIO ISPEZIONI E SANZIONI - EX UPICA -

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 272 del , pag. 1)

Etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili

GUIDA ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI TESSILI

I Doveri di un etichetta

ABBIGLIAMENTO. Sotto la lente CHE COSA C È SULL ETICHETTA 1. LE FIBRE TESSILI


L ETICHETTA IN CAMPO TESSILE

Denominazioni delle fibre tessili ed Etichettatura dei prodotti tessili

Tessile e abbigliamento

Prodotti tessili. Camera di Commercio di Salerno -

PRODOTTI TESSILI. Guida sull etichettatura di composizione. (Regolamento UE n. 1007/2011)

SENATO DELLA REPUBBLICA

La vigilanza delle C.C.I.A.A. e l etichettatura dei prodotti tessili

QUESTIONE DI ETICHETTA. il tessile. Regole e disposizioni sull etichettatura

DIRETTIVA 2007/4/CE DELLA COMMISSIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Prodotti tessili multifibra e multicomponenti

Etichetta di composizione: la carta d identità del tessuto

Lavaggio a secco con idrocarburi (temperatura 2 point tra 38 C e 70 C) ciclo delicato

GUIDA AL TESSUTO ATTENZIONE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE CARTELLA SONO RIFERIBILI ALLE TINTURE DYLON

LA NORMATIVA APPLICABILE

LA NORMATIVA APPLICABILE

PRODOTTI TESSILI: LE REGOLE DI ETICHETTATURA (CINA)

Le fibre tessili naturali sono quelle esistenti in natura, le tecnofibre - più comunemente conosciute come fibre chimiche - invece sono quelle

LA NORMATIVA APPLICABILE

L etichettatura di composizione dei prodotti tessili

CONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.

MANUALE FORNITORE REQUISITI DI ASSICURAZIONE QUALITA : ABBIGLIAMENTO E TESSILE CASA

Manuale per l etichettatura di composizione dei prodotti tessili

Materiale dal seminario "Il settore tessile dopo il regolamento UE 1007/11" organizzato dalla Camera di Commercio di Padova il 28.9.

Disciplinare Sistema IT01 100% Qualità Originale Italiana Made in Italy Certificate Appendice Parte A.T - Appendice Settore Tessile

LE FIBRE TESSILI COSA SONO LE FIBRE? COS E UN FILATO?

Giampiero Colombo BIELLA, 28 OTTOBRE 2011

Perché ci vestiamo? Si definisce fibra tessile l elemento fibroso che si presta ad essere filato, adatto alla tessitura e alla tintura.

FIBRE TESSILI Di Liberto Giovanna

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile"

L etichettatura di composizione dei prodotti tessili. Stazione Sperimentale per la Seta. Textile Research Centre Centro di Ricerca Tessile

LA SCARPA A NORMA SI VEDE DALL ETICHETTA! le calzature SONO TUTTE UGUALI?

Le fibre poliammidiche (nylon)

APPUNTI DI TECNOLOGIA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SVOLTA

Bruno Marcandalli. L etichettatura di composizione dei prodotti tessili

IT Unita nella diversità IT A7-0122/67. Emendamento. Francesco Enrico Speroni a nome del gruppo EFD

La nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni sui prodotti tessili e calzature un quadro omogeneo

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

Le fibre si possono distinguere in due categorie: vegetali e animali

D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 (1). Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Le fibre naturali possono essere di origine: Vegetale (cotone,lino,canapa) Animale ( lana, seta) Minerale ( fibre di vetro, amianto)

GARA NAZIONALE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI OP. PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI

Indicazioni per l operatività nel settore tessile e abbigliamento

NUOVE SANZIONI ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE D. LGS. 190/2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2017, n. 296.

Transcript:

PRODOTTI TESSILI NORMATIVA DI RIFERIMENTO Norme comunitarie Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. Direttiva 97/37/CE che modifica la direttiva 96/74/CE. Direttiva 2004/34/CE che modifica la direttiva 96/74/CE Direttiva 2006/03/CE che modifica la direttiva 96/74/CE. Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti. Norme nazionali Legge 26 novembre 1973, n. 883 Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili. (sono abrogati gli articoli da 1 a 13). D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. (sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14). D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile. D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e seguenti, recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti. CHE COSA DEVE ESSERE ETICHETTATO? Devono essere etichettati tutti i prodotti tessili. Per prodotti tessili si intendono tutti i prodotti che allo stato grezzo, di semilavorati, di lavorati, semimanufatti, manufatti semi-confezionati o confezionati - sono composti esclusivamente da fibre tessili (es. lana, cotone, lino, ecc.) Sono assimilati ai prodotti tessili: I prodotti contenenti almeno l 80% in peso di fibre tessili. I prodotti di rivestimento, di cui le fibre tessili rappresentano l 80% in peso, destinati alla copertura di mobili, ombrelli, ombrelloni e alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti per calzature e guanti. Tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. Elenco (indicativo e non esaustivo) di prodotti tessili: Capi di abbigliamento Sciarpe Calze Lenzuola Coperte Tende Tappeti Tessuti in rotoli/pezze Cuscini Amache Sacchi a pelo Tovaglie Non esiste l obbligo di etichettatura di composizione fibrosa solo per alcune categorie di prodotti elencati nell allegato 3 del decreto legislativo n. 194/99.

CHI E TENUTO AD OSSERVARE LA LEGGE? I soggetti tenuti all osservanza della normativa relativa all etichettatura dei prodotti tessili sono tutti coloro che producono e commercializzano i prodotti dalle materie prime fino al prodotto finito: il produttore; l importatore di articoli tessili destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano; il commerciante sia all ingrosso che al dettaglio; organizzazioni o negozi singoli che vendono al consumatore finale. Per produttore si intende: 1. il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; 2. il rappresentante del fabbricante se quest ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l importatore del prodotto; 3. l importatore del prodotto e gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche del prodotto. Soggetti esonerati dall obbligo di etichettatura dei prodotti tessili sono coloro che effettuano le lavorazioni di trasformazione per conto terzi, in quanto il passaggio delle merci da un soggetto all altro non contempla una commercializzazione. Altri esoneri riguardano direttamente determinati prodotti tessili: i prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri; i prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni; i prodotti destinati alla vendita in paesi extra CE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel paese di destinazione. L ETICHETTA I prodotti tessili posti in vendita al consumatore finale devono riportare su un etichetta o contrassegno la composizione fibrosa che va indicata utilizzando esclusivamente le denominazioni contenute nell allegato I al d. lgs. 194/99. L etichetta può essere realizzata in cartone, tessuto o altro materiale e deve essere applicata al prodotto mediante: Cucitura Graffatura Adesivi Allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio Inserimento dell etichetta stessa nell involucro che lo contiene o in altri modi idonei. Il contrassegno è applicato direttamente al prodotto tessile o sull involucro contenente il prodotto tessile mediante: Stampa Stampigliatura Tessitura in cimosa o altrove.

CONTENUTO DELL ETICHETTA L etichetta deve essere redatta in lingua italiana, con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili e le fibre devono essere riportate in ordine decrescente di peso. Non è consentito l utilizzo di sigle. Il prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l 85% del peso totale, viene designato mediante denominazione delle fibre, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dall indicazione minimo 85%, ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto. Esempio: cotone 85%; cotone minimo 85%; cotone 85% poliestere 15%. Il prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l 85% del peso totale, deve recare l indicazione della denominazione della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalla denominazione delle altre fibre, in ordine decrescente di peso, con o senza l indicazione delle loro percentuali in peso. Esempio: - fibra acrilica 40%, poliestere 35%, lana, elastan - fibra acrilica 40%, poliestere 35%, lana 15%, elastan 10% L insieme delle fibre ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l espressione altre fibre seguita da una percentuale globale. Esempio: - cotone 90%, altre fibre 10% - cotone 90%, elastan 10% Un prodotto tessile può essere definito con il termine 100%, puro o tutto se composto interamente da una stessa fibra tessile. Sui prodotti dichiarati puri è ammessa una tolleranza del: - 2% se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica - 5% in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato - 0,3% per i prodotti di lana, anche se ottenuti con ciclo cardato. Un prodotto tessile può essere qualificato lana vergine o lana di tosa solo quando è composto esclusivamente da una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa. I prodotti costituiti da ordito in puro cotone e trama in puro lino, nei quali il lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere denominati misto lino indicando obbligatoriamente Ordito puro cotone e trama puro lino.

I CONTROLLI Autorità di vigilanza è il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività delle Imprese Ispettorato Tecnico. Il Ministero si avvale delle Camere di commercio, a cui sono state conferite nel 2000 le funzioni dei soppressi uffici provinciali: Svolgono attività di vigilanza anche Polizia Municipale, Guardia di Finanza, ecc. Gli organi di vigilanza possono procedere a ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l attività imprenditoriale o commerciale. Il controllo può interessare operatori diversi: fabbricante, importatore, distributore, grossista, dettagliante, ecc. Il controllo può avvenire su segnalazione di soggetti interessati o sulla base di una programmazione ad iniziativa d ufficio, può essere di tre tipi: 1. visivo/formale 2. documentale 3. materiale, sul prodotto, con esecuzione di analisi di laboratorio a seguito di prelievo. SANZIONI APPLICATE IN CASO DI VIOLAZIONI ACCERTATE Descrizione violazione Norma violata Norma sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto e/o ammenda Segnalazione all A.G. Trasmissione verbale per applicazione della sanzione amministrativa Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle) Mancata o non corretta indicazione delle indicazioni di composizione sui documenti commerciali (fattura e DDT) Mancata conservazione dei documenti commerciali Chiunque non assicuri la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti) Art. 25 della legge 883/73 Art. 8 del D. Lgs. n. 194/99 Art. 8, c. 1 del D. Lgs. n. 194/99 (Art. 25, c. 3 della legge 883/73) Art. 8, c. 8 D. Lgs. n. 194/99 (Art. 25, c. 4 della legge 883/73 Art. 107, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 Art. 25 della legge 883/73 Art. 15 del D. Lgs. n. 194/99 Art. 15 del D. Lgs. n. 194/99 (Art. 25, c. 3 della legge 883/73 Art. 15, c. 2 D. Lgs. n. 194/99 (Art. 25, c. 4 della legge 883/73) Art. 112, c. 4, D. Lgs. n. 206/2005 Da 1.032,00 a 5.164,00 E ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/81 Da 103,00 a 3.098,00 Non si applica l art. 16 della legge 689/81 Da 1.032 a 5.164,00 Non si applica l art. 16 della legge 689/81 Da 258,00 a 4.131,00 Non si applica l art. 16 della legge 689/81 Da 2.500,00 a 40.000,00 Si applica l art. 16 della legge 689/81 Comunicazione all A.G.

Allegato I - Tabella delle fibre tessili Numeri Denominazione Descrizione delle fibre 1 lana (f) (1) Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) 2 alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione "lana" o "pelo" (1) 3 pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...) Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora), castoro, lontra Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2 4 seta (f) Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni 5 cotone (m) Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium) 6 kapok (m) Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra) 7 lino (m) Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum) 8 canapa (f) Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa) 9 juta (f) Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell'hibiscus-cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinutata 10 abaca (f) Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis 11 alfa (f) Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima 12 cocco (m) Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera 13 ginestra (f) Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum 14 ramié (m) Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima 15 sisal (m) Fibra proveniente dalle foglie dell'agave sisalana 16 sunn Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea 17 henequen Fibra proveniente dal libro di Agave 18 maguey Fibra proveniente dal libro di Agave Cantala 19 acetato (m) Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato 20 alginica Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico 21 cupro (m) Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale 22 modal (m) Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: Bc (centi-newton) = 1,3 v T + 2 T Bm (centi-newton) = 0,5 v T dove T è la massa lineica media espressa in decitex 23 proteica Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici 24 triacetato (m) Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato 25 viscosa (f) Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua 26 acrilica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico 27 clorofibra (f) Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato 28 fluorofibra (f) Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati 29 modacrilica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico

30 poliammide o nylon Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o cicloalifatici 31 aramide Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici 32 poliimmide Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti 33 lyocell Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati (2) 33 polilattica (a) Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali; ha una temperatura di fusione di almeno 135 C. 34 poliestere (m) Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico 35 polietilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti 36 polipropilenica Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni 37 poliureica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NHCO- NH) 38 poliuretanica Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico 39 vinilal (m) Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile 40 trivinilica Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale 41 gomma Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 42 elastan (m) Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione 43 vetro tessile (m) Fibra costituita da vetro 44 denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola "filo" o "fibra" Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate 45 elastomultiestere Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione. 46 elastolefina Fibra, composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione. Note: (1) La denominazione "lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna. Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2. (2) Per solvente organico s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.