GIUDICE DI PACE DI TORINO

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GIUDICE DI PACE DI TORINO Ricorso ex art. 22 legge n. 689/81 Il Sig. (omissis) nato a (omissis) quale proprietario del veicolo targato (omissis); - ricorrente contro Comune di Collegno in persona del Sindaco pro tempore - resistente - per l annullamento previa sospensione del verbale di contestazione n(omissis) notificato in data 30 novembre 2009 e del verbale di contestazione n. (omissis) notificato in data 07 dicembre 2009 entrambe emessi dalla Polizia municipale di Collegno. FATTO Con verbale di contestazione n. (omissis) notificato in data 30 novembre 2009 la Polizia municipale di Collegno contesta al ricorrente che il giorno 12/11/2009 alle ore 21.02 in Collegno, Corso Francia altezza civico n. 137 direz. Torino il conducente del veicolo ( ) ha violato l art. 142/8 del C.d.S. poiché: circolava alla velocità di Km/h 74,00 superando di Km/h 24.00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 50). Velocità determinata, ai sensi dell art. 345 c. 2 D.P.R. 16/12/92 n. 495, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione del documentatore fotografico Traffiphot IIISR- 1

Photor&V serie impianto COL-N1093-01-CV OM. Min. Infr. e Trasporti n. 4130 del 24/1204, sottoposto a regolare verifica e taratura annuale, usato per l accertamento e preventivamente segnalato. Velocità indicata sulla risultanza fotografica Km/h 79 ( ). La violazione non è stata immediatamente contestata causa: accertamento con dispositivo di cui all art. 4 D.L. 121/2002 mod.da L. 168/2002 su tratto di strada inserito nel Dec. N 105736 Pref. Torino n. 105736 inerente le strade lungo le quali non vi è obbligo di contestazione immediata ( ) (doc. 1). Con successivo verbale n. (omissis) notificato in data 07 dicembre 2009 la Polizia municipale di Collegno contestava una identica violazione presuntivamente commessa qualche ora dopo, alle 01.30 del giorno 13 novembre 2009 sulla stessa strada oggetto del precedente accertamento, alla stessa altezza (identico numero civico 137) ma in direzione Rivoli e con la medesima rilevazione di Km/h 79 accertata con il medesimo documentatore fotografico Traffiphot IIISR-Photor&V serie impianto COL-N1093-01-CV (doc. 2). Avverso i suddetti verbali il sottoscritto propone opposizione per i seguenti motivi di DIRITTO 1) Illegittima apposizione della postazione di rilevamento della velocità per violazione dell art 4, comma 1 D.L. 121/2002 tipologia di strada non compresa. 2

L art. 4, comma 1 del D.L. 121/2002 prevede salvo nel caso di autostrade e strade extraurbane principali di cui all art. 2, comma 2 lettera A e B del codice della strada, i dispositivi di controllo della velocità possono essere installati sulle sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo ovverosia su strada extraurbana secondaria oppure su strada urbana di scorrimento. In particolare ai sensi dell art. 2, comma 2 lett. D codice della strada, viene definita strada urbana di scorrimento la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. Il Corso Franca è una strada che non pare avere tutte le caratteristiche previste dalla norma con particolare riguardo alla mancanza del marciapiede e delle aree previste per la sosta, tanto che sul lato destro sussiste un ulteriore spartitraffico (doc. 3). In virtù delle caratteristiche richieste dalla legge pertanto il corso Francia non può considerarsi strada urbana di scorrimento bensì rientra nella categoria di strada locale ovvero strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 3

Appare dunque palese la violazione dell art. 4 comma 1 D.L. 121/2002 in quanto il dispositivo di controllo della velocità è stato installato su una strada non facente parte delle categorie ricomprese nell art. 2, comma 2, lett. C e D. 2) Illegittima apposizione della postazione di rilevamento della velocità per violazione dell art 4, comma 2 e della direttiva del Ministro dell Interno 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3. Le postazioni fisse di rilevamento della velocità sono installate per garantire un controllo di tratti di strada caratterizzati da criticità particolari ovvero da elevata sinistrosità. Il loro impiego senza la presenza degli operatori di polizia non può ritenersi una modalità ordinaria di controllo ma rappresenta uno strumento utilizzabile solo su alcune strade ed in presenza di determinate condizioni. In particolare l art. 4 comma 2 D.L. 121/2002 come confermato dalla direttiva del Ministro dell Interno 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3, (doc. 4) prevede che il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari individua le strade ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. 4

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente il Corso Francia nel tratto oggetto di accertamento non presenta una condizione strutturale e un andamento plano-altimetrico tale da rendere impossibile il fermo di un veicolo per la contestazione immediata senza recare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione o all incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Come si evince dalle fotografie della strada (doc. 5-6) vi è la presenza di spazi idonei per procedere a contestare immediatamente le violazioni, quali l ampia banchina sul lato destro della strada. Oltretutto il Corso Francia è una strada a tripla corsia per senso di marcia, e dunque la superficie di scorrimento della circolazione stradale è senza dubbio ampia. Occorre inoltre evidenziare che il tratto di strada in questione è rettilineo, senza dossi né cunette e dunque con andamento plano-altimetrico regolare. Pertanto la presenza dell ampia banchina unitamente alle dimensioni della carreggiata e all andamento della strada rettilineo con profilo altimetrico regolare rendono ben possibile fermare i veicoli in condizione di sicurezza per la contestazione immediata delle violazioni. Per quanto sopra, si rileva la mancata presenza delle condizioni richieste dalla legge per prevedere la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi di controllo per il rilevamento della velocità, previste dall art. 4, comma 2 D.L. 121/2002 e dalla direttiva del Ministro dell Interno 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3. 5

3) Sulla segnaletica di preavviso: mancata indicazione a verbale della presenza di segnaletica stradale. Lo scrivente non ha avuto percezione della segnaletica verticale di preavviso. Peraltro nel verbale di contestazione non viene in alcun modo indicato a quale chilometro è stata posizionata la segnaletica in questione ne tanto meno dove operava la postazione di controllo, elementi essenziali alla luce dell art 3 D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazione nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160 - per la validità sostanziale nonché formale del verbale impugnato, poiché è interesse legittimo del trasgressore conoscere se la procedura sanzionatoria attivata nei suoi confronti risulta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. Tra l altro essendo i segnali di avviso della rilevazione elettronica della velocità meri segnali di indicazione e pertanto non bisognosi di ordinanza per la loro apposizione, il verbale diventa l unico documento ufficiale che attesta la presenza della segnaletica in questione che ed è opportuno ribadirlo è obbligatoria ai sensi di legge. In sostanza nel verbale impugnato non vi è alcuna indicazione di aver adempiuto all obbligo di completa informazione di cui all articolo 4, D.L. mancando l indicazione del luogo esatto in cui era posta l apparecchiatura di rilevamento della velocità nonché il luogo di apposizione del segnale di controllo della velocità (non potendosi ritenere rilevante la mera dicitura preventivamente segnalato ). L obbligo del richiamo nel verbale di 6

contestazione della posizione del presegnalamento è stato ribadito anche dal Ministero dei Trasporti con nota n. 20767 del 4 marzo 2008 (doc. 7). Nel verbale dunque non viene accertato con valore di piena prova dell esatta posizione della segnaletica e dell apparecchiatura di rilevamento della velocità, con mancanza di un elemento costitutivo della violazione. 4) Sulla documentazione relativa al posizionamento e all impiego dell apparecchiatura di controllo elettronico della velocità Come già detto l art. 4 comma 2 D.L. 121/2002, ribadito dalla direttiva del Ministro dell Interno 14 agosto 2009 prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3, prevede che il Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari individua le strade ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Per constatare l effettiva presenza delle criticità e della sinistrosità nel tratto di strada oggetto di accertamento, quali condizioni per il posizionamento dell apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocità si chiede al Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. l esibizione dei pareri dell organo di polizia stradale competente per territorio e i pareri dell ente proprietario 7

della strada relativi all individuazione del tratto di strada in questione con il decreto prefettizio del Prefetto di Torino n. 105736. Quanto alla materia dell impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità, essa è disciplinata dal decreto ministeriale 29 ottobre 1997 che all art. 4 prevede: gli organi di polizia stradale interessati all uso delle apparecchiatura per l accertamento dell osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a ( ) rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d uso. Per le apparecchiature approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinate ad essere impiegate con la presenza e sotto il controllo di un operatore di polizia stradale i costruttori prevedono una verifica periodica con cadenze diverse, indicate nel manuale d uso e comunque con cadenza almeno annuale al fine di accertare il corretto funzionamento dell apparecchio. La verifica può essere effettuata a cura del costruttore che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità secondo le norme Iso-9001 e ss. ovvero dai Centri di Taratura accreditati presso il Servizio Italiano di Taratura. Quanto alla gestione delle apparecchiature, è necessario che siano costantemente mantenute nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale. Per soddisfare tale esigenza l intervento della polizia deve concretizzarsi nell installazione, nella verifica di funzionalità e nel costante controllo del corretto funzionamento dell apparecchio. 8

Nel caso di specie, si richiede al Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. l esibizione del manuale d uso alla Polizia stradale per la verifica sull installazione e sull impiego dell apparecchiatura in questione che qui si contesta. In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte il sottoscritto opponente così CONCLUDE a) In via istruttoria - chiede che il Giudice ordini l esibizione ex art. 210 c.p.c. dei pareri dell organo di polizia stradale competente per territorio e i pareri dell ente proprietario della strada relativi alla necessità di apposizione del dispositivo di controllo elettronico della velocità nel tratto di strada di Corso Francia oggetto del decreto prefettizio del Prefetto di Torino n. 105736 nonché l esibizione del manuale d uso del documentatore fotografico Traffiphot IIISR-Photor&V serie impianto COL-N1093-01-CV per la verifica sull installazione e sull impiego dell apparecchiatura. b) Nel merito - in via preliminare, sospendere ex art. 22 u.c., legge n. 689/81 l esecuzione dell atto impugnato attesa la fondatezza dei motivi addotti; - in via principale, annullare il verbale di contestazione n. (omissis) ; Ai fini del contributo unificato, si dichiara che ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.P.R. n. 115/2002 il valore della presente causa è pari ad 385,67 9

Con espressa riserva di ulteriormente precisare o modificare le presenti conclusioni, articolare mezzi istruttori, depositare documenti. * * * * * Si producono in allegato i seguenti documenti: 1) Verbale di contestazione n. (omissis). 2) Verbale di contestazione n. (omissis). 3) Fotografia Corso Francia. 4) Ministero dell Interno direttiva prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009. 5) 6) Fotografie delle condizioni strutturali del Corso Francia. 7) Ministero dei Trasporti nota n. 20767 del 4 marzo 2008. Con osservanza (omissis), 27 gennaio 2010 (omissis) 10