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19576/15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI-2 SEZIONE CIVILE R.G.N.29410/14 Composta dagli Illmi Sigg.ri, Magistrati: cron. )9 Dott. Stefano PETITTI Dott. Felice MANNA Dott. Pasquale D'ASCOLA Dott. Alberto GIUSTI Dott. Antonino SCALISI - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015 - Consigliere - Consigliere Rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA Regolamento di competenza sul ricorso proposto da: CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Vangeli, i primi due in forza di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - contro CIFARIELLO Magno, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Anelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Della Libertà, n. 20; - resistente - clk

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Salerno in data 6 novembre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto che nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Magno Cifariello per il credito di euro 3.737,05, oltre accessori, nei confronti del Condominio San Pietro, del quale era stato amministratore, Assunta Caruso e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Salerno, adottata all'udienza del 6 novembre 2014, con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio, ai sensi degli artt. 313 e 295 cod. proc. civ., nelle more della decisione, da parte del Tribunale di Salerno, in ordine al giudizio incidentale di falso relativo alla querela poi depositata e riferita a documenti allegati in fotocopia, con autentica notarile, all'atto della costituzione in giudizio della parte opposta; 2

che il Cifariello ha depositato scritture difensi- ve; che il regolamento di competenza è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380- ter cod. proc. civ., il quale ha concluso affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile. Letta la memoria di parte ricorrente in replica alle conclusioni del pubblico ministero. Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 9 febbraio 2005, n. 2626), il giudice è tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela di falso sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 cod. proc. civ., sicché, qualora la querela sia presentata in corso di causa pendente dinanzi al giudice di pace, funzionalmente incompetente a conoscerne, trova applicazione l'art. 313 dello stesso codice, in forza del quale, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, il giudice di pace è tenuto a sospendere il giudizio ed a rimettere le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento; 3

che è stato altresì precisato (Cass., Sez. li, 4 agosto 2010, n. 18090) che nell'ipotesi di sospensione disposta in applicazione di specifiche disposizioni di legge, quale è il caso di cui all'art. 313 cod. proc. civ., in sede di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc. civ.) il controllo di legittimità si deve limitare a verificare che si verta in ipotesi di proposizione di querela di falso e che tale disposizione non sia stata abusivamente invocata, atteso che la Corte non può procedere a un giudizio anticipato sugli aspetti procedurali o sostanziali della querela di falso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competenza a decidere su materia a lui riservata; che nella specie sono gli stessi ricorrenti ad avere proposto querela di falso dei documenti (invii raccomandati in copia, certificati in base ad attestazione notarile come conformi all'originale) prodotti dal convenuto opposto come prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione assembleare, sicché non possono dolersi in sede di regolamento di competenza della inammissibilità della querela di falso (in quanto asseritamente riferita a documenti privi di forza legale privilegiata) per farne discendere la non necessità della sospensione per pregiudizialità-dipendenza;

che, pertanto, conformemente alle conclusioni del pubblico ministero, il regolamento va dichiarato inammissibile; che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dal resistente, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 settembre 2015. Depositata in Cancelleria Oggi, 30 SET. 2015 11 Funzionario Giudizian'o Omelia Latrofa ' 6