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Ordinanza dell UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) del 13 marzo 2015 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG), visti gli articoli 12 capoverso 1 e 52 capoverso 6 dell ordinanza del 27 ottobre 2010 1 sulla protezione dei vegetali (OPV), ordina: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente ordinanza, si intende per: a. UE: gli Stati membri dell Unione europea, tranne le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d oltremare; b. Stati terzi: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell Unione europea; le isole Canarie e i dipartimenti e i territori francesi d oltremare sono considerati Stati terzi; c. SFF: Servizio fitosanitario federale ai sensi dell articolo 54 OPV. Art. 2 Esclusione temporanea dal divieto d importazione Le merci temporaneamente escluse dal divieto d importazione, le condizioni d importazione e la durata dell esclusione dal divieto d importazione sono descritte nell allegato 1. Art. 3 Misure a carattere temporaneo contro nuovi organismi nocivi Le misure a carattere temporaneo volte a impedire l introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell allegato 1 né nell allegato 2 OPV sono descritte nell allegato 2. Art. 4 Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato Le misure particolari a carattere temporaneo contro organismi nocivi secondo gli allegati 1 e 2 OPV sono descritte nell allegato 3. RS 916.202.1 1 RS 916.20 2015-0343 869

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza dell UFAG del 25 febbraio 2004 2 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è abrogata. Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile 2015. 13 marzo 2015 Ufficio federale dell agricoltura i.r. Eva Reinhard 2 RU 2004 1599, 2005 1121, 2008 4521, 2010 537, 2011 25 6505, 2012 3669, 2014 3137 870

Allegato 1 (art. 2) Merci temporaneamente escluse dal divieto d importazione, condizioni d importazione e durata dell esclusione dal divieto d importazione Sezione 1 Piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie del Giappone I L importazione di piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie del Giappone necessita di un permesso. Questo viene rilasciato dall UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al punto 10 dell appendice della presente sezione. II Le piante devono soddisfare le condizioni fissate nell appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV. III L esclusione dal divieto d importazione si applica nei periodi seguenti: Piante Periodi Chamaecyparis dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2020 Juniperus dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020 Pinus dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2020 Appendice della sezione 1 Condizioni relative a piante originarie del Giappone per le quali vige l obbligo del permesso secondo il paragrafo I 1. Le piante devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus 871

pentaphylla Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli. 2. Il numero complessivo di piante non deve superare i quantitativi stabiliti dal SFF, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena. 3. Prima dell esportazione verso la Svizzera, le piante devono essere coltivate e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti e sottoposti a un monitoraggio ufficiale. Gli elenchi annuali dei vivai riconosciuti devono essere messi a disposizione dell UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante prodotte in ciascun vivaio secondo le presenti condizioni nella misura in cui esse siano ritenute adatte alla spedizione verso la Svizzera alle condizioni previste dalla presente sezione. 4. Per quanto concerne le piante di Juniperus, le piante dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. e Pyrus L., prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze, nei due anni precedenti la spedizione devono essere state oggetto di un ispezione ufficiale almeno sei volte all anno ad intervalli opportuni, per rilevare l eventuale presenza degli organismi nocivi considerati. Per quanto concerne le piante di Chamaecyparis e di Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere state oggetto di un ispezione ufficiale almeno sei volte all anno ad intervalli opportuni, per rilevare l eventuale presenza degli organismi nocivi considerati. Gli organismi nocivi considerati sono: a. per le piante di Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye, ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada, iii) Oligonychus perditus Pritchard & Baker, iv) Popillia japonica Newman, v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; b. per le piante di Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman, ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; c. per le piante di Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al., ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, iii) Coleosporium paederiae, iv) Coleosporium phellodendri Komr, v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, vi) Dendrolimus spectabilis Butler, 872

vii) Monochamus spp. (specie non europee), viii) Peridermium kurilense Dietel, ix) Popillia japonica Newman, x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera. Durante queste ispezioni le piante esaminate devono risultare esenti dagli organismi nocivi considerati. Le piante infestate devono essere eliminate. Quelle rimanenti devono essere sottoposte a un trattamento efficace. 5. I casi in cui è stata accertata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4 devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L accertamento della presenza di uno degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita del riconoscimento di cui al punto 3. L UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solo l anno successivo. 6. Le piante destinate a essere esportate in Svizzera devono, almeno nel periodo indicato al punto 3: a. essere state poste in vasi collocati su scaffali distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui vegetali; b. essere risultate esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad esse non devono essere state applicate le misure di cui al punto 5; c. se appartengono al genere Pinus L. e sono innestate su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & amp; Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano; d. recare tutte un marchio specifico ed esclusivo, notificato all organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l anno di invasatura. 7. L organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce l identità delle piante, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi idonei. 8. Le piante e il supporto di coltura ad esse aderente o connesso (detto qui di seguito «materiale») sono scortate da un certificato fitosanitario rilasciato in Giappone conformemente all allegato 7 e all articolo 11 OPV, attestante che le condizioni relative all importazione di cui all articolo 9 OPV, in particolare l assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti 1 7 sono rispettati. 873

Sul certificato fitosanitario devono figurare: a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti; b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l identificazione del vivaio riconosciuto e dell anno d invasatura; c. l indicazione dell ultimo trattamento effettuato prima della spedizione; d. alla voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all allegato 3 sezione 2 dell ordinanza dell UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo». 9. I permessi d importazione devono essere richiesti all UFAG almeno 30 giorni prima dell importazione, indicando: a. il tipo di materiale; b. il quantitativo; c. la data prevista d importazione; d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale le piante saranno sottoposte a un periodo di quarantena di cui al punto 10. All atto del rilascio del permesso d importazione gli importatori sono ufficialmente informati in merito alle condizioni di cui ai punti 1 12. 10. Prima che venga messo in commercio, il materiale deve essere sottoposto, dopo l importazione, a un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1 aprile al 30 giugno) nel caso delle piante di Juniperus e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi considerati. Particolare attenzione sarà prestata per preservare, per ciascuna pianta, il marchio di cui al punto 6 lettera d. 11. L ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 deve: a. essere monitorata dal SFF; b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, che garantiscano di tenere sotto controllo gli organismi nocivi e di trattare il materiale secondo modalità atte a escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; c. comprendere, per ogni singola pianta: i) esami visivi, effettuati all arrivo e successivamente a intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per rilevare l eventuale presenza di organismi nocivi o di sintomi causati da organismi nocivi, ii) esami idonei, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che li hanno causati. 12. Ogni partita contenente materiale che, durante l ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10, non è risultato esente dagli organismi nocivi considerati, deve essere immediatamente distrutta sotto controllo ufficiale. 874

13. Tutti i casi d infestazione da parte di organismi nocivi confermati durante l ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 implicano per il vivaio giapponese in questione la perdita del riconoscimento di cui al punto 3. L UFAG ne informa immediatamente le autorità del Giappone. 14. Il materiale che è stato sottoposto all ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10, è risultato esente dagli organismi nocivi considerati ed è stato conservato in condizioni idonee, può essere nuovamente messo in commercio solo se è stato rilasciato un passaporto fitosanitario di cui agli articoli 35 e 36 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni di detta ordinanza, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto fitosanitario deve indicare il nome del Paese d origine. Sezione 2 Piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie della Repubblica di Corea I L importazione di piante di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie della Repubblica di Corea necessita di un permesso. Questo viene rilasciato dall UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al numero 10 dell appendice della presente sezione. II Le piante devono soddisfare le condizioni fissate nell appendice della presente sezione, oltre o in deroga ai requisiti previsti negli allegati 1, 2 e 4 parte A sezione I numero 43 OPV. III L esclusione dal divieto d importazione si applica nei periodi seguenti: Piante Periodi Chamaecyparis dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2020 Juniperus dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020 Pinus dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2020 875

Appendice della sezione 2 Condizioni relative a piante originarie della Repubblica di Corea per le quali vige l obbligo del permesso secondo il paragrafo I 1. Le piante devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach, del genere Juniperus L. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli. 2. Il numero complessivo di piante non deve superare i quantitativi stabiliti dal SFF, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena. 3. Prima dell esportazione verso la Svizzera, le piante devono essere coltivate e curate per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti e sottoposti a un monitoraggio ufficiale. Gli elenchi annuali dei vivai riconosciuti devono essere messi a disposizione dell UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero di piante prodotte in ciascun vivaio secondo le presenti condizioni, nella misura in cui esse siano ritenute adatte alla spedizione verso la Svizzera alle condizioni previste dalla presente sezione. 4. Per quanto concerne le piante di Juniperus, le piante dei generi Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L., prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze, nei due anni precedenti la spedizione devono essere state oggetto di un ispezione ufficiale almeno sei volte all anno ad intervalli opportuni, per rilevare l eventuale presenza degli organismi nocivi considerati. Per quanto concerne le piante di Chamaecyparis e di Pinus, le piante dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotte nei suddetti vivai di piante nanizzate naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze devono essere state oggetto di un ispezione ufficiale almeno sei volte all anno ad intervalli opportuni, per rilevare l eventuale presenza degli organismi nocivi considerati. Gli organismi nocivi considerati sono: a. per le piante di Juniperus: i) Aschistonyx eppoi Inouye, ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e Gymnosporangium yamadae Miyabe ex Yamada, iii) Oligonychus perditus Pritchard & Baker, iv) Popillia japonica Newman, v) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; b. per le piante di Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman, ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera, 876

c. per le piante di Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al., ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton, iii) Coleosporium phellodendri Komr, iv) Coleosporium asterum (Dietel) Sydow, v) Coleosporium eupatorii Arthur, vi) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai, vii) Dendrolimus spectabilis Butler, viii) Monochamus spp. (specie non europee), ix) Popillia japonica Newman, x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye, xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera. Durante queste ispezioni le piante esaminate devono risultare esenti dagli organismi nocivi considerati. Le piante infestate devono essere eliminate. Quelle rimanenti devono essere sottoposte a un trattamento efficace. 5. I casi in cui è stata accertata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4 devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L accertamento della presenza di uno degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita del riconoscimento di cui al punto 3. L UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solo l anno successivo. 6. Le piante destinate a essere esportate in Svizzera devono, almeno nel periodo indicato al punto 3: a. essere state poste in vasi collocati su scaffali distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui vegetali; b. essere risultate esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad esse non devono essere state applicate le misure di cui al punto 5; c. se appartengono al genere Pinus L. e sono innestate su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto sano; d. recare tutte un marchio specifico ed esclusivo, notificato all organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l anno di invasatura. 7. L organismo ufficiale di protezione dei vegetali della Repubblica di Corea garantisce l identità delle piante, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi idonei. 8. Le piante e il supporto di coltura ad esse aderente o connesso (detto qui di seguito «materiale») sono scortate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica di Corea conformemente all allegato 7 e all articolo 11 877

OPV, attestante che le condizioni relative all importazione di cui all articolo 9 OPV, in particolare l assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti 1 7 sono rispettati. Sul certificato fitosanitario devono figurare: a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti; b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l identificazione del vivaio riconosciuto e dell anno d invasatura; c. l indicazione dell ultimo trattamento effettuato prima della spedizione; d. alla voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all allegato 3 sezione 2 dell ordinanza dell UFAG del 13 marzo 2015 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo». 9. I permessi d importazione devono essere richiesti all UFAG almeno 30 giorni prima dell importazione, indicando: a. il tipo di materiale; b. il quantitativo; c. la data prevista d importazione; d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale le piante saranno sottoposte a un periodo di quarantena giusta il punto 10. All atto del rilascio del permesso d importazione gli importatori sono ufficialmente informati in merito alle condizioni specificate ai punti 1 12. 10. Prima che venga messo in commercio, il materiale deve essere sottoposto, dopo l importazione, a un periodo di quarantena ufficiale non inferiore a tre mesi di ripresa vegetativa e comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1 aprile al 30 giugno) nel caso delle piante di Juniperus e risultare, durante tale periodo di quarantena, esente dagli organismi nocivi considerati. Particolare attenzione sarà prestata per preservare, per ciascuna pianta, il marchio di cui al punto 6 lettera d. 11. L ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 deve: a. essere monitorata dal SFF; b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, che garantiscano di tenere sotto controllo gli organismi nocivi e di trattare il materiale secondo modalità atte a escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; c. comprendere, per ogni singola pianta: i) esami visivi, effettuati all arrivo e successivamente a intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per rilevare l eventuale presenza di organismi nocivi o di sintomi causati da organismi nocivi, ii) esami idonei, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che li hanno causati. 878

12. Ogni partita contenente materiale che, durante l ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10, non è risultato esente dagli organismi nocivi considerati, deve essere immediatamente distrutta sotto controllo ufficiale. 13. Tutti i casi d infestazione da parte di organismi nocivi confermati durante l ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10 implicano per il vivaio coreano in questione la perdita del riconoscimento di cui al punto 3. L UFAG ne informa immediatamente le autorità della Repubblica di Corea. 14. Il materiale che è stato sottoposto all ispezione nel quadro della quarantena di cui al punto 10, è risultato esente dagli organismi nocivi considerati ed è stato conservato in condizioni idonee, può essere nuovamente messo in commercio solo se è stato rilasciato un passaporto fitosanitario di cui agli articoli 35 e 36 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni di detta ordinanza, e tale passaporto sia stato fissato sul materiale, sull imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto fitosanitario deve indicare il nome del Paese d origine Sezione 3 Patate originarie dell Egitto I Ai fini della presente sezione e della sua appendice, si intende per: a. patate: tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo; b. Ralstonia: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. c. decisione di esecuzione 2011/787/UE: decisione di esecuzione 2011/787/UE della Commissione, del 29 novembre 2011 3, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell Egitto; d. direttiva 98/57/CE: direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 4, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; e. zona indenne da organismi nocivi: zona indenne da Ralstonia ai sensi della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 5. II 1 L importazione di patate originarie dell Egitto necessita di un permesso. 2 L UFAG rilascia il permesso su presentazione di una domanda unicamente: a. per partite superiori a 25 tonnellate; 3 GU L 319 del 2.12.2011, pag. 112. 4 GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1. 5 ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas», FAO. 879

b. per patate provenienti da zone iscritte nell elenco delle zone indenni da organismi nocivi presentato dall Egitto prima della campagna d importazione e riconosciute come tali dall UE ai sensi dell articolo 1 capoverso 2 della decisione di esecuzione 2011/787/UE; e c. se il richiedente s impegna a rispettare le disposizioni previste nella presente sezione che lo riguardano, in particolare quelle di cui ai punti 3 5 e 7 dell appendice della presente sezione. III 1 Possono essere autorizzate per l utilizzo previsto al paragrafo I lettera a solo le partite: a. costituite da patate che soddisfano tutte le condizioni fissate nel punto 2 dell appendice della presente sezione; e b. che all atto dell importazione in Svizzera sono state oggetto di un controllo fitosanitario approfondito, in seguito al quale le patate esaminate sono risultate esenti da organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente da Ralstonia. 2 Se in seguito alle ispezioni di cui al punto 4 o 5 dell appendice della presente sezione, partite di patate risultano infestate da Ralstonia, sono applicabili le misure descritte al punto 4 lettera c o al punto 5 lettera c. IV Le zone di provenienza delle partite importate in Svizzera o nell UE nelle quali durante la campagna d importazione si è riscontrata un infestazione da Ralstonia vengono escluse dall elenco delle zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b, almeno fino a quando non siano disponibili i risultati delle ispezioni condotte in Egitto e venga eventualmente presentato un elenco aggiornato delle zone indenni da organismi nocivi. Appendice della sezione 3 Condizioni relative alle patate originarie dell Egitto per le quali è stato rilasciato un permesso secondo il paragrafo II Oltre ai requisiti previsti per le patate ai sensi degli allegati 1, 2 parte A e 4 parte A sezione I OPV, ad eccezione di quelli previsti ai sensi dell allegato 4 parte A sezione I numero 25.8, si applicano i seguenti requisiti. 1. Requisiti relativi alle zone indenni da organismi nocivi Le zone indenni da organismi nocivi di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b comprendono un «settore» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unità irrigua) e devono essere identificate da un proprio numero di codice ufficiale. 880

2. Requisiti relativi alle patate destinate all importazione a. Le patate da importare in Svizzera sono state oggetto in Egitto di un controllo approfondito teso a garantire l assenza di Ralstonia. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, trasporto, imballaggio, nonché ispezioni prima dell esportazione e prove di screening. b. Le patate destinate all importazione nell UE devono essere: i) preparate in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da patate raccolte in un unica zona come specificato nel punto 1; ii) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale fornito nell elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b, e del numero del lotto corrispondente; iii) corredate del certificato fitosanitario ai sensi dell allegato 7 e dell articolo 11 OPV, con indicazione del o dei numeri del lotto alla voce 8 «Marchi di riconoscimento» nonché del o dei numeri di codice ufficiali di cui al punto 2 lettera b voce 11 «Dichiarazione supplementare»; iv) esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna partita. 3. Requisiti relativi all importazione L UFAG e gli organismi incaricati dell esecuzione del controllo fitosanitario approfondito ai sensi del paragrafo III capoverso 1 lettera b ricevono notifica preventiva della probabile data di arrivo delle partite di patate originarie dell Egitto nonché della loro quantità. 4. Requisiti relativi alle ispezioni dei tuberi a. Immediatamente dopo l importazione le patate sono sottoposte alle ispezioni previste dal paragrafo III capoverso 1 lettera b. Tali ispezioni sono effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ogni lotto della partita o, se il lotto ha una massa superiore a 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corrispondente frazione dei singoli lotti. b. Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere messo in commercio né utilizzato fintanto che non sia accertato che le ispezioni non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Ralstonia. Laddove in un lotto si riscontrino sintomi tipici o si sospetti la presenza di Ralstonia, tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di Ralstonia in tale lotto non sia stata accertata o smentita. c. Se durante le ispezioni vengono riscontrati sintomi o si sospetti la presenza di Ralstonia, la conferma o la smentita della sua presenza avviene 881

sulla base di ispezioni in conformità del metodo di prova definito nella direttiva 98/57/CE 6. d. Se la presenza di Ralstonia è accertata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto; tutti gli altri lotti della partita provenienti dalla stessa zona devono essere esaminati con le modalità di cui al punto 5. 5. Requisiti relativi alle ispezioni per l individuazione di infestazioni latenti a. Oltre alle ispezioni di cui al punto 4, vengono effettuate ispezioni volte a individuare infestazioni latenti in conformità del metodo di prova descritto nella direttiva UE su campioni prelevati da ciascuna zona di cui al punto 1. Durante la campagna d importazione va prelevato almeno un campione di ogni settore o bacino per zona di cui al punto 1 su una quantità di 200 tuberi per campione da un singolo lotto. Il campione selezionato per l ispezione per l individuazione di infestazioni latenti deve essere sottoposto anche a un ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve trattenere e conservare ogni residuo estratto di patata in condizioni idonee. b. Ogni lotto della partita da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo ufficiale e non può essere messo in commercio né utilizzato fintanto che non sia accertato che le ispezioni non hanno confermato la presenza di Ralstonia. c. Se la presenza di Ralstonia è accertata, il lotto da cui è stato prelevato il campione va distrutto. 6. Requisiti relativi alle notifiche Qualora i risultati facciano sospettare o confermino la presenza di Ralstonia ne viene data immediata comunicazione all Egitto e alla Commissione europea. La notifica di una presenza sospetta si effettua in base al risultato positivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nell allegato II sezione I punto 1 e sezione II della direttiva 98/57/CE 7 o di una prova di screening secondo quanto stabilito nell allegato II sezione I punto 2 e sezione III della direttiva 98/57/CE. 7. Requisiti relativi all etichettatura e allo smaltimento di rifiuti Nel rilasciare permessi ai sensi del paragrafo II capoverso 2, l UFAG fissa norme per l etichettatura delle partite di patate, segnatamente l obbligo di indicare l origine egiziana così da impedire che le patate vengano piantate, nonché norme per lo smaltimento dei rifiuti in seguito all imballaggio o alla lavorazione delle patate per impedire la diffusione di Ralstonia a causa di una possibile infestazione latente. 6 Vedi la nota relativa alla sezione 3 paragrafo I. 7 Vedi la nota relativa alla sezione 3 paragrafo I. 882

Allegato 2 (art. 3) Misure a carattere temporaneo volte a impedire l introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell allegato 1 né nell allegato 2 OPV Sezione 1 Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. nov. I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. nov; b. piante sensibili: piante, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. e Viburnum spp. L.; c. legname sensibile: legname di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e Taxus brevifolia Nutt.; d. cortecce sensibili: cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e Taxus brevifolia Nutt. 883

II Sono vietate l introduzione e la diffusione di isolati non europei o europei dell organismo nocivo. III 1 Le piante sensibili e il legname sensibile originari di Stati terzi possono essere importati in Svizzera solo se soddisfano i requisiti previsti dalle misure fitosanitarie di cui ai punti 1A e 2 dell appendice della presente sezione. All atto dell importazione devono essere oggetto di un ispezione per rilevare l eventuale presenza di isolati non europei dell organismo nocivo, conformemente all articolo 18 OPV, e risultare esenti da tale organismo. 2 Le disposizioni di cui ai punti 1A e 2 dell appendice della presente sezione si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile originari degli Stati Uniti d America e destinati alla Svizzera che lasciano il territorio americano dal 1 aprile 2004. 3 Le misure stabilite nell allegato 4 parte A sezione 1 punto 3 OPV per quanto riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d America, non si applicano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2 lettera b dell appendice della presente sezione. 4 A decorrere dal 1 marzo 2005, le piante destinate alla coltivazione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati Uniti d America possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 34 36 OPV. Gli articoli 25 e 28 33 OPV si applicano per analogia. IV È vietata l importazione di cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d America. V Le piante destinate alla coltivazione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., tranne le sementi, prodotte in Svizzera o originarie dell UE possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 3 dell appendice della presente sezione. I produttori di queste piante devono essere omologati conformemente all articolo 29 OPV. 884

VI L UFAG può incaricare i Cantoni interessati di effettuare indagini ufficiali volte a rilevare la presenza dell organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi della sua presenza. La presenza, sospetta o accertata, dell organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati. Appendice della sezione 1 1A. Ferme restando le disposizioni dell allegato 3 parte A punto 2 e dell allegato 4 parte A sezione 1 numeri 11.1, 39 e 40 OPV, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d America devono essere scortate dal certificato fitosanitario di cui all allegato 7 e all articolo 11 OPV. Tale certificato: a. attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato alla voce «Luogo di origine»; oppure b. è rilasciato a seguito di un ispezione ufficiale attestante che non è stato rilevato alcun indizio della presenza di isolati non europei dell organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall inizio dell ultimo ciclo vegetativo completo. Il certificato può essere rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti esenti da isolati non europei dell organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto esente da isolati non europei di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. nov.» deve figurare nel suddetto certificato alla voce «Dichiarazione supplementare». 1B. Le piante sensibili importate di cui al punto 1A possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 35 e 36 OPV attestante che le ispezioni di cui al paragrafo III capoverso 1 della presente sezione sono state effettuate. 2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d America può essere importato solo se scortato dal certificato fitosanitario di cui all allegato 7 e all articolo 11 OPV, il quale: a. attesta che il legname sensibile proviene da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato alla voce «Luogo d origine»; oppure b. è rilasciato a seguito di un ispezione ufficiale attestante che il legname è stato privato della corteccia e che: i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure 885

ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 per cento, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un idoneo trattamento termico ad aria o ad acqua; oppure c. è rilasciato, nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se è attestato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente all uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 per cento nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. 3. Le piante destinate alla coltivazione di Viburnum spp., Camellia spp. e Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., ad eccezione delle sementi, prodotte in Svizzera o originarie dell UE possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all allegato 9 OPV rilasciato conformemente all articolo 34 OPV e se: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza dell organismo nocivo; oppure b. nessun indizio della presenza dell organismo nocivo è stato rilevato nelle piante nel luogo di produzione durante l ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante, e, a decorrere dal 1 maggio 2009, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; il grado di approfondimento di tali ispezioni dovrebbe tener conto del particolare sistema di produzione delle piante; oppure c. qualora siano stati rilevati indizi della presenza dell organismo nocivo nelle piante nel luogo di produzione, sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno: i) distruzione delle piante infestate e di tutte le piante sensibili in un raggio di 2 metri dalle piante infestate compresi i substrati di coltivazione e i residui di piante, e ii) per tutte le piante sensibili in un raggio di 10 metri dalle piante infestate e tutte le altre piante della partita infestata; le seguenti condizioni sono adempiute: le piante sono rimaste nel luogo di produzione, sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante, nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell organismo nocivo, le piante sono state riconosciute esenti dall organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali, 886

iii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state oggetto di una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute esenti dall organismo nocivo, iv) sono state adottate le misure fitosanitarie idonee sulla superficie di vegetazione in un raggio di 2 metri dalle piante infestate. 4. Qualora siano stati rilevati indizi della presenza dell organismo nocivo nelle piante in luoghi diversi da quelli di produzione, sono adottate le misure idonee almeno a tenere sotto controllo la diffusione dell organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono adottate le misure. Sezione 2 Virus del mosaico del pepino I Sono vietate l importazione e la messa in commercio di sementi di pomodoro (Solanum lycopersicum [L.]) infestate dal virus del mosaico del pepino. II Le sementi di pomodoro originarie di Stati terzi possono essere importate solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 1 dell appendice della presente sezione. All atto dell importazione esse sono ispezionate e, se necessario, sottoposte ad analisi per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell articolo 18 OPV. III 1 Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie dell UE possono essere messe in commercio solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 2 dell appendice della presente sezione. 2 Il capoverso 1 non si applica ai trasferimenti di sementi destinate alla vendita a consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, purché l imballaggio delle stesse o altre indicazioni mostrino chiaramente tale destinazione. IV Il SFF garantisce che vengano effettuate indagini ufficiali per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodoro. 887

Appendice della sezione 2 Condizioni di cui ai paragrafi II e III 1. Le sementi di pomodoro originarie di Stati terzi sono scortate dal certificato fitosanitario di cui all allegato 7 e all articolo 11 OPV attestante che esse sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza del virus del mosaico del pepino; oppure b. nessun indizio della presenza del virus del mosaico del pepino è stato rilevato sulle piante nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi idonei, e sono risultate esenti dal virus suddetto. 2. Le sementi di pomodoro prodotte in Svizzera o originarie dell UE possono essere messe in commercio solo se sono state ottenute con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e se: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza del virus del mosaico del pepino; oppure b. nessun indizio della presenza del virus del mosaico del pepino è stato rilevato sulle piante nel luogo di produzione durante il ciclo vegetativo completo; oppure c. sono state oggetto di un controllo ufficiale per rilevare la presenza del virus del mosaico del pepino, effettuato su campioni rappresentativi con metodi idonei, e sono risultate esenti dal virus suddetto. Sezione 3 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Rhynchophorus ferrugineus (Olivier); b. piante sensibili: piante, ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.; 888

c. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 8. II Sono vietate l introduzione e la diffusione dell organismo nocivo. III Possono essere importate da Stati terzi solo le piante sensibili che: a. soddisfano le esigenze particolari di cui al punto 1 dell appendice I della presente sezione; e b. all atto dell importazione in Svizzera o nell UE sono oggetto di un controllo fitosanitario ufficiale per rilevare la presenza dell organismo specificato e ne sono dichiarate esenti. IV Le piante sensibili prodotte in Svizzera o nell UE o importate da Stati terzi conformemente al paragrafo III possono essere trasferite dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, solo se soddisfano le condizioni fissate nel punto 2 dell appendice I della presente sezione. V L UFAG può incaricare i Cantoni di effettuare indagini ufficiali volte a rilevare la presenza dell organismo specificato sulle piante di Palmae o a determinare eventuali indizi della sua presenza sul loro territorio. La presenza, sospetta o accertata, dell organismo specificato è notificata immediatamente all UFAG da parte dei servizi cantonali competenti. L UFAG notifica alla Commissione europea, entro cinque giorni, l effettiva rilevazione dell organismo specificato in una zona in cui la sua presenza non era precedentemente nota. Alla fine di ogni anno, i Cantoni interessati trasmettono all UFAG la lista aggiornata delle zone delimitate definite conformemente al paragrafo VI, corredata della loro descrizione e posizione sulla mappa. 8 La norma ISPM n. 5 «Glossary of phytosanitary terms» (versione del 17.08.2012) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 889

VI Qualora dai risultati delle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Commissione europea o da informazioni da altra fonte emergano indizi della presenza dell organismo specificato, sono immediatamente prese le seguenti misure: a. definizione di una zona delimitata conformemente al punto 1 dell appendice II; b. elaborazione e attuazione di un piano d azione in tale zona delimitata conformemente al punto 3 dell appendice II, comprese le misure ufficiali di cui al punto 2 dell appendice II. Una volta definita una zona delimitata ed elaborato un piano d azione, l UFAG ne informa la Commissione europea entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo V. In tale contesto esso trasmette una descrizione della zona delimitata interessata, corredata di una mappa, nonché il suddetto piano d azione. Il piano d azione e le misure tecniche sono attuati da operatori abilitati e in possesso delle competenze tecniche richieste, oppure almeno sotto la diretta supervisione dei servizi ufficiali competenti. VII Non è necessario definire una zona delimitata conformemente al paragrafo VI lettera a qualora dalle indagini di cui al paragrafo V, dalle notifiche alla Commissione europea o da informazioni da altra fonte sia comprovato: a. che le piante risultate infestate fanno parte unicamente di una partita di piante sensibili e sono ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l organismo nocivo non era precedentemente noto; b. la partita è stata introdotta all interno della zona interessata da non più di cinque mesi ed era già infestata al momento dell introduzione; e c. sulla base di principi scientifici validi, della biologia dell organismo nocivo, del livello d infestazione, del periodo dell anno e della particolare distribuzione delle piante sensibili nel Cantone interessato, non si è manifestato alcun rischio di diffusione dell organismo nocivo dal momento dell introduzione della partita infestata nella zona in questione. In tali casi viene elaborato un piano d azione conformemente al punto 3 dell appendice II, ma senza definire una zona delimitata e limitando le misure ufficiali di cui al punto 3 dell appendice II alla distruzione del materiale infestato, alla realizzazione di un indagine approfondita nel raggio di almeno 10 km dalla zona infestata nonché a misure volte a rintracciare il relativo materiale vegetale. 890

Appendice I della sezione 3 1. Esigenze particolari relative all importazione Le piante sensibili originarie di Stati terzi devono essere scortate dal certificato fitosanitario di cui all allegato 7 e all articolo 11 OPV, attestante alla voce «Dichiarazione supplementare» che le piante sensibili, comprese quelle raccolte in habitat naturali: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non è nota la presenza dell organismo nocivo; oppure b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che l organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie 9 ; il nome della zona indenne è menzionato alla voce «Luogo d origine»; oppure c. sono state coltivate, durante un periodo di almeno un anno prima dell esportazione, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall organismo nazionale per la protezione ii) dei vegetali del Paese di origine, in cui le piante erano situate in un sito a protezione fisica totale per impedire l introduzione dell organismo nocivo oppure sottoposte a trattamenti preventivi adeguati, iii) in cui non è stato rilevato alcun indizio della presenza dell organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell esportazione. 2. Condizioni relative alla messa in commercio Tutte le piante sensibili originarie della Svizzera, dell UE o importate conformemente al paragrafo III possono essere messe in commercio sul territorio svizzero solo se scortate dal passaporto fitosanitario di cui all allegato 9 OPV rilasciato conformemente agli articoli 34 36 OPV e se: a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in Svizzera, nell UE o in uno Stato terzo in cui non è nota la presenza dell organismo nocivo; oppure b. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che l organismo nazionale per la protezione dei vegetali di uno Stato membro dell UE o di uno Stato terzo ha riconosciuto indenni conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie 10 ; oppure 9 La norma ISPM n. 4 «Requirements for the establishment of pest free areas» (versione del 15.11.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 10 La norma ISPM n. 10 «Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites» (versione del 15.12.2011) può essere consultata gratuitamente su www.ippc.int > Core Activities > Standard Setting > Adopted Standards. 891