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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

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D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 179: Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. (Pubblicato nella G.U. n. 168 del 20 luglio 2004) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B; Vista la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001; Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003, recante approvazione dei metodi ufficiali di analisi da applicarsi per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 15 gennaio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Per «miele» si intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. 2. Principali varieta' di miele sono: a) secondo l'origine: 1) miele di fiori o miele di nettare: miele ottenuto dal nettare di piante; 2) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle sostanze secrete da insetti succhiatori (Hemiptera), che si trovano su parti vive di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante; b) secondo il metodo di produzione o di estrazione: 1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli, successivamente opercolati, di favi da esse appena costruiti o costruiti a partire da sottili fogli cerei realizzati unicamente con cera d'api, non contenenti covata e venduto in favi anche interi; 2) miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele: miele Tuttocamere D. Lgs. n. 179/2004 Pag. 1/5

che contiene uno o piu' pezzi di miele in favo; 3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata; 4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata; 5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato a un massimo di 45 C; 6) miele filtrato: miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini. 3. Il miele per uso industriale e' il miele che e' adatto all'uso industriale o come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati e che puo': a) avere un gusto o un odore anomali; b) avere iniziato un processo di fermentazione, o essere effervescente; c) essere stato surriscaldato. Art. 2. 1. Il miele deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato. Art. 3. 1. Al miele si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni indicate ai commi 2 e 3. 2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto; b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»; d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento: 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche; 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa comunitaria; e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale; f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto. Tuttavia, se il miele e' originario di piu' Stati membri o Paesi terzi l'indicazione puo' essere sostituita, a seconda del caso, da una delle seguenti: 1) «miscela di mieli originari della CE»; 2) «miscela di mieli non originari della CE»; Tuttocamere D. Lgs. n. 179/2004 Pag. 2/5

3) «miscela di mieli originari e non originari della CE»; g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3. 3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), devono figurare in lingua italiana. 4. Il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all'origine in contenitori chiusi. Art. 4. 1. E' vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele. 2. Nei limiti del possibile il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, il miele non deve avere sapore o odore anomali, ne' avere iniziato un processo di fermentazione, ne' presentare un grado di acidita' modificato artificialmente, ne' essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne sensibilmente gli enzimi naturali. 4. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 6), e' vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, a meno che cio' sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche. 5. E' fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni. Art. 5. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle attivita' produttive, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi si applicano i metodi ufficiali di analisi riportati nell'allegato al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 25 luglio 2003. Art. 6. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele non conforme a quanto previsto all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro seicento a euro seimila. 3. Chiunque contravviene a quanto previsto dall'articolo 4 e' punito con le sanzioni previste all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Art. 7. 1. Sono abrogati la legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni, e l'articolo 58 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Tuttocamere D. Lgs. n. 179/2004 Pag. 3/5

Art. 8. 1. Il miele conforme alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino al 31 luglio 2004. 2. Il miele etichettato anteriormente al 1 agosto 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto puo' continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento. Art. 9. 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/110/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, per gli aspetti che concernono materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004 Allegato (previsto dall'art. 2, comma 1) CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE DEL MIELE Il miele e' essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio, nonche' da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele puo' variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso puo' avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Il sapore e l'aroma variano ma derivano dalle piante d'origine. Il miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano deve presentare le seguenti caratteristiche di composizione: 1. Tenore di zuccheri. 1.1. Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due): miele di nettare non meno di 60 g/100 g; miele di melata, miscele di miele di melata e miele di nettare non meno di 45 g/100 g. 1.2. Tenore di saccarosio: in genere non piu' di 5 g/100 g; robinia (Robinia pseudoacacia), erba medica (Medicago sativa), banksia (Banksia menziesii), sulla (Hedysarum coronarium), eucalipto rosastro (Eucalyptus camaldulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia Tuttocamere D. Lgs. n. 179/2004 Pag. 4/5

milliganii, Citrus spp. non piu' di 10 g/100 g; lavanda (Lavandula spp.), borragine (Borago officinalis) non piu' di 15 g/100 g. 2. Tenore d'acqua: in genere non piu' del 20%; miele di brughiera (Calluna) e miele per uso industriale in genere non piu' del 23%; miele di brughiera (Calluna) per uso industriale non piu' del 25%. 3. Tenore di sostanze insolubili nell'acqua: in genere non piu' di 0,1g/100; miele torchiato non piu' di 0,5 g/100 g. 4. Conduttivita' elettrica: tipi di miele non elencati nel secondo e terzo trattino e miscele di tali tipi di miele non piu' di 0,8 ms/cm; miele di melata e di castagno e miscele con tali tipi di miele ad eccezione di quelli indicati nel terzo trattino non meno di 0,8 ms/cm; eccezioni: corbezzolo (Arbutus unedo), erica (Erica spp.), eucalipto (Eucalyptus spp.), tiglio (Tilia spp.), brugo (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp. 5. Acidita' libera: in genere non piu' di 50 meq/kg; miele per uso industriale non piu' di 80 meq/kg. 6. Indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF), determinati dopo trattamento e miscela: a) indice diastasico (scala di Schade): in genere, tranne miele per uso industriale non meno di 8; miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio, miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg non meno di 3; b) HMF: in genere, tranne miele per uso industriale non piu' di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), secondo trattino); miele di origine dichiarata da regioni con clima tropicale e miscele di tali tipi di miele non piu' di 80 mg/kg. Tuttocamere D. Lgs. n. 179/2004 Pag. 5/5