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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20-01-2014 (punto N 16 ) Delibera N 38 del 20-01-2014 Proponente GIANNI SALVADORI DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI Estensore RICCARDO BUTI Oggetto Regolamento (CE) n. 1234/2007 - OCM vino. Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2013/2014 e successive e approvazione del prezzario per le opere connesse all'applicazione della misura. Presenti ENRICO ROSSI SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI GIANNI SALVADORI CRISTINA SCALETTI GIANFRANCO SIMONCINI STELLA TARGETTI LUIGI MARRONI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI Assenti ANNA MARSON ALLEGATI N 5 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale All A (scheda) B Si Cartaceo+Digitale All B (operazioni) C Si Cartaceo+Digitale All C (disposizioni)

D Si Cartaceo+Digitale All D (perdite di reddito) E Si Cartaceo+Digitale All E (prezzario)

LA GIUNTA REGIONALE Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1 gennaio 2014; Visto in particolare l articolo 232, paragrafo 2 del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1308/2013 stesso fino alla loro scadenza; Visto in particolare la sottosezione III, articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, che istituisce la misura di sostegno relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni; Visto in particolare il titolo II, capo II, Sezione II del regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce le modalità di applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1 marzo 2013 ai sensi dell articolo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 come modificato dal regolamento (UE) n. 568/2012 della Commissione del 28 giugno 2012; Visto il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2013, n. 15938, concernente Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Vista la Circolare AGEA Organismo pagatore n. 27 del 19 dicembre 2013, prot. UMU.2013.2410, O.C..M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 octodecies Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l accesso all aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2013/2014 ; Visto in particolare l articolo 1 del DM n. 15938/2013 sopra citato, in cui viene stabilito che le Regioni e Provincie Autonome adottano le determinazioni di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la applicano dopo aver trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA Coordinamento le schede I e II in allegato al medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario comunicare al Ministero con l allegato A alla presente deliberazione le specifiche tecniche di attuazione della misura della ristrutturazione e riconversione vigneti nonché le informazioni sul pagamento degli aiuti (scheda I) e con l allegato B l elenco delle operazioni finanziate sulla misura stessa (scheda II); Rilevata la necessità di adottare la normativa regionale concernente la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il Decreto Ministeriale del 21 maggio 2013, n. 3525, ed in particolare l Allegato A con il quale vengono assegnate alla Regione Toscana per la campagna 2013/2014 le risorse per le diverse misure previste dall OCM vino che ammontano complessivamente a 28.125.191 euro; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 luglio 2013, n. 644, Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Regolamento (CE) n. 555/2008. Determinazione delle risorse finanziarie destinate alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel Piano nazionale di sostegno per la campagna vitivinicola 2013/2014, con la quale per la campagna 2013/2014 si destinano alla misura della promozione risorse pari a 11.357.343,85 euro; Considerato l interesse da sempre manifestato da parte del mondo viticolo toscano per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha permesso di destinare a questa misura nel periodo 2000/2013 oltre 155 milioni di euro; Considerato altresì il sensibile incremento del sostegno massimo per ettaro destinato alle operazioni di ristrutturazione e riconversione nonché del sostegno per la compensazione per le perdite di reddito derivanti dalle operazioni citate a partire dalla presente campagna; Ritenuto pertanto opportuno di attivare per la campagna 2013/2014, oltre alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi già attivata con la citata DGR n. 644/2013, la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti destinando alla medesima le residue risorse, pari a 16.767.847,15 euro, assegnate alla Regione Toscana dal programma nazionale di sostegno; Visto il Decreto Legislativo dell 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ed in particolare l articolo 12 dove si dettano norme relative alla gestione dello schedario viticolo; Visto il Decreto ministeriale 16 dicembre 2010 Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni ed in particolare l articolo 22, comma 3, dove si dispone che per percepire un beneficio previsto dal programma nazionale di sostegno i soggetti devono aver completato le operazioni di allineamento dello schedario, nonché la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2012, n. 689, e successive modificazioni concernente il piano operativo per l allineamento tra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e le superficie dei poligoni grafici; Vista la Legge regionale del 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Rilevato che per beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti le domande sono presentate dai viticoltori all Organismo Pagatore competente secondo le modalità stabilite da AGEA Coordinamento d intesa con gli Organismi Pagatori, ivi compresa la gestione delle informazioni per inviare alla Commissione Europea gli indici di valutazione dell efficacia della misura; Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale del 17 novembre 2008, n. 927 e successive modificazioni, con la quale furono dettate le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e fu approvato il prezzario regionale del settore vitivinicolo; Visto l allegato C alla sopra citata DGR n. 927/2008, nel quale si determinavano i costi per la realizzazione dei vigneti approvandone il relativo prezzario; Preso atto che i costi per l impianto dei vigneti in Toscana risultano al momento attuale assai elevati in considerazione della conformazione orografica collinare della Toscana, della presenza nella maggior parte dei terreni di abbondante scheletro, dell alto livello tecnologico e della elevata densità degli impianti viticoli, nonché della necessità di garantire un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti stessi nel contesto territoriale toscano attraverso idonee sistemazioni idraulico agrarie all uopo predisposte; Ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dei prezzi contenuti nel prezzario approvato con la suddetta DGR n. 927/2008 tenuto conto dell allegato II al DM n. 15938/2013 e nelle more di un aggiornamento complessivo delle voci del prezzario regionale relativo alle operazioni di messa a coltura e realizzazione degli impianti in agricoltura approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 29 luglio 1996, n. 954; Ritenuto opportuno disporre che, dalla data di approvazione dell atto contenente il nuovo prezzario regionale relativo alle operazioni di messa a coltura e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura, le spese relative alle opere eseguite nell ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti siano calcolate sulla base degli importi ivi determinati, fermo restando che in fase di accertamento finale l importo complessivo del sostegno non può comunque essere superiore all importo già dichiarato ammissibile; Ritenuto opportuno, in considerazione dell elevato successo riscosso negli anni dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, e delle ricadute dell attuazione della misura sul settore vitivinicolo toscano, non modificare in maniera sostanziale le disposizioni precedenti, limitandosi ad adeguarle alla nuova normativa nazionale in materia; Ritenuto pertanto opportuno, salvo lievi adeguamenti, confermare la figura del beneficiario, l ambito di applicazione della misura, le condizioni di accesso dei beneficiari, la superficie minima di intervento, le tipologie di intervento previste per la riconversione varietale, compreso il sovrainnesto, e per la ristrutturazione, la non applicazione della misura al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, la definizione della superficie vitata oggetto del sostegno in conformità all articolo 75, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 555/2008, la necessità che sia rispettata la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo; Ritenuto altresì opportuno richiamare che il beneficiario, al fine di accedere al sostegno deve:

a) essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, in riferimento all UTE oggetto dell intervento; b) aver completato sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS (Sistema di Identificazione Geografica); Ritenuto altresì opportuno stabilire la densità minima di intervento pari a 3.300 ceppi a ettaro in caso di reimpianto e a 3.000 ceppi a ettaro in caso di sovrainnesto; Richiamato che le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda; Ritenuto opportuno che nella valutazione delle azioni ammissibili non è da considerare diversa collocazione il caso in cui il vigneto sia impiantato su una superficie che sia stata coltivata a vite nelle ultime tre campagne antecedenti quella di presentazione della domanda; Visto l articolo 8, commi 1 e 2 del DM n. 15938/2013 nei quali si dispone che può essere concessa una compensazione per le perdite di reddito derivanti dall esecuzione della misura fino a un massimo di 3.000 euro per ettaro, indicando inoltre quali criteri di calcolo per tali perdite di reddito quelli contenuti nel decreto direttoriale del Mipaaf dell 8 marzo 2010, n. 2862; Verificato che le perdite di reddito, calcolate secondo i criteri sopra richiamati e riportati nell allegato D alla presente deliberazione, sono superiori al minimo stabilito dal DM n. 15938/2013, e che pertanto è possibile compensare le perdite di reddito con un sostegno finanziario pari a 3.000 euro ad ettaro, ridotto a 1.000 euro ad ettaro qualora l intervento consista nel sovrainnesto; Richiamato che non viene concesso il sostegno per le perdite di reddito in presenza di operazioni di ristrutturazione e riconversione eseguite a fronte di diritti di reimpianto o autorizzazioni derivanti da questi o a fronte di interventi realizzati con l impegno ad estirpare successivamente una superficie vitata almeno equivalente a quella realizzata; Visto l articolo 8, comma 3 del DM n. 15938/2013 che prevede che le Regioni e Province autonome stabiliscano se erogare il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti con un massimale di 16.000 euro per ettaro oppure in modo forfettario con un livello di sostegno medio di 13.500 euro per ettaro; Ritenuto opportuno, in considerazione dei costi elevati per la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Regione Toscana, erogare il sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti con un massimale di 16.000 euro per ettaro; Visto l articolo 8, comma 5 del citato DM n. 15938/2013 che consente di elevare l importo massimo del sostegno a 22.000 euro per ettaro nelle aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica, la cui individuazione è di competenza regionale; Ritenuto opportuno individuare quali zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica, oltre al territorio delle isole toscane, i territori ricadenti nelle zone di produzione dei vini a denominazione di

origine protetta Candia dei Colli Apuani, Colli di Luni, Ansonica Costa dell Argentario (limitatamente al comune di Monte Argentario) ed Elba per le particolari caratteristiche delle sistemazioni idraulico agrarie, della pendenza e dell altimetria di tali zone; Ritenuto altresì opportuno ai sensi dell articolo 7, comma 2 del DM n. 15938/2013, anche in considerazione della elevata frammentazione delle superfici in tali aree, derogare dalla superficie minima di intervento pari a 0,5 ettari per ciascuna UTE, riducendola a 0,25 ettari; Ritenuto opportuno differenziare il sostegno come riportato nell allegato C alla presente deliberazione, innalzando altresì il sostegno per le zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica; Ritenuto opportuno, al fine di una semplificazione del procedimento amministrativo, che sia redatta un unica graduatoria regionale dei beneficiari ammissibili e, nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia eccedente rispetto alle risorse disponibili, garantire una superficie minima di intervento pari a 10 ettari per ciascun ambito provinciale, in modo che la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti abbia la massima ricaduta sull intero ambito regionale; Preso atto che la Regione Toscana non ha escluso alcuna area dall'applicazione del regime dell'estirpazione e pertanto non viene applicata alcuna priorità in conformità all'articolo 85 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; Rilevato inoltre opportuno assumere come criteri di priorità nella valutazione delle domande ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili: A) il tipo di intervento di ristrutturazione e riconversione effettuato, privilegiando gli interventi che comportano un maggior grado di rinnovamento della viticoltura, l introduzione di tecniche innovative e qualitative degli impianti, la localizzazione dell intervento in zone di particolare valenza ambientale e paesaggistica; B) la figura del richiedente, privilegiando la figura dell imprenditore agricolo professionale e i giovani agricoltori; C) le modalità di presentazione della domanda, privilegiando i soggetti che non hanno già usufruito di questa misura o ne hanno usufruito per superfici limitate; dando la precedenza al richiedente più giovane in caso di parità di punteggio; Ritenuto opportuno disporre che il contributo venga erogato in forma di pagamento anticipato del sostegno o, in alternativa, di saldo nel caso in cui il beneficiario abbia terminato i lavori e rendicontato la spesa; Ritenuto opportuno, in considerazione che per le domande liquidate ad anticipo la normativa comunitaria indica i termini di esecuzione dei lavori, stabilire che in ogni caso tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro quattro anni dalla data di approvazione della domanda di sostegno e che, trascorso tale termine entro il quale deve essere presentata domanda di accertamento finale, la domanda di sostegno decade; Rilevato che la richiesta di pagamento anticipato del sostegno può essere presentata solo a condizione che l esecuzione delle operazioni sia iniziata e che venga stipulata la polizza fidejussoria per un ammontare pari al 120 % dell importo del sostegno;

Ritenuto opportuno stabilire che la richiesta di accertamento finale ai fini della verifica dell esecuzione delle operazioni è subordinata all iscrizione della superficie vitata oggetto di sostegno nello schedario viticolo e che tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta; Richiamato l articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione che stabilisce il termine di realizzazione delle operazioni in caso di liquidazione del sostegno in conto anticipo; Richiamato il regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione introducendo l articolo 37 ter relativo alle comunicazioni sugli anticipi e alla presentazione dell ultimo rendiconto delle spese e della conferma del saldo quale prova del diritto definitivo all attribuzione del sostegno da produrre ai fini dell articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione; Ritenuto opportuno, nelle more dell emanazione di norme a livello nazionale, di dare comunque attuazione alle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione dando mandato ad ARTEA di individuare i termini e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3 dell articolo 37 ter del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; Visto l articolo 9, comma 4, del DM n. 15938/2013 che prevede, in caso di anticipo e qualora l intervento non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale e comunque in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto al sostegno dell importo anticipato ed effettivamente liquidato, disposizioni inerenti alla restituzione degli importi indebitamente percepiti; Visto l articolo 81, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione che detta disposizioni relativamente ai controlli sulle superfici vitate oggetto di aiuto sulla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Tenuto conto di quanto espresso dalla filiera produttiva agricola nel corso delle riunioni tenutesi in data 11 e 18 dicembre 2013; Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto ed al fine di dare attuazione alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per il periodo di programmazione 2014/2018, approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione: - allegato A Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Specifiche tecniche e pagamento del sostegno ; - allegato B Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Elenco delle operazioni finanziate ; - allegato C Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per la campagna viticola 2013/2014 e successive ; - allegato D Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Calcolo delle perdite di reddito ;

- allegato E Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ; Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità applicative ed operative della misura, nonché le procedure tecnico-amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione delle istruttorie, dei controlli e della gestione del flusso di informazioni, siano definite da ARTEA sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite da AGEA, ed alla stessa ARTEA siano demandate le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni dei sostegni ed i controlli amministrativi e in loco, nonché le modalità operative di gestione al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione dell'efficacia della misura, come previsto nel piano di sostegno sopra citato inviato alla Commissione europea il 1 marzo 2013; A voti unanimi DELIBERA 1) di attivare per la campagna 2013/2014 la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 2) di approvare, al fine di dare attuazione alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per il periodo di programmazione 2014/2018, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione: - allegato A Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Specifiche tecniche e pagamento del sostegno ; - allegato B Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Elenco delle operazioni finanziate ; - allegato C Disposizioni attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio per la campagna viticola 2013/2014 e successive ; - allegato D Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Calcolo delle perdite di reddito ; - allegato E Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti - campagna 2013/2014 e successive. Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti ; 3) di disporre che le modalità applicative ed operative della misura, nonché le procedure tecnicoamministrative per la presentazione delle domande, per la definizione delle istruttorie, dei controlli e della gestione del flusso di informazioni, siano definite da ARTEA sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite da AGEA, ed alla stessa ARTEA siano demandate le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni dei sostegni ed i controlli amministrativi e in loco, nonché le modalità operative di gestione al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazioni da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione dell'efficacia della misura, come previsto nel piano di sostegno sopra citato inviato alla Commissione europea il 1 marzo 2013;

4) di disporre che, dalla data di approvazione dell atto contenente il nuovo prezzario regionale relativo alle operazioni di messa a coltura e realizzazione delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura, le spese relative alle opere eseguite nell ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti siano calcolate sulla base degli importi ivi determinati, fermo restando che in fase di accertamento finale l importo complessivo del sostegno non può comunque essere superiore all importo già dichiarato ammissibile; 5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell Unione Europea Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007. SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA Il Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI Il Direttore Generale ALESSANDRO CAVALIERI