Stato patrimoniale: la riserva legale La voce A.IV del patrimonio netto dello stato patrimoniale è rappresentata dalla c.d. riserva legale, la cui costituzione è resa obbligatoria dal disposto dell articolo 2430, comma 1, del codice civile. Tale articolo prevede, infatti, che fino a quando la riserva legale non ha raggiunto un ammontare pari almeno al 20% del capitale sociale, è obbligatorio destinare alla predetta riserva un importo almeno pari al 5% degli utili annuali di ciascun esercizio. Una volta che la riserva legale ha raggiunto la soglia minima prevista, non vi è più alcun obbligo di accantonamento annuale degli utili, fermo restando che vi è piena facoltà di alimentarla ulteriormente. Le società di capitali e l obbligo di costituire la riserva legale Nelle società di capitali esiste l obbligo di accantonare parte degli utili conseguiti in modo da costituire una riserva legale. Lo scopo di tale norma è quello di creare una posta del patrimonio che, in aggiunta al capitale sociale, vada a costituire una garanzia per i creditori sociali. L obbligo di costituzione della riserva legale è posto dall art.2430 del codice civile il quale recita: Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 1 / 5
Come anticipato nel paragrafo precedente la norma esaminata fissa un limite minimo di accantonamento annuo (almeno la ventesima parte degli utili netti). Questo significa che tale misura può essere superata: - alora lo statuto preveda un maggior accantonamento annuale; - alora l assemblea dei soci, approvando il bilancio, decida di destinare a riserva legale una maggiore percentuale di utile. L obbligo di accantonamento cessa quando la riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se, per qualsiasi ragione, scende al di sotto del quinto del capitale sociale. La riserva legale non è distribuibile ai soci. Essa è disponibile per la copertura delle perdite dopo che, a tale scopo, sono state utilizzate tutte le altre riserve disponibili e distribuibili e prima di intaccare il capitale sociale. In genere si ritiene che, la riserva legale, indipendentemente dall entità raggiunta, possa essere impiegata solamente per la copertura di perdite. Indicazione in nota integrativa In base al disposto dell'art. 2427 c.c., le informazioni minime concernenti il patrimonio netto da fornire nella nota integrativa, con particolare riferimento all argomento oggetto del presente commento, riguardano: a) l indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta 2 / 5
utilizzazione nei precedenti esercizi ; b) le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo ; c) l illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità ; d) l indicazione della destinazione dei proventi derivanti da uno specifico affare cui si è destinata parte del patrimonio di cui al terzo comma dell art. 2447-decies c.c. e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla sua realizzazione. Le scritture contabili Il conseguimento di un utile di esercizio comporta l obbligatorio accantonamento di una quota di utili alla riserva legale regolata dall articolo 2430 del codice civile ed alle eventuali riserve statutarie, regolate, riguardo alle loro modalità di costituzione e di utilizzo, dallo statuto societario. Tali riserve fanno così parte della classe delle riserve obbligatorie. L accantonamento ad altre riserve, diverse da quelle suindicate, invece costituisce una facoltà dell assemblea dei soci. Accantonamento dell utile a riserva legale e statutaria L assemblea dei soci riunita per l approvazione del bilancio di esercizio decide di accantonare l utile di esercizio di 20.000 euro per il minimo consentito alla riserva legale e per la rimanente quota a riserva statutaria. SP A IX 3 / 5
Utile di esercizio 20.000 SP A IV Riserva legale 1.000 SP A VII Riserva statutaria 19.000 4 / 5
Accantonamento integrale di utili di esercizio 5 / 5