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News per i Clienti dello studio N. 28 del 13 Febbraio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Eventi sismici 2012: il bilancio 2012 di Spa e Srl slitta al 30.09.2013 Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che il Consiglio dei Ministri, nella delibera del 31.01.2013, ha disposto la proroga del termine di approvazione del bilancio 2012 per le società di capitali che hanno subito danni a causa del sisma del 2012 in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Per effetto di tale proroga le società di capitali dovrebbero poter effettuare entro il prossimo 16.10.2013 i versamenti relativi all IRES e all IRAP a saldo per il 2012 e in acconto per il 2013. Come noto, ordinariamente i termini di presentazione del bilancio sarebbero i seguenti: i) entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio; ii) entro 180 giorni dalla chiusura dell esercizio per le società che devono presentare il bilancio consolidato o nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative all oggetto e alla struttura della società. Nel caso in cui l esercizio coincida con l anno solare, quindi, l approvazione del bilancio deve avvenire entro il 30.04.2013, oppure entro il 29.06.2013 in caso sussistano particolari esigente o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Premessa Il Consiglio dei Ministri, al fine di agevolare ulteriormente i soggetti che esercitano attività economiche nelle zone colpite dal sisma nel 2012, ha disposto una proroga alla presentazione del bilanci a favore delle società di capitali che, quindi, avranno a disposizione più tempo (fino al 30.09.2013) per l approvazione degli stessi. 1

Secondo quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri, infatti, la proroga riguarda i termini previsti dall articolo 2364 comma 2 cc e dall articolo 2478 bis cc, ovvero i termini di approvazione del bilancio delle SPA e delle SRL. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio la disciplina della proroga, precisando che per effetto di tali nuove disposizioni, i contribuenti dovrebbero beneficiare anche di un differimento fino al 16.10.2013 del versamento del saldo 2012 e dell acconto 2013 dell IRES/IRAP. La delibera del CDM Con la delibera del 31.01.2013 il Consiglio dei Ministri ha esaminato le proposte pervenute dal Presidente della Regione Emilia Romagna, delegato per la ricostruzione, e condivise dalle Regioni Lombardia e Veneto in ordine alla possibilità per le società che hanno subito danni dal sisma dello scorso maggio di derogare eccezionalmente ai tempi previsti dagli articoli 2364 comma 2 e 2478 bis comma 1 del Codice civile per la convocazione dell assemblea dei soci per l approvazione dei bilanci relativi all esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. ARTICOLO 2364 E 2478 BIS Art. 2364 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il comma 2 cc termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Art. 2478 bis Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a 2

che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. Alla luce di tali disposizioni, quindi, ai fini dell approvazione del bilancio d esercizio gli amministratori devono provvedere: nelle spa, ai sensi dell art. 2364, comma 2, C.c., a convocare l assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. È comunque possibile che lo statuto preveda un maggior termine, non superiore a 180 giorni, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all oggetto della società; nelle srl, ai sensi dell art. 2478-bis, comma 1, C.c., alla presentazione del bilancio ai soci entro il termine stabilito dall atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell articolo 2364. OSSERVA Il termine ordinario per l approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. In riferimento al bilancio 2012, la convocazione dei soci da parte degli amministratori per le società con esercizio coincidente con l anno solare, va effettuata entro il: 30.4.2013; 29.6.2013 al sussistere di particolari esigenze. Secondo la dottrina, i termini sopra indicati sono da ritenersi riferiti alla data della prima convocazione dell'assemblea. OSSERVA Di fatto, pertanto, il bilancio può essere approvato anche in seconda convocazione, oltre i predetti termini. Nelle spa, la seconda convocazione è espressamente prevista dall art. 2369, C.c., secondo il quale, se il giorno della relativa adunanza non è indicato nell avviso della prima convocazione, la stessa (che non può tenersi nello stesso giorno della prima) può 3

essere riconvocata entro 30 giorni dalla data di quest ultima. Proroga per l approvazione del bilancio Il Consiglio dei Ministri, con la Delibera 31.1.2013, pubblicata sulla G.U. 4.2.2013, n. 29 ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2012 a favore delle società di capitali che hanno subito danni in conseguenza del sisma di maggio 2012 che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il provvedimento tiene conto delle precedenti delibere del 22 e del 30 maggio 2012 attraverso le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nonché dei successivi interventi operati con il decreto del MEF del 1 giugno 2012 e con il D.L. n. 74/2012 (recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l assistenza alle popolazione e la ripresa economica nelle zone colpite dal sisma). In particolare, ai sensi dell art. 1, comma 4, D.L. n. 74/2012, ai Presidenti delle regioni coinvolte, viene attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione, operando con i poteri attribuiti dalla legge e dalle deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con apposite delibere del Consiglio dei Ministri. In tal senso, la delibera di Palazzo Chigi dispone in deroga a quanto stabilito dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, c.c. la proroga al 30 settembre 2013 del termine per la convocazione dell assemblea dei soci per l approvazione dei bilanci relativi all esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 delle società di capitali che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici. La delibera, in particolare, prende in considerazione: la necessità, tenuto conto dello stato di emergenza, che i soggetti tenuti all approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei comuni interessati dal sisma, in via eccezionale possano approvare il bilancio dell esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. L art. 1 della Delibera in esame dispone che: In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, primo comma, del codice civile, il termine per la convocazione dell assemblea dei soci per l approvazione 4

dei bilanci relativi all esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è fissato al 30 settembre 2013. Il provvedimento consentirà, quindi, ai soggetti tenuti all approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa, ovvero svolgevano la propria attività in uno dei comuni interessati dal sisma in via eccezionale di approvare il bilancio dell esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. A seguito della fissazione del nuovo termine di approvazione del bilancio 2012 le società dovrebbero beneficiare anche del differimento fino al 16.10.2013, ai sensi dell art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001, del versamento del saldo 2012 e dell acconto 2013 relativi all IRES / IRAP. Altre disposizioni in materia sisma Tra i vari interventi adottati per fare fronte alle conseguenze del sisma in Emilia, evidenziamo, in particolare, la possibilità di accedere al finanziamento per la ricostruzione. Viene istituito, infatti, un finanziamento assistito da garanzia statale al fine di sostenere gli adempimenti sospesi dai contribuenti colpiti dal sisma nonché quelli previsti nel periodo 01.12.2012/30.06.2013: la previsione è contenuta nell articolo 11, comma 7 del DL n. 174/2012. La disposizione in parola prevede che i contribuenti titolari di reddito d impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all attività d impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (contributi a favore delle imprese e semplificazioni burocratiche), ovvero dall articolo 3-bis del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95 (credito d imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione), possano accedere a un finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria sospesi. Il finanziamento può essere richiesto anche per gli importi che il contribuente deve versare nel periodo dal 1 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. OSSERVA L articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate è approvato il modello di comunicazione contenente distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare e sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione dello stesso. Con il provvedimento 22.10.2012 l Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello necessario per accedere al finanziamento garantito. 5

Con il DL n. 194/2012 è stata apportata una modifica particolarmente rilevante alla disciplina dell istituto, prevedendo che oltre ai soggetti che producono reddito di impresa possono accedere al finanziamento agevolato: i titolari di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività, ai contributi di cui agli artt. 3, DL n. 74/2012 (contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili abitativi, ad uso produttivo, ecc., distrutti o danneggiati, contributi a favore di attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ecc.) e 3-bis, DL n. 95/2012 (contributi in forma di finanziamenti agevolati); i titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES (ossia della classificazione di agibilità degli edifici stilata per i Comuni colpiti dal sisma). Tali soggetti possono accedere al finanziamento al fine di sostenere il pagamento dei seguenti tributi: NUOVI SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI Soggetti Tributi interessati Titolari di reddito di lavoro Tali soggetti possono richiedere il finanziamento per il autonomo Esercenti attività agricole pagamento: dei tributi, contributi e premi da effettuarsi entro il 17.12.2012 (il 16.12 cade di domenica), senza sanzioni ed interessi; degli altri importi dovuti tra l 1.12.2012 e il 30.6.2013. Lavoratori dipendenti Tali soggetti possono richiedere il finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 17.12.2012 al 30.6.2013. Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato. Cordiali saluti 6