( 1 ) COPIA COMUNE DI PADERGNONE PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione N. 2 del Consiglio Comunale OGGETTO: Approvazione della domanda di fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano. L anno duemilaquindici addì SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. Presenti i signori: 1. SOMMADOSSI FEDERICO (SINDACO) 2. DORIGONI PAOLO 3. GIOVANAZZI SIMONE 4. MORELLI GIANCARLO 5. RIGOTTI ILARIA 6. RUABEN PATRIZIA 7. SOMMADOSSI ENRICO 8. TRAVAGLIA MIRELLA 9. CORRADINI ROBERTO 10. SANTONI NEREO 11. BIOTTI STEFANIA 12. ALDRIGHETTI FEDERICO 13. PISONI ISABELLA 14. MORELLI FABRIZIO Assenti i signori: (3) SOMMADOSSI SILVANO (giustificato) Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cagol dott.ssa Monica Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sommadossi Federico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto suindicato (1) Originale o copia (2) Pubblica o segreta (3) Precisare se hanno prodotto giustificazione
OGGETTO: Approvazione della domanda di fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano. Delibera n. 2 del 16.02.2015 IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato che l art. 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai Comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse. I Comuni, al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato o di effettuare interventi di reciproco interesse, possono adottare le forme associative o di collaborazione previste dalla legge provinciale (art. 57, comma 1 del T.U. citato). Vengono poi previste espressamente le Convenzioni (art. 59), l Unione di Comuni (art. 63), nonché i Consorzi-azienda (art. 61), le Associazioni di comuni (art. 62), i Consorzi obbligatori di funzioni (art. 64) e gli accordi di programma (art. 65); Considerato che la gestione di talune funzioni, attribuite dal legislatore ai Comuni anche in attuazione al principio di sussidiarietà, presenta caratteristiche di maggiore efficienza in un ambito territoriale più esteso e che, contestualmente, lo sviluppo e la promozione territoriale rappresentano elementi imprescindibili per favorire lo sviluppo e garantire l erogazione di servizi di qualità nei confronti dei cittadini; Evidenziato che, al fine di ricercare forme stabili per raggiungere gli obiettivi sopra esplicitati, i Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, consapevoli delle diverse esperienze di consorzi, convenzioni e gestione associata di funzioni e di servizi che hanno consentito il raggiungimento di obiettivi di sviluppo del territorio con iniziative e manifestazioni non realizzabili dai singoli Comuni, hanno deciso di attivare un percorso che possa portare alla fusione delle tre Amministrazioni comunali, dando luogo ad un nuovo ente, che ricomprenda interamente le risorse e le potenzialità delle tre Amministrazioni comunali, ma che nel contempo, viste le dimensioni maggiori, consenta di godere dei benefici che derivano da una ottimizzazione dell impiego delle risorse; Ricordato che l art. 41 del testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, concernente la Fusione di Comuni stabilisce che Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l erogazione di appositi contributi finanziari ; Richiamato l art. 22 della L.R. 09.12.2014 n. 11 che prevede espressamente che: Ai comuni già istituiti a seguito di fusione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché dei comuni che saranno istituiti a seguito di fusione, che hanno presentato alla Giunta provinciale le domande di fusione entro il 10 marzo 2015, spettano i contributi secondo i criteri e per la durata previsti dalle disposizioni regionali vigenti a tale data. Ritenuto che il progetto di fusione delle Amministrazioni comunali di Padergnone, Terlago e Vezzano possa rappresentare la risposta alle crescenti difficoltà delle strutture comunali che si trovano spesso a dover gestire la cosa pubblica con mezzi e risorse, umane e finanziarie, insufficienti a causa delle sempre maggiori competenze attribuite; Considerato altresì che la previsione di fusione dei Comuni, oltre ad ottimizzare le risorse per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi, consente che gli stessi vengano esercitati ed erogati con modalità sicuramente migliori; Rilevato che, in base allo Statuto di autonomia e alle norme di attuazione, la fusione dei comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo (art. 7 dello Statuto speciale di autonomia e art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49); Attesa ora l opportunità di richiedere alla Giunta Regionale l avvio della procedura di fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, come previsto dalla disciplina regionale sulle fusioni secondo la quale, ai sensi dell art. 46 del D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L e s.m. Comuni contermini possono essere riuniti
tra loro ( ) quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d accordo le condizioni. nonché l indizione del referendum consultivo; Richiamato l art. 23 della L.R. 9/12/2014 n 11 che prevede l ipotesi di presentazione della domanda di indizione del referendum per la fusione di Comuni (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale e corredata dalle sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti AIRE) entro la data del 10/03/2015 e con parere positivo espresso dalla Giunta Provinciale entro il 30/03/2015. Preso atto che in tale fattispecie l elezione del sindaco e del consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell anno 2015 e il relativo referendum avrà luogo entro il 31/07/2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31.12.2015; in caso di esito negativo si procede invece al rinnovo degli organi comunali nel periodo dal 01 novembre al 15 dicembre 2015. Visto lo schema di disegno di legge regionale, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), elaborato congiuntamente dalle Amministrazioni di Padergnone, Terlago e Vezzano con la collaborazione dei competenti uffici della Regione T.A.A., nel quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei comuni e in particolare: - denominazione ufficiale del nuovo comune; - sede legale (capoluogo) del nuovo comune; - successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei due comuni; - gestione del nuovo comune fino all elezione dei nuovi organi Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dai responsabili dell istruttoria in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile; Visto il testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, nonché il testo unico delle leggi regionali sull ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L; Visto lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità comunale; Con n. 14 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 14 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco con l assistenza degli scrutatori DELIBERA 1. di richiedere, per le motivazioni in premessa esposte ed ai sensi dell art. 49 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., alla Giunta regionale (per il tramite della Giunta provinciale) l avvio della procedura di fusione del Comune di Padergnone con i Comuni di Terlago e Vezzano; 2. di esprimere parere favorevole all ipotesi di fusione dei Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, e alla denominazione del nuovo Comune come Comune di Vallelaghi con capoluogo nell abitato di Vezzano; 3. di approvare lo schema di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Vallelaghi, composto da n 16 articoli, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), nel quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo ente e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all elezione degli organi comunali; 4. di precisare che la presentazione della domanda di avvio del processo di fusione rimane subordinata all acquisizione delle sottoscrizioni autenticate, anche cumulativamente, di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo Comune, esclusi i cittadini iscritti AIRE
5. di dare atto che, in base all art. 7 dello Statuto speciale di autonomia ed agli artt. 41, 43, 46 e 49 del D.P.Reg 01.02.2005, n. 3/L e s.m., la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate; 6. di dare atto che la proposta di disegno di legge regionale verrà trasmessa insieme alla domanda di fusione alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta provinciale di Trento), che in base alla proposta formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione; 7. di chiedere alla Giunta Regionale della Regione T.A.A. l impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli dello schema di disegno di legge di cui al punto 3, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale la presente proposta di disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-giuridico; 8. di autorizzare il Sindaco a presentare alla Giunta provinciale la domanda di fusione con i relativi allegati, la quale dovrà provvedere a trasmetterla alla Giunta regionale, nonché a compiere tutti gli atti derivanti dal presente provvedimento; 9. di dare atto che, ai sensi dell art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 3/L/2005, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall ultimo giorno di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale di Trento, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale della Regione TAA; 10. di dichiarare, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di attivare al più presto l iter necessario per la fusione e consentire il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell art. 29 dell allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Sindaco F.to -- Sommadossi dott. Federico Il Segretario comunale F.to - CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Deliberazione dichiarata per l urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell art.79 comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/l Padergnone, li 16/02/2015 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all albo telematico per dieci giorni consecutivi ai sensi del 1 comma dell art.79 del D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/l. Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell art.79 comma 5 del D.P. Reg. 01.02.2005 n.3/l. Padergnone, li REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, N.3/L) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato per estratto in data odierna all Albo Telematico di questo Comune, ove rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi. Padergnone, li 18/02/2015 CONFORME ALL ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. Padergnone, li 18/02/2015 Cagol dott.ssa Monica