Art. 2 Organo regionale competente in materia di beni ambientali. 1. L organo regionale competente è il Comitato Regionale per i Beni Ambientali.



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Legge Regionale 13 febbraio 2003, n,.2 Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio) TESTO COORDINATO CON LA L.R. 49/2004 e con la L.R. 5 del 28 marzo 2006 Art.1 Competenze in materia paesaggistica 1. La Regione è competente per le funzioni relative: a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell art 145 del Dlgs n.42 /2004 b) alla vigilanza sui beni paesaggistici ed all art. 146, all art. 167 ed all art. 159 del Dlgs n. 42/2004, limitatamente: 1. agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica; 2. alle categorie di opere soggette a Valutazione d Impatto Ambientale (V.I.A); 3. alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale; 4. agli interventi ricadenti sul demanio idrico; 5. agli interventi promossi dalla Regione; 6. agli interventi che interessano più di un Comune. 2. Sono sub-delegate ai Comuni le funzioni relative all art. 146,all art.167 ed all art. 159 del Dlgs. n.42/2004 per le categorie di opere ed interventi non ricompresi nel precedente comma. 3. La Regione conserva i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni subdelegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano. Art. 2 Organo regionale competente in materia di beni ambientali 1. L organo regionale competente è il Comitato Regionale per i Beni Ambientali. 2. Il Comitato è composto: - dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni Ambientali e Paesaggio, in sua assenza può delegare altro Dirigente della Direzione; - dal Dirigente del Servizio Amministrativo per l Urbanistica; - dal Dirigente del Servizio Aree Protette, BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale. 3. In caso di assenza dei Dirigenti o di vacanza dei relativi posti possono essere delegati, in loro sostituzione all interno del Comitato, i responsabili di Ufficio. 4. Le istanze di competenza regionale di cui all art. 1 della presente legge sono subordinate al parere obbligatorio e vincolante del Comitato Regionale per i Beni Ambientali. 5. I nulla osta BB.AA. ed i pareri di competenza del Comitato sono rilasciati dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni Ambientali e Paesaggio,

anche in ordine al recepimento, senza modifiche, del Piano Regionale Paesistico da parte degli strumenti urbanistici locali. 5 bis. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, da parte della Regione o Ente delegato e sino all inizio dei lavori, decorre il termine di validità di cinque anni, trascorso il quale l esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi, fatta salva la procedura di cui all art. 150 e 151 del D.lgs 42/ 2004. 6. Le determinazioni assunte dal Comitato, fatta salva la procedura di cui all art.146, art.167 ed all art. 159 del Dlgs n.42/2004 possono essere attestate dal Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale; 7. Alle Conferenze dei Servizi convocate ai sensi dell art 14 della Legge 241/90 nel testo in vigore, il parere del Comitato è espresso in sede di conferenza: - dal Direttore della Direzione competente in materia di Beni Ambientali e Paesaggio - ovvero, dal Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale, delegato dal Direttore; - ovvero,dal Responsabile dell Ufficio Beni Ambientali o dal Responsabile del procedimento, delegato dal Direttore; 8. Alle conferenze dei servizi convocate ai sensi dell art. 14 bis della legge 241/1990 nel testo in vigore, il parere è espresso: - dal Dirigente del Servizio Aree Protette BB.AA. e Valutazione Impatto Ambientale; - ovvero, dal Responsabile dell Ufficio Beni Ambientali o dal Responsabile del procedimento, delegato dal Dirigente del Servizio; Art. 2 bis Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione 1. In via transitoria, fino alla verifica ed all'adeguamento del Piano Regionale Paesistico "P.R.P." ai sensi dell' art. 156 Dlgs.n.42/2004, la Regione esercita le funzioni di verifica di conformità della strumentazione urbanistica con le previsioni di P.R.P vigente. 2. All'atto di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P., le Amministrazioni Comunali si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di P.R.P. alle scale del Piano, riproponendo altresì una cartografia del suddetto P.R.P. aggiornata. 3. All'atto di conformazione e di adeguamento di cui sopra le medesime Amministrazioni Comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socioeconomiche, potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni di P.R.P.

4. Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio Comunale, viene trasmessa alla Regione per il parere di cui all'art. 1 della presente legge. 5. Nel caso in cui si configuri come proposta di variante al P.R.P. viene trasmessa alla Regione, Direzione competente in materia di Beni Ambientali e Paesaggio, per la verifica della compatibilità della proposta alle previsioni di P.R.P; il Consiglio Regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui all'art 2 della presente legge. 6. Tale provvedimento, pubblicato sul BURA, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta. Art 2 ter Sanzioni amministrative in materia di paesaggio 1. L'indennità prevista dall'art. 167 del D.lgs. n.42/2004 relativa alle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti per la tutela dei beni paesaggistici, è determinata in base ai parametri del D.M. 26.9.1997, previa perizia di stima da parte di un tecnico abilitato. 2. Le autorizzazioni di competenza regionale, conseguenti al pagamento della sanzione, sono rilasciate dal Direttore competente in materia di Beni Ambientali e Paesaggio visto il parere espresso dal Comitato Regionale per i Beni Ambientali. 3. Al mancato versamento delle sanzioni pecuniarie, l'autorità amministrativa competente, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, procede nelle forme previste dall'art. 167 del D.lgs. n.42/2004. 4. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite al bilancio ed utilizzate per le spese inerenti alla tutela e valorizzazione delle bellezze naturali. Art. 2 quater Norme finanziarie 1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative nella presente legge sono acquisite nel bilancio regionale al cap. 35005 UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti da violazioni alle norme in materia di beni ambientali e valutazione impatto ambientale L.R. 40/1990 e art. 46 L.R 11/1999", e destinate alle spese inerenti la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali con riferimento al cap. 291421 UPB 05.01.016 denominato "Spese inerenti alla protezione delle bellezze naturali". 2. Per l'anno 2004 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti in bilancio e iscritte sui capitoli di cui al comma 1. 3. Per gli anni successivi i relativi stanziamenti saranno iscritti sui corrispondenti capitoli di bilancio di entrata e di spesa.

Art. 2 quinquies Commissioni Provinciali 1. In attuazione dell art. 137 del D.lgs del 22.01.2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio le Commissioni Provinciali vengono istituite con delibera di Consiglio Regionale. Art. 2 sexies Istituzione dell Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio ( art. 132 del D.lgs. n. 42/2004) 1. Al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio è istituito presso la Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, l Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e costruito, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di beni paesaggistici. 2. L Osservatorio ha funzione di centro regionale di documentazione per il paesaggio. 3. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, stabilisce: a) I criteri specifici per l esercizio di funzioni amministrative in materia; b) Le modalità di coordinamento tra le Direzioni Regionali, gli Enti e le Associazioni riguardo le politiche sul paesaggio anche costruito; c) La formulazione delle politiche del paesaggio in attuazione della Convenzione europea del paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000. 4. Agli oneri annuali derivanti dal presente articolo, che ammontano a 20.000,00 (ventimila), per il funzionamento delle attività descritte nei comma 1-2 e 3, si provvede mediante il Cap. 272347, U.P.B. 05.02.005 denominato Interventi per funzioni trasferite dal D.lgs.n.112/98 in materia di ambiente-aree naturali protette D.P.C.M. 22.12.2000 Art. 3 Norme transitorie La presente legge si applica anche alle procedure non concluse entro la data di entrata in vigore della medesima. Art. 4 Norme abrogate Sono abrogate le seguenti leggi regionali: - L.R. 16 settembre 1987, n. 62; - L.R. 9 maggio 1990, n. 66 ; - L.R. 3 luglio 1996, n. 47 ; - L.R. 23 settembre 1997, n.112 ; - L.R. 9 maggio1990 n. 69 ; - L.R. 11 aprile 1990 n. 40 ; - L.R. 5 settembre 1991 n. 59 art 3 ; - L.R. 1 agosto 1991 n. 44 ; - L.R. 7 marzo 1991 n. 8 ; - L.R. 8 gennaio1993 n. 2.

Art. 5 Norme Finali 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.