Bologna, 7 Marzo 2012 Prot. RNS L37



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Bologna, 7 Marzo 2012 Prot. RNS L37 Oggetto: Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14). Con la pubblicazione del Decreto legge n. 216/11 (G.U. 29 dicembre 2011, n. 302) e della Legge di conversione (G.U. 27 febbraio 2012, n. 48, S.O), anche per l anno 2012 si assiste ad una serie di proroghe di termini o di modifiche ad alcuni impianti giuridici. Ricordando che il Decreto legge è entrato in vigore dal 29 dicembre 2011, mentre la sua Legge di conversione in data 28 febbraio 2012, con la presente si evidenziano le norme di maggiore interesse in campo giuslavoristico e previdenziale. Art. 6 - Proroga dei termini in materia di lavoro In base a quando determinato dai commi 1, 2 e 2bis, sino al 31 dicembre 2012: le coperture finanziarie previste dal Fondo per l occupazione possono essere utilizzate per concedere ammortizzatori in deroga a tutti i lavoratori compresi gli apprendisti; continua ad essere riconosciuta una somma liquidata in un unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l anno precedente e comunque non superiore ad. 4.000, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l I.n.p.s., i quali soddisfino, in via congiunta, le condizioni previste dall art. 19, co. 2, del D.L. n. 185/08; possono continuare a svolgere prestazioni di lavoro accessorio i prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; il Ministero del lavoro potrà emanare norme, in deroga a singole disposizioni contenute nei regolamenti emanati dallo stesso Dicastero, per far fronte a processi di ristrutturazione e di crisi aziendale da parte delle aziende pubbliche e private erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di imprese non coperti da ammortizzatori sociali. Art. 6 modifiche al nuovo sistema pensionistico Per effetto di quanto previsto dai commi 2ter - 2quater e 2 septies lett. a), che apportano modifiche ai commi 14 e 15 dell art. 24 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214), viene ampliata la platea dei soggetti esclusi dalla recente riforma pensionistica.

Ricordando l impianto complessivo ed evidenziandone le modifiche (in grassetto), per effetto di tale rivisitazione, risultano esclusi dalle nuove normative pensionistiche: a) i lavoratori che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità; b) anche se maturano i requisiti per l accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; i lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 (prima della modifica: 59) anni di età, ancorché maturino, prima del compimento della predetta età, i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data del 6 dicembre 2011; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, co. 1, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Legge 6 agosto 2008, n. 133) (trattasi, essenzialmente, del personale alle dipendenze dell amministrazione pubblica); risultano, altresì, disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, co. 5 ( 1 ), del T.U. di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'art. 1, co. 6, lett. a) ( 2 ), della Legge 23 agosto 2004, n. 243. 1 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 2 6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1 gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103: a) il diritto per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente 2

In base a quanto disposto dal comma 15, sarà emanato un apposito Decreto, entro il 30 giugno 2012 (e non più entro tre mesi dalla data del 28 dicembre 2011), per definire le modalità di attuazione e la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati nel limite delle risorse previste per gli anni 2013-2019. In tale Decreto saranno, altresì, inclusi oltre ai lavoratori precedentemente descritti, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato Decreto-legge n. 201/11 (ovvero 6 dicembre 2011). Risultano, in via eccezionale per effetto di quanto contenuto nel comma 15bis, esclusi anche i dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'a.g.o. o delle forme sostitutive della medesima (trattasi, in sostanza, di un particolare salvagente per i nati nell anno 1952): a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima del 6 dicembre 2011, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un' età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lett. a), con un' età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di età. Per effetto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2quater, del citato art. 6, viene attenuata la particolare penalizzazione per coloro che scelgono di andare in pensione anticipata. Come si ricorderà, a decorrere dal 1 gennaio 2012, è consentito di accedere alla nuova pensione anticipata, per tutti coloro la cui pensione risulti liquidata a carico dell'a.g.o. o delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata, e che non risultino già in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, alle seguenti condizioni: legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni 3

Uomini Donne Categoria Anno Anzianità contributiva 2012 42 anni ed 1 mese 2013 42 anni e 2 mesi 2014 42 anni e 3 mesi 2012 2013 2014 41 anni ed 1 mese 41 anni e 2 mesi 41 anni e 3 mesi E da sottolineare, tuttavia, che per tali categorie l anzianità contributiva indicata è solo teorica giacché resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. In base a quanto precedentemente previsto, l essere titolare di pensione anticipata, tuttavia, comporterà l essere soggetto ad una particolare penalizzazione; infatti, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1 gennaio 2012, sarà applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua viene elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi). Per effetto del citato comma 2quater, tale penalizzazione non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva, ivi prevista, derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Art. 6-bis. Clausola di salvaguardia E da evidenziare quanto contenuto nel presente articolo per i suoi futuri e possibili riflessi sul costo del lavoro; in particolare: a) qualora, in seguito all'allargamento dei soggetti esclusi dalla riforma pensionistica, identificati dal futuro Decreto, si determinasse il raggiungimento del limite delle risorse, le ulteriori domande potranno essere prese in considerazione, dagli enti previdenziali, solo a condizione che, con Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato; b) l eventuale e futuro incremento dovrà riguardare le aliquote contributive dovute alla gestione di cui all'art. 24 della Legge 9 marzo 1989, n. 88 ( 3 ) considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di 3 24. Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. 4

fine rapporto nonché il contributo di cui all'articolo 25, co.4 ( 4 ), della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Cordiali saluti. Allegato: Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 - (Legge di conversione 24 febbraio 2012) artt. estratti 4 Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. 5