SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE



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(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311)

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Transcript:

SOPPRESSIONE DELLA RENDITA SIMILARE Art. 5, comma 4 - D.Lgs.504/92 (decreto ICI) 4. Per i fabbricati diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Abrogato a partire dal 1 gennaio 2007 D.Lgs.504/92 art.11 Liquidazione ed accertamento (soppresso dal 1 gennaio 2007)

D.Lgs.504/92 art.11 Liquidazione ed accertamento (soppresso dal 1 gennaio 2007) Se la dichiarazione è relativa a fabbricati indicati nel comma 4 dell art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 4 dell art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento

Art. 74 Legge 21.11.2000 n.342 EVOLUZIONE DELLE GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE FABBRICATI TERRENI Efficacia delle attribuzioni o modificazioni di rendita DALLA NOTIFICAZIONE a cura dell Agenzia del Territorio

Art. 74 L.342/2000 A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci sono a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell ufficio del territorio competente ai soggetti intestatari della partita. Dall avvenuta notificazione decorre il termine di cui all art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati.

Disciplina situazioni transitorie CIRCOLARE 4/E del 13.1.01, L art.74 introduce il principio dell inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate

Decorrenza della nuova rendita - le posizioni della giurisprudenza - Cassazione Civile sezione Tributaria 26 ottobre 2005 n. 20775 L efficacia del classamento opera anche relativamente agli anni successivi alla denuncia della variazione che ha portato alla modifica della rendita: non si tratta di retroattività ma di applicabilità della variazione della rendita che è cosa diversa dall efficacia Cassazione Civile sezione Tributaria 17 febbraio 2005 n. 3233 La nuova rendita (notificata) può spiegare effetti soltanto per i periodi di imposta successivi alla notifica. Nessuna norma di principio può giustificare l applicazione della rendita agli anni pregressi sulla base di una applicazione retroattiva non prevista dall art. 74 della L.342/00 che stabilisce: a partire dal 1 gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a partire dalla loro notificazione C.T.P. Reggio Emilia 17.7.2007 n. 456 il legislatore non ha inteso far coincidere la modificazione dell'atto con il momento iniziale dell'applicabilita' della rendita bensi' segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale puo' richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente puo' tutelare le sue ragioni contro di essa

Cassazione 03/08/2007 n.17134 anche nel regime di cui alla Legge n. 342 del 2000 articolo 74 comma 3, le variazioni di rendita catastale (fra cui rientra anche la prima attribuzione di rendita da immobile in precedenza tassato sulla base di rendita presuntiva) producono effetti ai fini ICI solo dal giorno in cui siano state portate a conoscenza del contribuente. Cassazione 21/08/2007 n.17818 Il termine per la rettifica della rendita determinata attraverso la procedura DOCFA è ordinatorio e non perentorio, di tal che la rendita iscritta in catasto rimane rendita proposta sino a quando la stessa non è verificata dall'ufficio del territorio. In caso di rettifica tardiva della rendita catastale da parte dell'ufficio del territorio, l'efficacia della nuova rendita ai fini Ici decorre dalle annualità successive a quella di notifica dell'atto di variazione della rendita, sempre a cura dell'ufficio del territorio. Cassazione 24/08/2007 n.18008 solo a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione

CTR LAZIO 02/10/2007 n.120 L'annullamento in autotutela dell'accertamento di un pregresso provvedimento di accatastamento ha efficacia retroattiva dalla data del classamento errato; altrettanto dicasi per l'effetto del provvedimento giurisdizionale che modifichi la rendita catastale erroneamente attribuita. Nella specie, la rendita definitiva, trovando origine da una variazione comunicata dalla contribuene in epoca antecedente, doveva essere utilizzata anche per gli anni anteriori all'iscrizione, indipendentemente dall'intervenuta o meno notificazione della nuova rendita. AGENZIA DEL TERRITORIO Risoluzione 27 marzo 2007 Efficacia della variazione di rendita a seguito di sentenza del giudice tributario

PROCEDURA DOC-FA D.M. 701 del 19.4.1994 PARTE PROPOSTA RENDITA AGENZIA TERRITORIO RETTIFICA ENTRO 12 MESI CIRCOLARE 16.11.2000 n.207/e L art.74 non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi Ici secondo la procedura DOC-FA

LA FINANZIARIA 2005 commi 336 e seguenti

Comma 336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprieta' privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non piu' coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, e' notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unita' immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Comma 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune. Comma 339. Con provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio(*), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337. (*)Il Provvedimento è stato emanato il 16 febbraio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005 n. 40

RIEPILOGO Art. 5, comma 4 Decreto ICI Art. 11 Decreto ICI Soppressi dal 1.1.2007 d.m.701/94 DOC-FA L. 342/00 ART. 74 FINANZIARIA 2005 Commi 336, 337, 339

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OBBLIGHI DI DENUNCIA DELLE VARIAZIONI FABBRICATI TERRENI!""# 0 "1!2/3 3 3 4 / $%&./ "/# " 5"!!%" RIORDINO DELL ATTUALITA TERITORIALE D.L.262/06 Art.2 Commi da 33 a 39 (*) Redditi dominicali Fabbricati rurali