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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo 1. In conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e con i limiti, i criteri e le modalità, stabiliti nel presente capo, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000. Art.2 Contratto di lavoro autonomo ambito applicativo 1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell ente. 2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie: a) incarichi di studio, consistenti nell attività di studio ( indagini, esami ed analisi) su un oggetto o un particolare problema d interesse dell ente, che si conclude con consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Il risultato dell attività di studio diverrà proprietà dell ente e sarà, esclusivamente, da questo utilizzato; b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di ricerca e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell ente; c) consulenze, consistenti nell acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall ente. d) incarichi di alta professionalità, finalizzati al conseguimento, tramite prestazioni professionali, di obiettivi connotati da un elevato livello di competenza professionale; 3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d opera intellettuale, rese nell ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di

subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell art. 409 del codice di procedura civile. 4. Il contratto d opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l oggetto della prestazione, i rapporti tra l ente e contraente ed il compenso pattuito. 5. Il contratto d opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l inserimento nella struttura organizzativa dell ente e possono essere svolti, occasionalmente, anche nella sede comunale. Art. 3 Responsabile del procedimento 1. Nella procedura di conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, è Responsabile del procedimento il Responsabile del Settore, titolari di posizione organizzativa, competente per le attività e materie oggetto dell incarico. 2. I Responsabili di Settore possono avvalersi di collaboratori esterni, entro il limite massimo di spesa prevista nel Bilancio di previsione ed in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo. 3. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi: - alla procedura di affidamento, disciplinata dal presente capo; - alla vigilanza sulla corretta esecuzione degli incarichi; - alla stipula del contratto di lavoro autonomo; - alla risoluzione del contratto di lavoro; - alle comunicazioni necessarie per realizzare la pubblicità degli incarichi conferiti; - alla liquidazione del compenso pattuito. Art. 4 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali 1. Fermo restando il principio generale per cui l ente provvede all attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, possono essere conferiti di collaborazione a esperti esterni, in presenza dei seguenti presupposti: a) rispondenza dell oggetto dell incarico a competenze attribuite dall ordinamento all amministrazione ed ai suoi programmi ed obiettivi specifici; b) inesistenza all interno dell organizzazione dell ente, di figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico, da accertare per mezzo di una reale cognizione; d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; e) preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso per lo svolgimento dell incarico; f) l importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell incarico; g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all art.5.

2. Nella determinazione a contrattare che dà avvio al procedimento, il responsabile del Settore competente è tenuto a verificare ed attestare la sussistenza di tutti i presupposti ivi previsti. 3. La determinazione a contrattare dovrà essere inviata all Organo di Revisione per l acquisizione del parere. Art.5 Procedura comparativa 1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, delle proposte operative e/o di quelle economiche, sulla base dei criteri prestabiliti nella determinazione a contrattare. 2. Il Responsabile del procedimento predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all Albo pretorio e sul sito internet dell ente, per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati: a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta ; b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione; c) le modalità della comparazione dei candidati: solo titoli e/o proposte operative e/o economiche; d) il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione dell avviso, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione; e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili ; f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell incarico (occasionale o coordinato e continuativo); i) il compenso complessivo lordo previsto o posto come base di riferimento della proposta economica, se richiesta; 3. Di ogni procedura comparativa il responsabile del procedimento redige apposito verbale ed una graduatoria di merito. 4. Nelle ipotesi di urgenza, attestata dal responsabile del procedimento, il termine per la presentazione delle domande stabilito alla lett.d) del comma 2, è ridotto a sette giorni. Art. 6 Conferimento incarico 1. La determina di conferimento dell incarico di collaborazione a esperti esterni deve essere adeguatamente motivata, deve cioè indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta del soggetto incaricato l incaricato. 2. L incarico è formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato. 3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi: a) le generalità del contraente; b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa; c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell incarico;

d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione; e) l oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto; f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; g) l ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione; h) le modalità di pagamento del corrispettivo; i) la specifica accettazione delle disposizioni regolamentari; l) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione; j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; k) il foro competente in caso di controversie. 4. L efficacia dei contratti di consulenza è subordinata agli obblighi di pubblicazionecui al comma 1 del successivo art. 10. Art.7 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico- Risoluzione 1. Il Responsabile di procedimento verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. 2. Il Responsabile provvede ad accertare, a conclusione del rapporto di collaborazione, della altresì, il buon esito dell incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall incaricato e dei risultati ottenuti, acquisendo una relazione finale illustrativa quando l oggetto della prestazione non si sostanzi di per sé nella produzione di studi, ricerche o pareri. 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, il responsabile di procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 4. Qualora non vengano rispettati, per fatto imputabile all incaricato, i tempi e le modalità di esecuzione dell incarico o quando non adempia l incarico usando la diligenza richiesta, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto di cui all articolo 1453 e segg. Art.8 Pagamento compenso 1. La corresponsione del compenso avviene di norma al termine dello svolgimento dell incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell attività oggetto dell incarico. 2. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 1. Gli incarichi a esperti esterni possono conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto della disciplina prevista nel presente regolamento, quando le prestazioni d opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del funzionario dell Amministrazione competente. 2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinate di incarico e dal dirigente competente. 3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell ente. 4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata occasionalmente presso le sedi dell amministrazione secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all espletamento dell incarico. 5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n.335/95 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all Inail sono a carico dell amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari. 6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati nel disciplinare d incarico. Art. 10 Pubblicizzazione degli incarichi 1. Alla formalizzazione dell incarico viene data informazione sul sito internet del Comune, contenente gli elementi identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l oggetto, la durata e il compenso. 2. Il Responsabile del Settore Amministrativo cura la trasmissione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica dell elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell art.53, comma 14, del d.lgs.vo n.165/2001 per l anagrafe delle prestazioni. Art. 11 Responsabilità 1. L affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni in materia di conferimento incarichi di collaborazione a esperti esterni all Amministrazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto. 2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti.

Art. 12 Esclusioni 1. Non soggiacciono all applicazione del presente regolamento: - gli incarichi affidati ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; - gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge; - gli incarichi conferiti ex art.110, comma 1 e 2, e 90 del d.lgs.vo n.267/2000; - gli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell amministrazione. 2. L Amministrazione provvede, con appositi avvisi, a predisporre, anche annualmente, elenchi di soggetti idonei per il conferimento degli incarichi previsti al comma 1. Art. 13 Disposizione finale 1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate le norme contenute in altri regolamenti con queste contrastanti.