Diario quotidiano dell'1 settembre 2016: spese di ristrutturazione deducibili anche per il conduttore

Documenti analoghi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Elenco di cui all art. 1 del D.M. 4 settembre Nuova mappa dei paesi c.d. white-list

Fiscal News N Il Quadro RW dopo la nuova White List. La circolare di aggiornamento professionale

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i pensionati residenti all'estero

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, Messaggio n. 5090

Circolare n. 12/2016

2011/ / / / /16 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Adesione all associazione Italiano Semplicemente.

Tavola Flussi IDE dalla Liguria per paese di destinazione - Anni (migliaia di euro)

Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello RW A cura di Carla De Luca

Circolare n.38/e del 23 dicembre 2013

2008/ / / / /13 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

2007/ / / / /12 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato B alle Informazioni Complementari

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 2bis al Disciplinare di gara

2006/ / / / /11 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

2005/ / / / /10 Post laurea. Primo e secondo. Totale secondo. Post laurea. Post laurea. Post laurea. Post laurea.

Convenzione dell 11 ottobre 1985 istitutiva dell Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica

Minuti disponibili con una carta da 5 DA FISSO NV

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1-Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

Variazione tendenziale* del valore delle ESPORTAZIONI nei principali Paesi Provincia di Macerata - Serie storica trimestrale Paese

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

1.Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

Modifiche relative al modello 730-1/2010 ed alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2010 approvati con provvedimento del 15 gennaio 2010.

* SOGGETTI ARRESTATI E DENUNCIATI dalle Forze di polizia, con ripartizione per nazionalità e sesso, per:

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali

1. Stranieri residenti a Torino per cittadinanza e genere

A listino In promozione euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00 euro 0,00 0,00. Scatto alla risposta Da fisso a fisso Da fisso a mobile

euro euro euro Scatto alla risposta Da fisso a fisso Da fisso a mobile

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

call_your_country_super/ 150,00 50,00

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Stranieri e italiani per acquisizione della cittadinanza a Palermo anno 2017

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 17 gennaio 2017

NAZIONE MODALITA' DI SPEDIZIONE PREZZO. Afghanistan DHL Express 60,00. Albania DHL Express 30,00. Algeria DHL Express 60,00. Andorra DHL Express 30,00

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Servizio Studi e Gestione Dati Divisione Studi e Analisi Statistiche

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (con annesso)

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Dati indagine/rispondente SEZ.1 - BILANCIO POPOLAZIONE. Bilancio Popolazione Residente P2/P3. Nome Indagine Bilancio Popolazione Residente P2/P3

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. uropa_usa/

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS 150,00 50,00. mesi euro 0,00 mesi 24 euro. Scatto alla risposta. Importo Fonia

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS. Wind Telecomunicazioni S.p.A. Stato dell'offerta Aggiornamento al "05/09/2016"

PARTE QUARTA MINORI. Dati di riepilogo relativi al periodo

Oggetto: Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle imprese italiane all estero e dalle società estere controllate - Anno 2005.

Oggetto: Premi del lavoro diretto ed indiretto acquisiti dalle imprese italiane all estero e dalle società estere controllate - Anno 2007.

Elenco Bandiere del Mondo

a cura della Commissione Fiscalità

COMUNE DI SEGRATE UFFICIO STATISTICA

Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali

COMUNE DI SEGRATE UFFICIO STATISTICA

004 BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI 005 APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO 010 AEROMOBILI

Dati indagine/rispondente SEZ.1 - BILANCIO POPOLAZIONE. Bilancio Popolazione Residente P2/P3. Nome Indagine Bilancio Popolazione Residente P2/P3

Listino prezzi per: Migros-Genossenschafts-Bund 8005 Zürich

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE ASL NAPOLI 2 NORD

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. Ministero della Giustizia. Sezione Statistica

TABELLA 3 - CLASSIFICAZIONE PER AREE PAESI ESTERI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LE NAZIONALITÀ PRESENTI NELLE SCUOLE DELL UMBRIA

Milano. Settore Sistemi Integrati per i Servizi e Statistica. Scuole Secondarie di Primo Grado. Anno scolastico

Milano. Settore Statistica e S.I.T. Scuole dell infanzia. Anno scolastico Comune di Milano. A cura di: Vittoria Carminati

Bahrein E Bangladesh E Belgio E Brasile E APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE 0 PER LA

Svizzera, Principato di Monaco VERSO Unione Europea: 0,10 /min Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco: 0,232 /min Resto del mondo: 3,00 /min

A - I DATI GENERALI DELLA SCUOLA DELL EMILIA-ROMAGNA. I paesi di provenienza degli alunni con cittadinanza non italiana

Incidenza globale del sovrappeso e dell'obesità negli adulti per regione

(il totale deve corrispondere a quanto indicato al punto stranieri - della sezione Bilancio) (2) :

(il totale deve corrispondere a quanto indicato al punto stranieri - della sezione Bilancio) (2) :

Dati indagine/rispondente SEZ.1 - BILANCIO POPOLAZIONE. Bilancio Popolazione Residente. Nome Indagine Bilancio Popolazione Residente

Dati indagine/rispondente SEZ.1 - BILANCIO POPOLAZIONE. Bilancio Popolazione Residente P2/P3. Nome Indagine Bilancio Popolazione Residente P2/P3

Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992 sui cambiamenti climatici

COMUNE DI SEGRATE UFFICIO STATISTICA

Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conchiusa il 30 marzo 1961

TARIFFE PER LE ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI TABELLE PREMI (COMPRESO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED IMPOSTE)

Convenzione del 18 dicembre 1979 sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Provincia di Belluno. Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre. Anni

Roma, 24 aprile p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 29 gennaio 2019

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIARIE ESTERE IN VIGORE FINO AL 3 LUGLIO 2006 GRUPPI DI PERSONALE PAESI VALUTA A B C D E F

Banca dati Ipasvi Iscritti stranieri agli Albi Ipasvi. Federazione nazionale Collegi Ipasvi

Analisi delle istanze pervenute, pendenti e trattate dall Ufficio delle Autorità Centrali, per Convenzione e Regolamento. Dati relativi all anno 2017

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

UFFICIO IMMIGRATI COMUNE DI SCANDICCI

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

COMUNE DI SEGRATE UFFICIO STATISTICA

Tavola Stima (a) dei nati per area geografica e singolo paese di cittadinanza - Anni di iscrizione

UFFICIO IMMIGRATI COMUNE DI SCANDICCI

Transcript:

Diario quotidiano dell'1 settembre 2016: spese di ristrutturazione deducibili anche per il conduttore Pubblicato il 1 settembre 2016 1) Avviso di accertamento: se manca il contraddittorio preventivo l atto è illegittimo 2) La scoperta di una contabilità in nero archiviata su files informatici inchioda il contribuente 3) Quando l impresa familiare non paga l Irap 4) In arrivo 70 giudici ausiliari utili a smaltire le pendenze tributarie 5) SIA: come presentare la domanda 6) White list: aggiornato elenco paesi con scambio di informazioni 7) Cambio appalto e rapporti di lavoro nella Legge europea 2015-2016 8) Spese di ristrutturazione deducibili anche per il conduttore 9) L attività di somministrazione può essere riconosciuta al socio accomandante di una S.a.s. esercente 10) Cessioni gratuite di alimenti e farmaci: niente comunicazione al fisco per i beni di modico valore Indice: 1) Avviso di accertamento: se manca il contraddittorio preventivo l atto è illegittimo 2) La scoperta di una contabilità in nero archiviata su files informatici inchioda il contribuente 3) Quando l impresa familiare non paga l Irap 4) In arrivo 70 giudici ausiliari utili a smaltire le pendenze tributarie 5) SIA: come presentare la domanda 6) White list: aggiornato elenco paesi con scambio di informazioni 7) Cambio appalto e rapporti di lavoro nella Legge europea 2015-2016 1

8) Spese di ristrutturazione deducibili anche per il conduttore 9) L attività di somministrazione può essere riconosciuta al socio accomandante di una S.a.s. esercente 10) Cessioni gratuite di alimenti e farmaci: niente comunicazione al fisco per i beni di modico valore *** 1) Avviso di accertamento: se manca il contraddittorio preventivo l atto è illegittimo Avviso di accertamento a tavolino: mancando la fase del contradditorio l atto è illegittimo. Che succede se il Fisco ha fatto un accertamento a tavolino?. Sicuramente deve rispettare la fase del contradditorio preventivo, questo ancorché non debba osservare le garanzie dello Statuto dei contribuenti. E quanto sostanzialmente ha stabilito la Corte di Cassazione, con l ordinanza n. 17426 del 30 agosto 2016, che ha confermato che l accertamento a cd. a tavolino non deve rispettare le garanzie dello Statuto dei contribuenti, poiché sono applicabili solo in caso di accessi presso la sede. Occorre però verificare se la norma di riferimento preveda il contraddittorio preventivo, poiché in violazione l atto è illegittimo. Un avviso di accertamento era stato emesso a seguito di indagini finanziarie nel corso delle quali i verificatori avevano rilevato movimentazioni bancarie non giustificate. 2) La scoperta di una contabilità in nero archiviata su files informatici inchioda il contribuente Il rinvenimento di una contabilità in nero da il via all applicazione dell accertamento di tipo induttivo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17420 del 30 agosto 2016, ha rimarcato che la scoperta presso un soggetto terzo di una contabilità in nero archiviata su files informatici legittima l amministrazione a disattendere le scritture contabili e ad accertare con l induttivo il contribuente coinvolto. La contabilità in nero è un elemento probatorio che, ancorchè presuntivo, basta per fare discendere l esistenza di operazioni non contabilizzate. Poi i files informatici, in presenza di elementi indiziari consequenziali da cui può dedursi la non veridicità della contabilità, sono comunque utilizzabili anche se rinvenuti presso un soggetto terzo. È, dunque, legittimo l accertamento analitico-induttivo fondato sui dati desunti dai file non ufficiali presenti nel computer del fornitore del contribuente controllato, se esistono elementi indiziari idonei a indicare che le scritture contabili di tale contribuente verificato siano inattendibili: anche la contabilità in nero di un soggetto terzo, infatti, può consentire l emissione di un accertamento presuntivo nei confronti del contribuente che con questi abbia avuto rapporti. 3) Quando l impresa familiare non paga l Irap 2

L impresa familiare non è soggetta ad Irap nel momento in cui il collaboratore (parente) esegua dei compiti di segreteria o meramente esecutivi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016, che, comunque, ha dato torto all imprenditore poiché nel caso di specie è emerso che il parente non si limitava a svolgere soltanto compiti marginali. Dunque, la Suprema Corte ha affermato che il professionista paga l Irap se impiega un familiare con mansioni e retribuzioni rilevanti, essendo insufficiente che il collaboratore rivesta compiti di segreteria o meramente esecutivi. Nel caso analizzato dai giudici di legittimità il contribuente aveva erogato importi rilevanti per pagare un collaboratore familiare che non poteva quindi essere considerato un segretario o un esecutivo. Ciò è bastato alla Corte per ribaltare il verdetto di merito e configurare l autonoma organizzazione. Nel caso oggetto di pronuncia, l Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso contro la sentenza di secondo grado che aveva giudicato insussistente il requisito dell autonoma organizzazione in capo a un agente di commercio, ritenendo non eccedenti il minimo indispensabile i beni strumentali dei quali questi si era avvalso per l esercizio dell attività. Ciò che rileva è l avvenuto accoglimento del ricorso presentato dal fisco, poiché la Commissione tributaria regionale, nel valutare la struttura utilizzata dal contribuente negli anni oggetto di controversia (2000, 2001, 2002 e 2003), non aveva considerato i lauti compensi corrisposti ai collaboratori familiari (di entità oscillante tra i 21.000 e i 37.000 euro circa). Solo nel caso in il partecipante all impresa familiare espleti mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o ( ) generico, l impresa stessa non è soggetta IRAP, se difettano ulteriori indici di autonoma organizzazione. Nell ordinanza viene poi confermato che il principio afferente all impiego di personale, enunciato dalle Sezioni Unite con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, è applicabile anche ai piccoli imprenditori. 4) In arrivo 70 giudici ausiliari utili a smaltire le pendenze tributarie Arrivano i rinforzi per le cause fiscali, infatti, il 30 agosto 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per ridurre il contenzioso presso la Corte di cassazione, per garantire la ragionevole durata del processo e per l efficienza degli uffici giudiziari. Lo schema messo a punto dal Guardasigilli Orlando prevede la nomina di 70 giudici ausiliari che serviranno a smaltire le pendenze tributarie. Verranno scelti tra avvocati e docenti universitari e resteranno in carica cinque anni. Questi giudici saranno pagati 200 euro per ogni processo chiuso. Il Consiglio dei Ministri ha, quindi, varato un nuovo decreto legge, contenente misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Il nuovo provvedimento d urgenza si è reso necessario per assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile. In linea invece generale, al fine di rafforzare i presidi organizzativi necessari ad un più rapido smaltimento dell arretrato, il nuovo decreto prevede che i magistrati addetti all ufficio del Massimario e del Ruolo, che sono magistrati con funzioni di merito, possano essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti della Corte di cassazione. Inoltre si prevedono misure per migliorare l efficienza degli uffici giudiziari, tra cui il coprire i vuoti di organico della magistratura ordinaria, aumentando sino a 1/10 il numero dei posti disponibili tra quelli messi a concorso nel biennio 2014-2015 e il contrarre i tempi di copertura 3

delle vacanze nell organico degli uffici giudiziari di primo grado, con riduzione della durata del tirocinio da 18 a 12 mesi dei magistrati dichiarati idonei all esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015. 5) SIA: come presentare la domanda L Inps ha diffuso il messaggio n. 3451 del 30 agosto 2016, con il quale precisa le modalità d invio delle domande all Inps, da parte dei Comuni, della SIA (sostegno all inclusione attiva). Modalità di trasmissione delle domande all INPS Il sistema informatico Inps per il SIA prevede i seguenti canali alternativi per l invio delle domande da parte dei Comuni: invio tramite file in formato xml, secondo la struttura (schema xsd) già pubblicata in allegato al messaggio n. 3275. L invio va effettuato in modalità https, collegandosi online alla procedura SIA (Sostegno per l Inclusione Attiva) resa disponibile nella sezione Servizi Online Enti pubblici e previdenziali del portale dell Istituto; acquisizione manuale online, collegandosi alla procedura SIA (Sostegno per l Inclusione Attiva) resa disponibile nella sezione Servizi Online Enti pubblici e previdenziali del portale Inps; invio in cooperazione applicativa, dalla porta di dominio o sistema dell Ente in grado di colloquiare con la porta di dominio Inps secondo le regole del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), vale a dire con un formato basato sulla busta e-gov e le medesime specifiche relative al formato xml di cui al citato messaggio Inps 3275; invio attraverso la piattaforma SGAte. In quest ultimo caso l acquisizione delle domande può avvenire da parte degli Enti regolarmente accreditati e delegati dai Comuni su SGAte. Ai fini dell invio delle domande secondo le modalità di cui ai primi due punti, l accesso al servizio SIA sul portale dell Istituto avviene con PIN Inps (o CNS, Carta Nazionale dei Servizi). Si ricordano le fasi previste per la richiesta ed il rilascio del PIN: il modulo Richiesta PIN individuale.pdf (allegato 1) andrà completato in ogni sua parte, firmato da ogni operatore richiedente e, per approvazione, dal Legale Rappresentate dell Ente o da un suo facente funzioni o dall Amministratore Utenze, se precedentemente nominato; ad ognuno di tali moduli andrà allegata la fotocopia del documento d identità dei relativi sottoscrittori; presentazione all Agenzia INPS di competenza della richiesta debitamente sottoscritta allegando copia dei documenti di identità; il funzionario INPS, dopo aver identificato il latore della richiesta, registrerà le informazioni presenti sui moduli di richiesta ed assegnerà ad ogni nominativo una busta chiusa numerata contenente il PIN; il funzionario INPS annoterà il nome dell operatore sulla relativa busta PIN assegnata e, nel consegnarle al richiedente, farà sottoscrivere per ricevuta i relativi moduli di richiesta; il latore della richiesta garantirà la consegna della busta chiusa contenente il PIN ad ogni rispettivo richiedente. Agli operatori che avessero già un PIN dispositivo per altre finalità non ne verrà assegnato uno nuovo, ma verrà esteso il profilo autorizzativo di quello già in possesso con l aggiunta della specifica autorizzazione. Al fine di agevolare l iter autorizzativo degli operatori già in possesso di un PIN dispositivo è possibile recapitare i moduli e i documenti sopra richiesti alla sede INPS di competenza anche via PEC (non con email ordinaria). La sede INPS provvederà ad estendere il profilo autorizzativo 4

degli operatori e a darne conferma all Ente richiedente. Non è possibile richiedere e attribuire nuovi PIN tramite PEC ma solo estendere il profilo di PIN già in possesso degli interessati. Il caso di richiesta di autorizzazione al servizio di una CNS ricade nella fattispecie di estensione di un PIN già in possesso dell operatore. L accesso tramite il sistema SGAte di ANCI avviene secondo le medesime modalità già previste per le domande di agevolazione per il bonus elettrico e gas. Il cittadino che ha presentato domanda potrà visualizzare lo stato della lavorazione accedendo con il PIN personale al portale Inps. Sarà infine reso disponibile a breve, per le strutture INPS, un servizio in ambiente intranet per la visualizzazione degli stati delle domande e degli esiti delle elaborazioni. 6) White list: aggiornato elenco paesi con scambio di informazioni Il Ministero dell Economia e delle finanze, con il DM 9 agosto 2016, ha ridisegnato in modo significativo la white list del DM 4 settembre 1996, recependo gli effetti del progressivo ampliarsi delle procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali che hanno caratterizzato l ultimo decennio. È stata, quindi, aggiornata la lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l Italia, in vigore dal 22 agosto 2016. Rispetto alla vecchia white list fanno il loro ingresso tra i Paesi ufficialmente designati quali collaborativi, solo per citare i principali, la Svizzera, Hong Kong, il Liechtenstein, la Moldova, la Nigeria, l Arabia Saudita, le Isole del Canale e Taiwan. Nella prima tabella viene riportato l elenco aggiornato di tutti i Paesi che consentono l adeguato scambio di informazioni. Mentre nella successiva tabella B vengono riepilogate le più importanti agevolazioni che interessano i redditi provenienti/destinati dai/ai Paesi inseriti nella White list. Tabella 1 Elenco aggiornato Paesi White list Albania Cina Ghana Kazakistan Oman Sud Africa Alderney Cipro Giappone Kirghizistan Paesi Bassi Svezia Algeria Colombia Gibilterra Kuwait Pakistan Svizzera Anguilla Congo (Repubblica del) Giordania Lettonia Polonia Tagikistan Arabia Saudita Corea del Sud Grecia Libano Portogallo Taiwan Argentina Costa d Avorio Groenlandia Liechtenstein Qatar Tanzania Armenia Costa Rica Guernsey Lituania Regno Unito Thailandia Aruba Croazia Herm Lussemburgo Repubblica Ceca Trinidad e Tobago Australia Curacao Hong Kong Macedonia Repubblica Slovacca Tunisia Austria Danimarca India Malaysia Romania Turchia Azerbaijan Ecuador Indonesia Malta San Marino Turkmenistan Bangladesh Egitto Irlanda Marocco Senegal Ucraina Belgio Emirati Arabi Uniti Islanda Mauritius Serbia Uganda Belize Estonia Isole di Man Messico Seychelles Ungheria Bermuda Etiopia Isole Cayman Moldova Singapore Uzbekistan Bielorussia Federazione Russa Isole Cook Montenegro Sint Maarten Venezuela Bosnia Erzegovina Filippine Isole Faroe Montserrat Siria Vietnam Brasile Finlandia Isole Turks e Caicos Mozambico Slovenia Zambia Bulgaria Francia Isole Vergini Britanniche Nigeria Spagna 5

Camerun Georgia Israele Norvegia Sri Lanka Canada Germania Jersey Nuova Zelanda Stati Uniti d America Tabella 2 Tipologia reddito Descrizione Redditi di capitale Nell ambito degli altri proventi finanziari, per il mutuo di titoli garantito, applicazione della ritenuta del 12,5% anziché del 26% Sui proventi da gestione di masse patrimoniali e investimenti, riduzione della quota di base imponibile da tassare Sui proventi da fondi di investimento collettivi, esclusione applicazione ritenuta Sui redditi da pronti contro termine e riporti, applicazione della ritenuta del 12,5% anziché del 26% Su interessi di obbligazioni emesse da Stati esteri, applicazione imposta sostitutiva al 12,5% anziché al 26% Sui proventi da fondi comuni di diritto estero, riduzione della quota di base imponibile da tassare al 48,08% Redditi diversi Sulla cessione di titoli non partecipativi, valute e metalli preziosi, esonero dall applicazione dell imposta sostitutiva Sulla cessione di partecipazioni da parte di non residenti, irrilevanza reddituale Sulle altre rendite finanziarie da impiego di capitali in Italia da parte di non residenti, irrilevanza reddituale IRES Agevolazioni per il calcolo dell ACE In ambito di consolidato fiscale, possibilità di ricoprire il ruolo di consolidante da parte di società non residente Agevolazioni riconosciute in casi di trasferimento della residenza in Italia Monitoraggio fiscale Compilazione quadro RW agevolata con semplice indicazione del valore complessivo delle partecipazioni detenute 7) Cambio appalto e rapporti di lavoro nella Legge europea 2015-2016 La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 11/2016, ha esaminato le ultime novità relative ai rapporti di lavoro in caso di cambio di appalto. Il documento si è soffermata in particolare sulle novità previste dalla legge 7 luglio 2016, n. 122, cd. Legge europea. Le disposizioni, in vigore dal 23 luglio scorso, hanno riformato la legge Biagi nella parte relativa ai trasferimenti d azienda, introducendo novità in materia di c.d. «cambio appalto», quando cioè si verifica la successione di un imprenditore ad un altro nella gestione, con propria organizzazione, di uno specifico servizio in affidamento. Le modifiche sono state rese necessarie dall intervento della Commissione dell Unione Europea, la quale ha segnalato al Governo italiano che le precedenti disposizioni non erano conformi con la Direttiva comunitaria in materia. Le nuove regole sono in vigore dal 23 luglio 2016 e ritoccano il c.d. cambio appalto : La successione di un imprenditore ad un altro nella gestione, con propria organizzazione, di uno specifico servizio in affidamento. In tal caso, se c è continuità tra la struttura organizzativa e operativa di chi subentra e di chi lascia, la successione tra vecchio e nuovo appaltatore configura un trasferimento d azienda. 8) Spese di ristrutturazione deducibili anche per il conduttore 6

I costi di ristrutturazione della sede aziendale sono deducibili anche se l immobile non è condotto dal proprietario. E non solo: sono irrilevanti gli accordi con il proprietario. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l ordinanza 17421 del 30 agosto 2016. Sbaglia, quindi, la CTR a negare il beneficio al locatore/comodatario. Secondo la Corte, ai fini della detrazione dell Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, il contribuente può portare in detrazione l imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell immobile destinato all esercizio dell attività d impresa anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti. Dunque, cosi come precisato dalla Cassazione (anche con la sentenza 13327/2011) il conduttore può dedurre le spese di ristrutturazione. Difatti, le spese di ristrutturazione dell immobile in cui si esercita l attività d impresa sono deducibili dal soggetto che le ha effettivamente sostenute, anche se si tratta del conduttore e non del proprietario. 9) L attività di somministrazione può essere riconosciuta al socio accomandante di una S.a.s. esercente L attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere riconosciuta al socio accomandante di una S.a.s.. Come è noto, nella S.a.s. il socio accomandante (risponde nei limiti del capitale versato) è un cd. socio di utili che non lavora nella società, tant è che non si deve iscrivere nel gestione commercianti Inps. Questo a differenza del socio accomandatario (risponde illimitatamente) che amministra l azienda e quindi svolge la propria attività nella sede. In genere è il socio accomandatario che chiede (o detiene) tutte le autorizzazioni del caso. Ma nel caso di specie si assiste ad una particolarità, infatti il Ministero dello sviluppo economico con la risoluzione 138792/2016 ammette che l attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere riconosciuta al socio accomodante di una S.a.s.., ma a condizione che il socio accomandante risulti iscritto all Inps e quindi paghi la relativa contribuzione. Magari assunto come dipendente della Sas. 10) Cessioni gratuite di alimenti e farmaci: niente comunicazione al fisco per i beni di modico valore Cessioni gratuite di alimenti e farmaci, al via l obbligo di comunicazione alle Entrate, che, però può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione Le cessioni gratuite di derrate alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale (previste dall art. 10, co. 1, D.P.R. n. 633/1972), devono essere provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell Amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della Guardia di Finanza competenti. Lo prevede la Legge n. 166 del 19 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, contenente le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. La suddetta comunicazione deve recare l indicazione della data, dell ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell ammontare complessivo, calcolato sulla 7

base dell ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, comprese le derrate alimentari. La comunicazione, inoltre, deve pervenire ai suindicati uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Ricorre, invece, l esonero dall obbligo di comunicazione per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili. Vincenzo D Andò Copyright 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l 8