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Prot. n. /AM/gp Arzignano, 21 dicembre 2015 OGGETTO: Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell atmosfera. IL SINDACO Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza Premesso che: - il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; - il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; - studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica; - nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (PRTRA), i Comuni dovranno continuare ad adottare le misure emergenziali (c.d. azioni dirette), al fine di contenere i valori delle polveri PM10 presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali; - il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla il 13/11/2015 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera P.R.T.R.A., l adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell atmosfera; Visti: - gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento; - Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con delibera del Consiglio Regionale dell 11 novembre 2004, entrato in vigore il 2 dicembre 2004 a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; in particolare le Azioni dirette elencate al cap. 6 p. 1.1 (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed al cap. 6, p. 1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA); - la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Arzignano è inserito nella zona IT0511 1

Agglomerato Vicenza, unitamente ai comuni di Vicenza, Longare, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Dueville, Caldogno, Costabissara, Monteviale, Creazzo, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Chiampo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Brendola, Sarego, Lonigo; - Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10); - la delibera di Giunta Comunale 15 gennaio 2014, n 10, con la quale è stato approvato il Piano d Azione del Comune di Arzignano per l anno 2014, in ottemperanza al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera e degli indirizzi provinciali sopra citati; - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28/12/2012 recante Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale, del Rapporto Ambientale sintesi non tecnica. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 155/2010 e relativi allegati; - il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192, in particolare l art. 5 comma 1; - L art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e successive modificazioni e integrazioni; - L art. 50 comma 10, e l art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Considerato che: - dalla relazione di ARPAV allegata al verbale del TTZ e dai dati emersi negli ultimi giorni dal sito istituzionale di ARPAV emerge una situazione di qualità dell'aria scarsa e pessima; - le attuali generali prospettive, anche meteorologiche con previsioni nella realtà vicentina di persistente alta pressione; - le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico urbano; - come descritto nell Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all inquinamento atmosferico urbano; - per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento; Valutati : 2

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 13/11/2015 e le linee guida provinciali anticipate in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi, in forma cogente e/o volontaria, in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dall analisi delle iniziative in corso presso la Regione Veneto e dalle considerazioni tratte dal Gruppo di Lavoro provinciale; - il D.M. Sanità 5 Settembre 1994; - gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; Ritenuto pertanto opportuno, in detta fase, l apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona; Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali: a tutta la Cittadinanza: ORDINA 1. il divieto di combustione (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie; 2. il divieto di utilizzare camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantisca un rendimento energetico maggiore o uguale al 63% ed un valore di emissione di monossido di carbonio (CO) v 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O2) del 13% riferito a gas secchi a 0 C e a 1,014 bar (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore; 3. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue: a) 19 C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20 C per tutti gli altri edifici; 4. il divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a gasolio e classificati Euro 0 ed Euro 1 e di ciclomotori a due tempi non catalizzati Euro 0, almeno nei seguenti orari: 9-12 e 15-18 e nell area del territorio comunale individuata nella planimetria di cui all allegato A e delimitata da: Via Spalato porzione (da incrocio Via Trento a incrocio Via Fiume), Via Zara porzione (da incrocio Via Trento a incrocio Via Fiume), Via Cappuccini porzione (da incrocio Via B.Meneghini a incrocio Via Fiume), Via Rovereto, Via Vittorio Veneto, Via Redipuglia, Via Isonzo, Via Piave, Via Trento porzione (da incrocio Via dei Mille a incrocio Via Trieste), Via B. Meneghini, Via Custoza, Via Stadio, Via Solferino, Via S. Martino, Via Sorio, Via Pagani, Via Lepanto, Via della Crocetta, Via Roggia, C.so G. Matteotti, Largo Bonazzi, Via Trieste, Via Giuriolo, Via G. Bonazzi, Via Asilo Bonazzi, C.so Garibaldi, Galleria Garibaldi, Galleria Perazzolo, Piazza Libertà, Piazza Marconi, Campo Marzio, Via C. Lovato, Via Grifo, Via Rizzetti, Via XXV Aprile, Via Cavour, Via A. Papa, Via Lamarmora, Largo Marchi, C.so Mazzini, Via Cazzavillan, Via Dal Molin, Via Corridoni, Piazza Beltrame; 5. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello. INVITA a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l automobile in ambito urbano e a privilegiare l uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l alimentazione dei propri veicoli 3

ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).; b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione; c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. ESCLUSIONI: sono esclusi dal punto 3 del presente provvedimento, le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, gli ambulatori medici, le scuole per l infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, gli anziani a partire da 65 anni di età e i bambini fino all'età di 5 anni; sono esclusi dal punto 4 del presente provvedimento: - veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; - veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; - veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all art. 57 del d.lgs. 285/92; - motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; - veicoli di pronto soccorso sanitario; - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; - autovetture targate CD e CC; - veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza (esempio reti gas, elettriche, ascensori ecc.); -veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; 4

- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; - veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; - veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; - veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica o autocertificazione; - veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; - veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; - veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell art. 116 del Decreto legislativo 285/1992; - veicoli classificati come macchine agricole ex d. lgs 285/1992. AVVERTE - che il presente provvedimento potrà essere modificato o revocato a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche, della valutazione dei livelli di concentrazione degli inquinanti rilevati durante il periodo di limitazione della circolazione stradale o al verificarsi di particolari situazioni di emergenza, ovvero a seguito di eventuali nuove disposizioni regionali; - che, qualora si determinasse una situazione acuta di inquinamento atmosferico, saranno introdotte ulteriori misure restrittive ritenute adeguate per fronteggiare la specifica circostanza. SANZIONI La violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce reato ai sensi dell'art. 650 codice penale: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. Che il presente provvedimento venga notificato a: - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione, nel sito web del Comune di Arzignano, attraverso la diffusione di volantini informativi, nonché con ogni altro mezzo pubblicitario; Che il presente provvedimento venga trasmesso a: Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE; USL5 competente per territorio; ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza; Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza; Comando dei Carabinieri di Arzignano; 5

ai comuni di Vicenza, Longare, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Dueville, Caldogno, Costabissara, Monteviale, Creazzo, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Chiampo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Brendola, Sarego, Lonigo, Trissino, Gambellara, agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI; INFORMA CHE - contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio; - l ufficio competente del procedimento è il Servizio Gestione Rifiuti, Tutela territorio, Ambiente e Paesaggio dell Area Economico Finanziaria; - il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio, Arch. Giovanni PANAGIN; - è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi presso l ufficio competente, situato nella sede municipale, in Piazza Libertà 12. IL SINDACO dott. Giorgio Gentilin 6

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