Comune di Fornovo di Taro



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Transcript:

Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n. 102 del 29/12/2014 OGGETTO MONTAGNA 2000 SPA - APPROVAZIONE AFFITTO DI RAMO D AZIENDA AMBIENTE. L anno Duemilaquattordici addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. Sono intervenuti i Signori: GRENTI EMANUELA Sindaco PRESENTE VALENTI PAOLO Vice Sindaco PRESENTE VENTURINI ALICE Consigliere ASSENTE MAINI CONSUELO Consigliere PRESENTE CORSI WALTER Consigliere PRESENTE OPPICI CARLO Consigliere PRESENTE DE LIDDO MARCELLO Consigliere ASSENTE VALENTINI DANIELE Consigliere PRESENTE GARDELLI MARIA TERESA Consigliere PRESENTE BELLI ANDREA Consigliere PRESENTE PORCARI MARCO Consigliere PRESENTE IASONI SILVIA Consigliere PRESENTE CAVALIERI ARIANNA Consigliere PRESENTE Totale Presenti 11 Totale Assenti 2 Assiste all adunanza il Sig. STEFANINI MARIA. in qualità di Segretario Generale. Il Signor GRENTI EMANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l assemblea a discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. IL SEGRETARIO GENERALE STEFANINI MARIA Pagina 1

In proseguimento di seduta Consiglieri presenti, compreso il SINDACO, n. 11 (undici); Assenti n. 2 (due); Scrutatori nominati: Maini, Porcari, Valentini IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATE le deliberazioni di CC: *n. 83 del 08/11/2007 con la quale si disponeva la trasformazione in soggetto a totale partecipazione pubblica della s.p.a. Montagna 2000 allo scopo di renderla adeguata a quanto richiesto dall'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18.8.00 n.267 in materia di gestione in house dei servizi pubblici, come forma alternativa rispetto alla concessione a privati; *n.72 del 29/11/2011 con cui si è stabilito di assumere ai sensi e per gli effetti di cui al c. 4 art. 4 del DL 138/2011 la delibera quadro in materia di gestione del Servizio di Gestione dei Rifiuti e di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi alla Società a totale partecipazione pubblica Montagna 2000 Spa; VISTO l indirizzo formulato con le delibere più sopracitate, al cui contenuto si rimanda per una analisi puntuale delle modalità di gestione del servizio; VISTA la competenza in ordine agli affidamenti del servizio di igiene urbana in capo all Autorità Regionale Atersir istituita con Legge Regione 23 del 23/12/2011; ATTESO che l affidamento della gestione del servizio di igiene urbana a Montagna 2000 SpA si configura quale affidamento di natura transitoria che decadrà automaticamente al momento dell affidamento del servizio da parte di Atersir per il sub-ambito di riferimento; CONSIDERATA la relazione presentata dall Amministratore Unico di Montagna 2000 SpA alla Commissione Intercomunale di Controllo ex art. 21 lett. d) dello Statuto dalla quale si evince che stante la condizione di difficoltà economica e finanziaria in cui versa la società Montagna 2000 si rende necessario ai fini di garantire l esercizio del servizio di igiene urbana verificare la possibilità per la società di coinvolgere soggetti privati in possesso delle necessarie competenze tecniche al fine di abbattere i costi di mantenimento della società stessa che sono principalmente determinati: dalla dimensione dell ambito di intervento non sufficientemente ampio da garantire la minimizzazione dei costi medi -; dalla tariffa non sufficiente a coprire i costi fissi ed operativi ; dai tempi di pagamento del servizio da parte delle singole amministrazioni comunali che espongono la società all utilizzo di strumenti di debito al fine di coprire i costi; RITENUTA coerente l analisi effettuata dall Amministratore Unico di Montagna 2000 SpA circa le modalità di coinvolgimento dei privati ammesse in base alla quale si individua nell affitto di ramo d azienda una modalità operativa coerente con gli obiettivi e le modalità gestionali della società; Pagina 2

CONSIDERATO che l affitto di ramo d azienda, contrariamente alla cessione di quote o alla fusione per incorporazione, in nessun modo pregiudica il controllo che gli enti esercitano sulla società dal momento che: l affitto di ramo d azienda è attività prevista esplicitamente nello statuto della società art. 14 lett. g); tale attività non rappresenta un ampio potere gestionale in capo all organo esecutivo esercitabile autonomamente e senza necessità di autorizzazione preventiva da parte del soggetto pubblico di riferimento poiché, al contrario, lo Statuto di Montagna 2000 attribuisce la competenza su tale decisione all assemblea ordinaria dei soci; il ramo affittato non prevede in alcun modo la cessione seppur temporanea della titolarità del servizio al soggetto affittuario ma assegna esclusivamente la operatività di parte del servizio pertanto non si dà luogo ad una limitazione dei meccanismi di controllo degli enti soci sulla società che restano al contrario invariati e si estendono al ramo affittato. Pertanto considerato di conseguenza che l affitto di ramo d azienda non rappresenti una ampliamento della vocazione commerciale della società infatti una vocazione commerciale della società incoerente rispetto alla caratteristica di società in house che sarebbe presente soltanto qualora la decisione di procedere con l affitto fosse stata maturata senza coinvolgimento dei soci, e ancora fosse venuta meno la capacità dei soci di controllare in modo analogo la società, non si cede la titolarità del servizio ed infine l affitto è circoscritto attraverso l introduzione di una clausola di salvaguardia che prevede la decadenza automatica al momento dell affidamento dei servizi di gestione rifiuti urbani da parte di Atersir; VISTA la relazione ed il materiale predisposto e consegnato dall Amministratore Unico in sede di commissione intercomunale di controllo del 03/12/2014 dalla quale si evince l opportunità, in termini di efficacia, efficienza ed economicità di procedere con l affitto del ramo di gestione del servizio ambiente (raccolta rifiuti) ; RITENUTO di interesse pubblico garantire sul territorio una efficace, efficiente ed economica gestione del servizio di igiene urbana che garantisca alla collettività l espletamento del servizio senza ulteriori aggravi economici; RITENUTO che tale affitto di ramo d azienda non configura in alcun modo una modificazione sostanziale della compagine societaria di Montagna 2000 SpA trattandosi più propriamente di una mera modalità gestionale ed organizzativa interna che non incide né sulla natura giuridica nè sulla configurazione o sulle capacità della società; ATTESO che Montagna 2000 SpA procederà all identificazione del soggetto affittuario attraverso l attivazione di una procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs 163/2006 e s.m.i., mantenendo in capo a Montagna 2000 la funzione di verifica dei flussi dei rifiuti anche per flussi separati nonché di rendicontazione agli enti soci ed agli enti preposti VISTO l art. 42 secondo comma lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000; UDITI i seguenti interventi: - Il Sindaco illustra la struttura societaria di Montagna 2000 di cui fanno parte 15 comuni. Ricorda che essendo il bacino di utenza non molto grande non si sono verificate le economie di scale previste ed ipotizzate, pertanto il gruppo dirigente ha proposto la soluzione di cedere affittando un ramo di azienda, al fine di limitare le perdite. Comunica che con la presente delibera viene data delega al Sindaco a rappresentare il comune in Assemblea nel mese di gennaio. Pagina 3

- Il consigliere Oppici sottolinea che questa scelta non risolverà il problema, ma almeno limiterà l andamento dei debiti. Si stupisce che il gruppo di minoranza non eccepisca come problema la situazione di Montagna 2000, mentre insista molto sulla situazione della società Enfor. - Il consigliere Belli ricorda che la società Montagna 2000 ogni anno versa 30.000,00 a Monte Bosso per debiti pregressi. - Il Sindaco pone in votazione il punto, ricordando l importanza e l urgenza di questa operazione per la società Montagna 2000. RITENUTO di non acquisire i pareri di cui all art.49 del TUEL, trattandosi di atto di mero indirizzo; CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni in premessa richiamate, il Sindaco a partecipare all Assemblea di Montagna 2000 approvando l affitto di ramo d azienda del servizio di igiene urbana alle condizioni tutte presenti nei documenti depositati da Montagna 2000 SpA. 2. Di impegnare la società Montagna 2000 SpA ad inviare gli atti di cui sopra ad ATERSIR al fine di ottenere una presa d atto dell organismo sovraordinati. Inoltre, CON SEPARATA VOTAZIONE avente il seguente esito: - CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; D E L I B E R A 3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. Pagina 4

Letto, confermato e sottoscritto Il Segretario Comunale STEFANINI MARIA Il Presidente GRENTI EMANUELA Pagina 5