ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.



Documenti analoghi
ordina: Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

ORDINANZA SULLA CUSTODIA DEI CANI

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI E TASSA ANNUALE

Ordinanza municipale Custodia dei cani

Ordinanza municipale concernente i cani (Ris. mun. 167 del 7 aprile 2014)

ORDINANZA MUNICIPALE sulla custodia dei cani e tassa annuale Ris. Mun

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI (risoluzione municipale no. 889 del 5 maggio 2014 ) ordina:

Ordinanza per i possessori di cani

Comune di Lavizzara O R D I N A N Z A M U N I C I P A L E S U L L A C U S T O D I A D E I C A N I

Ordinanza per i possessori di cani

Ordinanza Municipale sulla custodia dei cani

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Ordinanza municipale

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Ordinanza municipale sui cani

SULLA CUSTODIA DEI CANI EDIZIONE RD.028

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la custodia dei cani e l igiene delle aree pubbliche del Comune di Breggia Ris. Mun.:

ORDINANZA MUNICIPALE

Ordinanza municipale sulla custodia dei cani

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

O R D I N A N Z A M U N I C I P A L E concernente i cani

ORDINANZA MUNICIPALE N 03/2012 SULLA CUSTODIA DEI CANI

ORDINANZA MUNICIPALE sulla custodia dei cani (del )

Comune di Manno. TITOLO I - Disposizioni generali. 14 maggio 2014 ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CUSTODIA DEI CANI. Il Municipio di Manno,

Ordinanza municipale per la tenuta dei cani sul territorio del Comune di Lumino Risoluzione municipale no dell 11 agosto 2014


ORDINANZA MUNICIPALE sulla detenzione di animali

Ordinanza municipale

ordina: occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

COMUNE DI CAPRIASCA Municipio Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

Ordinanza municipale concernente i cani (Ris. mun. 167 del 7 aprile 2014)

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

COMUNE DI CASLANO. ORDINANZA MUNICIPALE sui cani del 19 maggio Il Municipio di Caslano, richiamate le disposizioni: Ordina:

Ordinanza municipale sui cani

Comune di Cugnasco-Gerra

O R D I N A N Z A M U N I C I P A L E concernente i cani

Regolamento sui cani (dell 11 febbraio 2009)

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Regolamento sui cani (dell 11 febbraio 2009)

Legge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto

Comune di Castaneda. Cantone dei Grigioni REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE

COMUNE DI BONARCADO. Provincia di Oristano Corso Italia, Tel Fax ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 26/09/2017 IL SINDACO

Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009

COMUNE DI CASTELLO TESINO REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DETENZIONE DI CANI NEL COMUNE DI CASTELLO TESINO

Comune di Lostallo REGOLAMENTO DI BASSA POLIZIA. Regolamento di bassa polizia Pagina 1 di 7

ORDINANZA No. 2/2010 LA TENUTA DEI CANI

COMUNE DI SCURELLE Provincia di Trento REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI NEL COMUNE DI SCURELLE

Ordinanza n 34/07 del 27 Luglio OGGETTO: disposizioni per la detenzione e la custodia dei cani aggressivi e non.

ORDINANZA LA TENUTA DEI CANI

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE (DEL 1 GENNAIO 2014)

Ordinanza municipale Concernente l uso dei parchi pubblici, parchi scolastici e campi da gioco

COMUNE DI ANDEZENO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BORGO CHIESE REGOLAMENTO

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento in materia ambientale

UR NUTIZIARI D ARANN CONTATTI: Fax: 091/ ORARI SPORTELLO CANCELLERIA:

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLA GIURISDIZIONE DI MASSAGNO

REGOLAMENTO SULLA DETENZIONE E MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE

COMUNE DI SAN LORENZO IN BANALE. Norme per la detenzione e circolazione di animali

REGOLAMENTO UTILIZZO DEL PARCO GIOCHI AI CASTEGN MONTEGGIO

Ordinanza concernente gli esercizi pubblici

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELL AREA DI SGAMBATURA PER CANI

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI

Ordinanza sulle epizoozie

COMUNE DI GALLIATE PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA MUNICIPALE

Comune di Collina d Oro OM Regolamentazione parcheggi comunali

ORDINANZA SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

ORDINANZA D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2019

Comune di Albissola Marina Provincia di Savona. Regolamento Comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche e private.

ORDINANZA MUNICIPALE SUL MANTENIMENTO DELLA QUIETE PUBBLICA

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI. Titolo II Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

L Assessore all Ambiente Silvia Tarabugi

ORDINANZA MUNICIPALE concernente gli esercizi pubblici Ris. Mun ,

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALL AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE NELLE ZONE BLU. (del 12 giugno 2012)

Ordinanza sulle epizoozie

PARCHI, GIARDINI O VERDE PUBBLICO

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO (PRIMO E SECONDO LIVELLO)

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

ordina: Sono fatte salve le disposizioni edilizie applicabili ad ogni impianto che costituisce pure una costruzione.

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REFEZIONE PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

L Assessore all Ambiente Silvia Tarabugi

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE PEDONALI DEL CENTRO COMUNE. (del )

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE AL PUBBLICO

2.25 COMUNE DI MORCOTE. ORDINANZA MUNICIPALE concernente la gestione dell area ricreativa dell Autosilo di Garavello

Ordinanza sulle epizoozie

Comune di Balerna. IL CONSIGLIO COMUNALE DI BALERNA, richiamati:

ORDINANZA RIGUARDANTE LA VIDEOSORVEGLIANZA (1-2008)

COMUNE DI BRUSINO ARSIZIO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA E DISTRUZIONE RIFIUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO, L USO E LA GESTIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura

COMUNE DI CISERANO REGOLAMENTO MODALITA DI UTILIZZO DELL AREA DOG PARK

COMUNE DI MASSAGNO. Art. 1 Principio per la concessione

Transcript:

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI E TASSA ANNUALE Il Municipio di Porza, richiamati, - la Legge sui cani del 9.0.008 e relativo Regolamento dell.0.009; - l articolo 07, 9 LOC e,, RALOC e 89 RC; ordina: Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune. Responsabilità Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni. Quale detentore s intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell animale la copertura deve essere estesa anche al detentore. Identificazione I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Corsi Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni. 5 Autorizzazione La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione. L autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita. Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge. 6 Struttura di detenzione Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati. 7 Cani pericolosi Definizione e obblighi Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull area pubblica, quanto sull area privata aperta al pubblico transito. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all Ufficio del Veterinario cantonale. Ordinanza municipale sulla custodia dei cani Pagina di 6

8 Fuga Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali. 9 Disposizioni generali È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali. Il Municipio può proibire in ogni tempo l accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l impiego nel loro specifico ramo di utilità. 0 Aree di svago e di sfogo Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l animale non possa nuocere a persone o ad altri animali. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio. Ordinanza municipale sulla custodia dei cani Pagina di 6

Norme igenico-sanitarie Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario. Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti. Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito. Quiete pubblica I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Gli stessi dovranno pertanto essere custoditi nelle immediate vicinanze dell abitazione di ogni singolo proprietario o detentore. Restano riservate le disposizioni dell Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti Cani incustoditi I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l avvio della corrispondente procedura contravvenzionale. Morte dell animale In caso di morte dell animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all Ordinanza federale concernente l eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l obbligo di consegnare la carcassa dell animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato. La morte dell animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati(ANIS) entro 0 giorni dalla stessa. Ordinanza municipale sulla custodia dei cani Pagina di 6

5 Sanzioni Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr.0'000.--. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti: - inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS); - mancata frequenza ai corsi prescritti; - la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta; - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio; - la fuga del cane; - il mancato uso del rispetto dell obbligo della museruola; - la mancata raccolta degli escrementi; - il disturbo della quiete; - la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago; - l accesso alle aree vietate. L importo minimo della multa per le infrazioni indicate in precedenza è stabilito in fr.50.--. Riservata l applicazione di cui al cpv., la procedura è disciplinata dagli articoli 5 e seguenti LOC. 6 Tassa annuale I proprietari di cani di età superiore ai mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale. La tassa è stabilita dal Comune di residenza del proprietario del cane, (art. cpvv., e Legge sui cani) e, l importo annuale è stato fissato in fr. 00. per animale (cane). Nel caso specifico potrà essere applicato il pro-rata. Per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all anagrafe canina secondo l Ordinanza federale sulle epizoozie. L aggiornamento dei dati è compito dei proprietari o detentori di cani. Il Comune di residenza è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare al Cantone fr.5. della stessa. Il Consiglio di Stato può prevedere eccezioni al pagamento della tassa. 7 Disposizioni finali Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia. 8 Disposizioni abrogative È abrogata l Ordinanza Municipale sui cani del gennaio 0. Ordinanza municipale sulla custodia dei cani Pagina 5 di 6

9 Pubblicazione - Entrata in vigore La presente Ordinanza, pubblicata agli albi comunali a norma dell art.9 LOC dal maggio al 0 giugno 0, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato ai sensi dell art. 08 LOC, entra in vigore il luglio 0. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: F.Citterio Il Segretario: W.De Vecchi Adottata dal Municipio con risoluzione no.6/ del 9 maggio 0. La presente Ordinanza è stata modificata con l aggiunta di un nuovo articolo (6) Tassa annuale secondo i disposti della norma dell art. della Legge sui cani. 698 Porza, 0 maggio 0 Ordinanza municipale sulla custodia dei cani Pagina 6 di 6