COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO



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(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 15.11.2006 COM(2006)710 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (presentata dalla Commissione) IT IT

RELAZIONE 1. Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1718 (2006) in cui condannava il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea del Nord, in appresso "Corea del Nord". Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare le seguenti misure restrittive nei confronti della Corea del Nord: a) un divieto sulle esportazioni di merci e tecnologie sensibili che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa e sulla fornitura dei servizi connessi; b) un divieto sull'approvvigionamento di merci e tecnologie sensibili dalla Corea del Nord; c) un divieto sulle esportazioni di articoli di lusso; d) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi; e) restrizioni all'ammissione delle persone responsabili delle politiche della Corea del Nord in relazione ai suoi programmi connessi al nucleare, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa e dei loro familiari. Gli elenchi degli articoli, persone, entità e organismi oggetto delle misure restrittive saranno compilati dalle Nazioni Unite, ad eccezione degli articoli di lusso. 2. Al fine di applicare la risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio sta preparando la posizione comune 2006/ /PESC, che prevede un azione della Comunità onde attuare determinate misure restrittive. 3. Le misure restrittive riguardanti le merci e le tecnologie sensibili, gli articoli di lusso e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rientrano nell ambito di applicazione del trattato, e pertanto non possono essere applicate adeguatamente sulla base della legislazione comunitaria vigente. 4. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni all'ammissione sulla base della legislazione vigente, tra cui il regolamento (CE) n. 539/2001 in cui figurano l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. 5. La Commissione propone pertanto di applicare, mediante un nuovo regolamento del Consiglio, tutte le misure restrittive specificate nella risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tranne le restrizioni all'ammissione. IT 2 IT

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2006//PESC del novembre 2006 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea 1, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condannava il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea del Nord, in appresso "Corea del Nord". Avendo stabilito che esiste una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono applicare un certo numero di misure. (2) La posizione comune 2006/ /PESC prevede l'applicazione delle misure restrittive stabilite nella risoluzione 1718 (2006), in particolare un divieto sulle esportazioni di merci e tecnologie sensibili che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa e sulla fornitura dei servizi connessi, un divieto sull'approvvigionamento di merci e tecnologie sensibili dalla Corea del Nord, un divieto sulle esportazioni di articoli di lusso e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi. (3) Poiché tali misure rientrano nell ambito del trattato, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. (4) Per quanto riguarda le esportazioni dalla e le importazioni nella Corea del Nord, il presente regolamento deroga alla legislazione vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei e sulle importazioni dai paesi terzi, in particolare il regolamento 1 GU L [ ] del [ ].11.2006, pag. [ ]. IT 3 IT

(CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso 2. (5) È opportuno specificare la procedura da seguire per far approvare le esportazioni di merci e tecnologie sensibili e la fornitura della relativa assistenza tecnica. (6) Per motivi di opportunità, la Commissione deve essere autorizzata a pubblicare l'elenco delle merci e tecnologie sensibili che sarà adottato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 3. (7) La Commissione deve inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco degli articoli di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sugli articoli di lusso, o per tutelare gli interessi della Comunità, tenendo conto degli elenchi di articoli di lusso compilati da altre giurisdizioni. (8) Per motivi di opportunità, la Commissione deve essere autorizzata anche a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati. (9) Gli Stati membri devono fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere adeguate, efficaci e dissuasive. (10) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1. per comitato per le sanzioni s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 2. per "Corea del Nord" s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea; 3. per "assistenza tecnica" si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o 2 3 GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1). GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26). IT 4 IT

servizi di consulenza. La definizione di "assistenza tecnica" comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza; 4. per "fondi" si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro: (c) (d) (e) (f) (g) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi; titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi; gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività; il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari; le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci; i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie; 5. per congelamento di fondi si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; 6. per risorse economiche si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; 7. per congelamento delle risorse economiche si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche; 8. per territorio della Comunità si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite. 1. È vietato: Articolo 2 vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le merci e tecnologie sensibili, compreso il software, elencate nell'allegato I, anche non originarie della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord, o a qualsiasi IT 5 IT

missione diplomatica della Corea del Nord, a prescindere dal luogo in cui è ubicata; partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a). 2. L'allegato I comprende: carri da combattimento, veicoli da combattimento corazzati, artiglierie di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d attacco, navi da guerra, missili e sistemi missilistici come definiti per l'inserimento nel registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite, (c) materiale o articoli connessi alle merci di cui alla lettera a), compresi pezzi di ricambio e software, determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tutti gli altri articoli, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, compreso il software, che possano contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ai missili balistici e ad altre armi di distruzione di massa, determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3. È vietato acquistare, importare o trasportare le merci e tecnologie sensibili elencate nell'allegato I se sono originarie della Corea del Nord o se risulta che sono state presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della Corea del Nord. 4. Il paragrafo 3 non si applica ai servizi di trasporto stradale prestati nel territorio della Corea del Nord. È vietato: Articolo 3 (c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa alle merci e alle tecnologie sensibili elencate nell'allegato I nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all uso dei beni elencati nell'allegato I a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord, o a qualsiasi missione diplomatica della Corea del Nord, a prescindere dal luogo in cui è ubicata; fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle merci e alle tecnologie sensibili elencate nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle merci o delle tecnologie suddette o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord, o a qualsiasi missione diplomatica della Corea del Nord, a prescindere dal luogo in cui è ubicata; partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). IT 6 IT

Articolo 4 1. Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 3, lettera a), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti di uno Stato membro elencate nell'allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di autorizzazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2. L'autorità competente in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di autorizzazione presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a norma del paragrafo 1. 3. Le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la fornitura di assistenza tecnica purché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato la richiesta di autorizzazione specifica. È vietato: Articolo 5 vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord, o a qualsiasi missione diplomatica della Corea del Nord, a prescindere dal luogo in cui è ubicata; partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a). Articolo 6 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi di cui il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbiano accertato: che sono coinvolti in programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici o che forniscono sostegno a tali programmi, oppure che agiscono per conto o sotto la direzione delle persone, delle entità o degli organismi suddetti. 2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV. 3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. IT 7 IT

Articolo 7 1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell'allegato III e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; (c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, a condizione che lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e che il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. 2. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest ultimo l'abbia approvata. 3. L'autorità competente in questione informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2. Articolo 8 In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che: (c) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 14 ottobre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV; IT 8 IT

(d) (e) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni. Articolo 9 1. L articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni. 2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti legati a tali conti, a condizione che gli eventuali interessi e profitti siano congelati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 10 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato IV in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione; collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. 3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. Articolo 11 Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza. IT 9 IT

Articolo 12 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. La Commissione è autorizzata a: Articolo 13 (c) (d) modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio; modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; modificare l'allegato III onde perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni e degli elenchi compilati da altre giurisdizioni, o ad aggiungere, se necessario e opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio; modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Articolo 14 1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme, e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento si applica: Articolo 15 (c) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all interno o all esterno del territorio della Comunità; IT 10 IT

(d) (e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all interno della Comunità. Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente IT 11 IT

A. Beni ALLEGATO I Beni e tecnologie di cui all'articolo 2 1. Carri da combattimento (MBT - Main Battle Tank), vale a dire veicoli da combattimento corazzati, semoventi, su ruote o su cingoli, caratterizzati da un elevata mobilità su terreni d ogni tipo e da un alto livello di autoprotezione, aventi un peso minimo a vuoto di almeno 16,5 tonnellate metriche, muniti di un armamento principale costituito da un cannone del calibro di almeno 75 millimetri azionato dall equipaggio e caratterizzato da un elevata velocità alla bocca. 2. Veicoli da combattimento corazzati, vale a dire veicoli corazzati, semoventi, su ruote o su cingoli, dotati di corazzatura protettiva e capaci di affrontare terreni d ogni tipo, che a) sono progettati ed attrezzati per trasportare una squadra di quattro o più soldati di fanteria, oppure b) sono muniti di un arma che ne costituisce parte integrante o componente organica avente un calibro di 20 millimetri ovvero consistente in un lanciamissili anticarro. 3. Artiglierie di grosso calibro, vale a dire cannoni, obici, pezzi d artiglieria che combinino le caratteristiche di un cannone e di un obice, mortai e lanciarazzi multipli, capaci d impegnare bersagli di terra o comunque di superficie con un fuoco soprattutto indiretto, aventi calibro di almeno 75 millimetri. 4. Aerei da combattimento, vale a dire velivoli ad ala fissa o a geometria variabile, armati ed attrezzati per impegnare bersagli mediante missili teleguidati, razzi, bombe, mitragliatrici, cannoni, lanciagranate o altri sistemi d arma. 5. Elicotteri d attacco, vale a dire velivoli ad ala rotante equipaggiati per impiegare armi teleguidate aria-terra in funzione anticarro o armi aria-aria e dotati di sistemi integrati per l acquisizione dei bersagli ed il comando del tiro di dette armi. 6. Navi da guerra, vale a dire unità di superficie o sottomarini aventi un dislocamento standard di 500 tonnellate metriche o più, armate od attrezzate per impieghi militari. 7. Missili o sistemi missilistici, vale a dire: a) razzi guidati o no, missili balistici o di crociera capaci di portare una testa in guerra o un arma di altro tipo su una distanza 25 chilometri almeno; b) mezzi progettati o modificati specificamente per consentire il lancio dei razzi o missili di cui sopra, se ed in quanto esulino dall ambito delle precedenti categorie da 1 a 6, e c) sistemi portatili di difesa antiarea (MANPADS - MAN-Portable Air Defence Systems) (da completare a tempo debito) B. Tecnologie (da completare a tempo debito) IT 12 IT

ALLEGATO II Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7, 8 e 10 (da completare a cura degli Stati membri) BELGIO REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA ESTONIA GRECIA SPAGNA FRANCIA IRLANDA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO UNGHERIA MALTA PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA IT 13 IT

SVEZIA REGNO UNITO Indirizzo per le comunicazioni alla Commissione europea: Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85, 299 11 76 Fax: (32 2) 299 08 73 ALLEGATO III Articoli di lusso di cui all'articolo 5 Nota: l'elenco è provvisorio, perché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha ancora pubblicato né la definizione né l'elenco degli articoli di lusso 1. Cavalli riproduttori di razza pura e cavalli pregiati vivi 2. Rettili e uccelli esotici vivi 3. Caviale e succedanei del caviale 4. Tartufi e relative preparazioni 5. Vini (compresi i vini spumanti), acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione 6. Sigari e sigaretti 7. Profumi, acque da toletta e prodotti pregiati di bellezza, per il trucco e per la cura della pelle 8. Pelletteria, articoli da viaggio, borsette e altri articoli pregiati 9. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature pregiati (indipendentemente dal materiale) IT 14 IT

10. Tappeti annodati a mano, tappeti tessuti a mano 11. Arazzi tessuti a mano 12. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria 13. Monete non aventi corso legale 14. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi 15. Vasellame pregiato di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia 16. Articoli di vetro pregiati, da tavola o ornamentali 17. Dispositivi elettronici di valore per uso domestico 18. Apparecchi elettrici/elettronici o ottici di valore per la registrazione e la riproduzione 19. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, loro accessori e pezzi di ricambio 20. Orologi pregiati e loro parti 21. Strumenti musicali di valore 22. Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato ALLEGATO IV Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6 A. Persone fisiche (da completare a tempo debito) B. Persone giuridiche, entità e organismi (da completare a tempo debito) IT 15 IT