STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 È costituita in Milano, ai sensi dell art. 18 della Costituzione e dell art. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione culturale denominata: Alumni Collegio di Milano. 1.2 L Associazione ha sede legale presso il Collegio di Milano, in via S. Vigilio 10, Milano. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche altrove. ART. 2 - SCOPO E OGGETTO 2.1 L Associazione, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, ma finalità culturali. La stessa persegue pertanto, in via esclusiva, finalità di diffusione dei valori di onestà, correttezza, tolleranza, solidarietà, libertà, dedizione al lavoro e alla ricerca, nella convinzione che la loro promozione favorisca la crescita personale e professionale di ciascun individuo e, di conseguenza, il progresso sociale. 2.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale l Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa: a. realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive e professionali fra exallievi e fra ex-allievi e il Collegio di Milano; b. rappresentare un punto di contatto fra gli ex-allievi e il Collegio di Milano; c. favorire, in collaborazione col Collegio di Milano, l inserimento professionale degli ex-allievi; d. conservare e alimentare il network di contatti tra gli ex-allievi del Collegio di Milano; e. promuovere all esterno l immagine del Collegio di Milano; f. predisporre centri di documentazione, servizi di pubblicazione, catalogazione e ricerca di informazioni utili a favorire il contatto tra ex- allievi e aziende; g. collaborare con il Collegio di Milano per favorirne il continuo sviluppo e migliorare i servizi offerti sia ai collegiali che agli ex-allievi, in termini di qualità, accessibilità e varietà. h. promuovere l attività di ricerca del Collegio, curando, direttamente e/o indirettamente, la redazione e l edizione di libri e pubblicazioni, organizzando gruppi di lavoro, creando legami con altre istituzioni culturali. 2.3 L Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie. 1
ART. 3 COMPETENZA TERRITORIALE ED AFFILIAZIONI 3.1 L Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all estero. 3.2 L Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni per il raggiungimento delle proprie finalità. ART. 4 - DURATA 4.1 L Associazione è costituita a tempo indeterminato. ART. 5 - SOCI 5.1 I soci sono distinti in: a. Alumni b. Alumni Fondatori c. Soci Onorari 5.2 Sono di diritto Alumni tutti gli allievi che abbiano concluso la propria partecipazione al Collegio di Milano, ricevuto il relativo attestato ed in regola con le modalità di iscrizione all Associazione. L iscrizione richiede il versamento di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo. Tutti gli allievi diplomati al Collegio di Milano sono automaticamente Alumni dalla data di uscita dal Collegio fino alla fine dell anno corrente e per tutto il semestre successivo pur non ottemperando al versamento della quota associativa. 5.3 Sono Alumni Fondatori coloro che hanno dato vita all Associazione e ne seguono il funzionamento nelle sue fasi iniziali. 5.4 Sono Soci Onorari le persone fisiche, non allievi del Collegio di Milano, che si sono particolarmente distinte nel campo delle attività culturali, formative e imprenditoriali. Vengono designati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, su proposta del Presidente. I Soci Onorari non sono tenuti a pagare la quota associativa e non hanno diritto di voto. 5.5 Tra gli Alumni vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. 5.6 La qualità di Alumno si perde per recesso, per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte dell Alumno deve essere comunicato per iscritto al Consiglio. Un Alumno può essere escluso, con motivata delibera del Consiglio, a maggioranza dei due terzi e su proposta del Presidente, dopo aver ascoltato le ragioni dell interessato 2
5.7 Ogni Alumno ha diritto di partecipazione alle attività dell Associazione ed ha diritto di informazione e di controllo nelle forme previste dalla Legge e dal presente Statuto; ha inoltre diritto di voto in Assemblea e di proporsi quale candidato per gli organi dell Associazione. ART. 6 - ORGANI DELL ASSOCIAZIONE 6.1 Gli organi dell Associazione sono: a. l Assemblea degli Alumni; b. il Presidente; c. i due Vicepresidenti; d. il Consiglio Direttivo. ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ALUMNI 7.1 L Assemblea è composta da tutti gli Alumni. Essa, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli Alumni ancorché assenti o dissenzienti. L Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché nel territorio italiano. 7.2 L Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all anno. L Assemblea degli A- lumni è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Alumni aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Alumni presenti, in proprio o per delega. L Assemblea ordinaria: a. Approva i documenti contabili; b. Elegge i membri del Consiglio Direttivo e revoca i Consiglieri; c. Delibera su proposte e argomenti indicati all ordine del giorno. 7.3 L Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli Alumni aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega di almeno un ventesimo degli Alumni aventi diritto di voto. L Assemblea straordinaria delibera: a. In merito alle modifiche dello Statuto; b. In merito allo scioglimento dell Associazione ed alla nomina del liquidatore. 7.4 Le assemblee sono convocate mediante comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo a tutti gli Alumni da inviare almeno quindici giorni prima della data stabilita; l avviso deve contenere anche l indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. L Assemblea ordinaria può essere convocata da un decimo degli Alumni con diritto di voto o tramite delibera semplice del Consiglio Direttivo. L Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di un quinto degli Alumni o dal Consiglio a maggioranza dei due terzi degli eletti. 3
7.5 Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti gli Alumni. Gli Alumni possono farsi rappresentare per iscritto e solamente da altri Alumni. Non sono cumulabili più di due deleghe. 7.6 L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti; in difetto l Assemblea nomina un Presidente all inizio della seduta. Il Presidente garantisce il corretto funzionamento dell Assemblea e si occupa, nominando eventualmente un Segretario, della redazione del verbale. 7.7 Il Presidente dell Assemblea provvede alla convalida dei voti e alla proclamazione dei risultati. 7.8 Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano rispettivamente a maggioranza semplice e a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti in proprio o per delega. ART. 8 - PRESIDENTE 8.1 Al Presidente dell Associazione, che corrisponde al Presidente del Consiglio Direttivo, compete di promuovere e coordinare l attività dell Associazione, assicurandone il funzionamento in piena sintonia con gli altri organi. 8.2 Il Presidente, ex-allievo del Collegio di Milano, viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei consiglieri eletti, resta in carica due anni ed è rieleggibile. 8.3 Il Presidente è il rappresentante legale dell Associazione ad ogni effetto; presiede il Consiglio Direttivo, conferisce ai componenti il Consiglio e ad altri associati particolari mansioni e speciali incarichi afferenti al buon funzionamento dell Associazione. Ogni anno il Presidente presenta all Assemblea una relazione sull andamento dell Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo. 8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato, impedimento definitivo o sfiducia del Presidente, decade anche il Consiglio Direttivo a meno che, entro trenta giorni, i due terzi dei suoi membri non eleggano un nuovo Presidente. Durante il periodo di vacatio, le funzioni di supplenza sono svolte da uno dei due vicepresidenti. Il Consiglio Direttivo, in prorogatio, può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione. ART. 9 - VICEPRESIDENTI 9.1 Il Consiglio elegge fra i propri membri, due vicepresidenti con la funzione- in primis quello eletto con maggiori consensi- di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa. 9.2 Ciascun vicepresidente è eletto per due anni ed è rieleggibile. 9.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un vicepresidente il Consiglio provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un successore con le modalità di cui al primo comma. 4
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO 10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo, gestione e controllo dell attività dell Associazione. 10.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è composto dai seguenti nove membri: - n. 1 Presidente; - n. 2 Vicepresidenti; - n. 6 Consiglieri. Il Presidente, eletto all interno del Consiglio Direttivo, deve essere un diplomato del Collegio di Milano in regola con l iscrizione all Associazione. Fra gli altri otto membri, due vengono eletti dall Assemblea tra coloro che sono studenti del Collegio di Milano su designazione degli Organi rappresentativi dei collegiali. La loro presenza deve garantire il giusto collegamento tra l attività dell Associazione e quella del Collegio di Milano. I due consiglieri studenti del Collegio di Milano, decadono dalla carica di consiglieri nel momento stesso in cui non sono più studenti del Collegio medesimo e pertanto dovranno essere sostituiti per cooptazione con le stesse modalità di cui sopra. 10.3 Allo scopo di favorire la comunicazione tra l Associazione e il Collegio, è prevista la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo di un rappresentante degli organi direttivi del Collegio di Milano, in qualità di uditore esterno, senza diritto di voto. 10.4 Il Consiglio Direttivo: a. redige il programma annuale delle attività dell Associazione, ne gestisce e controlla la realizzazione; b. stabilisce l importo minimo della quota associativa annuale; c. gestisce e approva i documenti contabili; d. convoca le assemblee ordinarie e straordinarie seconda le forme previste; e. approva regolamenti e procedure; f. decide su tutte le questioni sottoposte dall Assemblea ordinaria; g. nomina Presidente e Vicepresidenti; h. in presenza di valide ragioni, revoca a maggioranza dei due terzi degli eletti il Presidente. i. assume tutti gli atti e le decisioni necessarie alla realizzazione delle finalità dell Associazione. 10.5 Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte all anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere effettuata con almeno 7 giorni di anticipo in forma scritta. La riunione è valida quando sono presenti almeno cinque consiglieri. 10.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti, e sono valide quando è presente almeno la metà dei membri. Non sono consentite deleghe. Per ogni riunione può essere nominato un Segretario con la funzione di redigere il verbale. 5
10.7 Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti se non è stabilito diversamente dal presente Statuto; in caso di parità decide il voto del Presidente della riunione. 10.8 In conseguenza di dimissioni o assenza per qualsiasi causa a più di quattro riunioni consecutive di un componente del Consiglio, esso decade dalla carica. La sua sostituzione avviene per cooptazione da parte dei membri rimasti in carica, attingendo ad una lista di nominativi definita dall Assemblea al momento di elezione del Consiglio Direttivo. I membri cooptati, in numero tale da ripristinare il totale di nove membri, restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri preesistenti. 10.9 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare più della metà dei membri previsti dal comma 2, si applica il disposto dell art. 20 comma secondo del Codice Civile. ART. 11 PATRIMONIO 11.1 Il patrimonio dell Associazione è costituito: a) dalle quote associative degli Alumni; b) dagli altri eventuali beni di proprietà dell Associazione; c) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio; d) da eventuali altri apporti e sovvenzioni. 11.2 L anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario della gestione trascorsa. Il suddetto rendiconto deve essere approvato dall Assemblea. ART. 12 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 12.1 L Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell Associazione con la maggioranza dei due terzi dei soci, su proposta del Consiglio, nominando il liquidatore o i liquidatori. Questi dovranno devolvere l eventuale avanzo a favore del Collegio di Milano affinché costituisca borse di studio per gli studenti più meritevoli. ART. 13- REGOLAMENTO INTERNO 13.1 Oltre allo Statuto, l Associazione e, per essa, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento interno, da sottoporre all approvazione dell Assemblea ordinaria che avrà il valore di norme complementari al presente atto. ART. 14- DISPOSIZIONI FINALI 14.1 Per quant altro non previsto in questo Statuto si fa espresso riferimento alle leggi dello Stato italiano. 6