Statuto. A.M.A. Associazione Auto Mutuo Aiuto Ceprano e Provincia di Frosinone. Organizzazione di volontariato Onlus. Art.



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Statuto A.M.A. Associazione Auto Mutuo Aiuto Ceprano e Provincia di Frosinone Organizzazione di volontariato Onlus Art.1 Costituzione 1.1 E costituita l organizzazione di volontariato A.M.A. Associazione Auto Mutuo Aiuto Ceprano e Provincia di Frosinone, di seguito identificata come AMA o Associazione. L Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà ed è costituita in conformità al dettato della legge 266/91. La qualifica di Organizzazione di volontariato costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo deve essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. 1.2 L attività e la struttura dell organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentano l effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell organizzazione stessa. 1.3 La durata dell organizzazione è illimitata. 1.4 L Organizzazione ha sede legale in Piazza della Libertà 03024 Ceprano. 1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell ambito delle città di Frosinone o Cassino, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lazio e sul territorio nazionale. La modifica deve essere comunicata ai soci ed alle autorità competenti e deve essere ratificata dall assemblea dei soci entro tre mesi. Art. 2 Scopi 2.1 AMA ritiene che l auto- mutuo- aiuto sia una metodologia d intervento efficace nel trattamento dei disagi personali e familiari e di supporto psicologico per varie difficoltà, e che le persone riunendosi in maniera volontaria e spontanea, attraverso il reciproco aiuto, possono alleviare le loro sofferenze e realizzare obiettivi di crescita personale. Per la realizzazione dei suoi obiettivi, l organizzazione, senza fini di lucro e con l azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, e/o anche con l ausilio di persone esterne all organizzazione e consulenti, ha per scopo: - La tutela del diritto alla salute ed il miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono o hanno vissuto disagi personali o familiari. - Il superamento dell emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno. 1

- La promozione dei diritti delle persone che vivono o hanno vissuto disagi personali o familiari. Art. 3 Attività L organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende svolgere le seguenti attività: - Promuovere, organizzare e sviluppare gruppi di auto-mutuo-aiuto (A.M.A.) aperti a soci e non soci su varie problematiche e disagi in particolare connesse al tema del lutto; - Promuovere e supportare l attività di consulenza, supporto e psicoterapia per persone in situazioni di lutto complicato e/o traumatico; - Supportare l attività di consulenza, supporto e psicoterapia per persone malate croniche o portatori di gravi disagi conseguenti a incidenti di varia natura e i loro familiari in situazioni di lutto anticipato.; - Rappresentare un punto di riferimento per i gruppi che condividono questa metodologia e collaborare con chiunque operi a livello pubblico e privato per la promozione della salute e per il miglioramento della qualità della vita, della persona, della famiglia e della comunità specie se connesse al tema del lutto; - Organizzare specifici convegni, giornate di studio, seminari e corsi a favorire la nascita di programmi e gruppi attraverso la metodologia dell auto mutuo aiuto; - Sensibilizzare le istituzioni pubbliche e la comunità con interventi pubblici su temi dell auto mutuo aiuto; - Produrre materiale di varia natura (es. scritto, audiovisivo ecc.) inerente le tematiche dell auto mutuo aiuto; - Promuovere o effettuare ricerche e studi sui vari aspetti in cui si possono manifestare situazioni di disagio famigliare, in particolare presso soggetti colpiti da lutto, sia improvviso che anticipato. Al fine di svolgere le proprie attività l organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci ed eventualmente di consulenti professionali esterni, nel rispetto dei limiti di cui all art. 3, comma 4, della legge 266/91. L organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 4 Soci dell organizzazione 4.1 Sono soci dell associazione coloro che hanno sottoscritto l atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari). 4.2 Ciascun socio maggiore d età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le nomine degli organi direttivi dell organizzazione. 4.3 Il numero dei soci è illimitato. 2

4.4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 4.4.1 Nella domanda di ammissione l aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell organizzazione. 4.4.2 L ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l iscrizione del registro dei soci dell organizzazione. 4.4.3 I soci cessano di partecipare all organizzazione: - per dimissioni volontarie; - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - per mancato versamento del contributo per l esercizio sociale in corso entro 20 giorni dal termine ultimo di versamento stabilito dal presente statuto o, in deroga, dal Consiglio Direttivo; - per decesso; - per comportamento contrastante con gli scopi statutari; - per persistente violazione degli obblighi statutari. Art. 5 Diritti e doveri dei soci 5.1 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall assemblea convocata per l approvazione del preventivo. E annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell assemblea convocata per l approvazione del Bilancio consuntivo dell esercizio di riferimento. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall appartenenza all associazione. I soci hanno l obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell Associazione e di pagare le quote sociali nell ammontare fissato dall Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall Assemblea. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione. Le eventuali prestazioni di consulenti professionali verranno retribuite in relazione ad accordi tra le parti( professionista e Consiglio Direttivo) a seguito di rilascio di regolare documentazione fiscale. 3

Art. 6 Patrimonio Entrate 6. 1 Il patrimonio dell Organizzazione è costituito: - da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà; - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze ( in bilancio) del bilancio; - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio. 6.2 Le entrate dell organizzazione sono costituite da: - quote sociali ed eventuali contributi dei soci per le spese dell organizzazione; - contributi privati; - contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; - contributi di organismi internazionali; - donazioni o lasciti testamentari non vincolati dall incremento del patrimonio; - rimborsi derivanti da convenzioni; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all organizzazione a qualunque titolo; - eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 6.2.1 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Vice Presidente. 7.1 Gli organi dell organizzazione sono: Art. 7 Organi Sociali dell organizzazione - l Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisore dei Conti ( eventuale). Art. 8 Assemblea dei soci 8.1 L assemblea è costituita da tutti gli aderenti all organizzazione. 8.2 L assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell organizzazione. 8.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell organizzazione. 8.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. 8.5 L assemblea ordinaria viene convocata per: - L approvazione del programma e del bilancio di previsione per l anno successivo; 4

L approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell anno precedente; - L esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo. Altri compiti dell assemblea sono: - Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero; - Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; - Ratificare i provvedimenti di competenza dell assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza. - Fissare l ammontare del contributo per l esercizio annuale o altri contributi a carico dei soci, quale forma di partecipazione alla vita dell organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell assemblea sono impegnative per tutti i soci. 8.6 L assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell organizzazione. 8.7 L avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l ordine del giorno. Data, ora e luogo della prima convocazione e se prevista- della seconda, da prevedersi almeno 24 ore dopo. L assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare per la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l individuazione di una sede adatta. 8.8 In prima convocazione l assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni dell assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice sei presenti. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di un altro socio. Art. 9 Il Consiglio Direttivo 9.1 Il Consiglio Direttivo è delegato dall Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte di consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo. 9.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione eleggere tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente ( o più Vice Presidenti). 9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce. Su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. 5

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. 9.4 Compete al Consiglio Direttivo: - Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - Fissare le norme per il funzionamento dell organizzazione; - Sottoporre all approvazione dell Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all anno interessato; - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall assemblea promuovendo e coordinando l attività e autorizzando la spesa; - Eleggere il Presidente e il Vice Presidente; - Nominare il segretario, che è scelto tra le persone component il Consiglio Direttivo; - Nominare il tesoriere dell associazione; - Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; - Deliberare in merito all esclusione dei soci; - Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; - Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; - Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo; - Nominare all occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall organizzazione, un Direttore deliberando i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l ordinaria amministrazione. Le riunioni dell eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell apposito registro. Art. 10 Presidente 10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. 10.2 Il Presidente: - Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi; - È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; - Ha la facoltà di nominare procuratori per i rapporti con terzi; - Convoca e presiede le riunioni dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell eventuale Comitato Esecutivo; 6

- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell assenza per impedimento del Presidente. Art. 11 Il Collegio dei Revisore dei Conti Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dall Assemblea ed è composto da tre soci, di cui un Presidente, esperti in materia contabile. I componenti del Collegio hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite poste a carico dell Associazione, tenendo conto del bilancio preventivo e del riscontro dei documenti contabili di tutti gli organi dell Associazione e redige la relazione da presentare all Assemblea generale unitamente al bilancio consuntiva. Stende il verbale di ogni sua riunione e riferisce al Presidente dell Associazione tutto ciò che ha riscontrato. La carica di Revisore dei Conti dura due anni ed è incompatibile con ogni altra carica dell Associazione. Art. 12 Cariche Sociali 12.1 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell interesse dell organizzazione. Esse hanno la durata di due anni e possono essere rinnovate. 12.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Art. 13 Bilancio 13.1 L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione dell assemblea. 7

13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i bene, i contributi e lasciti e le spese per capitoli e voci analitiche. 13.3 Il bilancio deve coincidere con l anno solare. 13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, N. 460 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato. Art. 14- Modifiche allo Statuto Scioglimento dell organizzazione 14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 14.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l estinzione e quindi la liquidazione dell organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell art. 5, comma 4 della Legge 266/91,e sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Art. 15 Norme di rinvio 15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n 266 dell 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni. Art. 16 Norme di funzionamento 16.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale. 8