L marketing tra leggi e autodisciplina: data protection, prassi commerciali sleali e pubblicità ingannevole



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L e-mail marketing tra leggi e autodisciplina: data protection, prassi commerciali sleali e pubblicità ingannevole Cosa fare (e cosa non fare) per rispettare le norme e realizzare una campagna efficace Avvocato Marco Maglio Avvocato Lucerna Iuris - Legal European Network Studio Legale Maglio & Partners Professore di Diritto Privato dei Consumi e del Marketing Presidente del Giurì per l Autodisciplina nella comunicazione commerciale interattiva avvocato.maglio@tin.it EBA Forum 2009 - Casa dell energia

L evoluzione del sistema giuridico 1990-2006 Fino all inizio degli anni 90 il sistema giuridico ha guardato con sostanziale indifferenza il rapporto tra impresa e consumatori. In teoria le regole prevalenti erano quelle del Codice Civile: errore, dolo e violenza erano le cause di annullamento dei contratti con i consumatori. Non esistevano norme speciali di tutela. In pratica il consumatore non riusciva quasi mai a dimostrare di essere stato indotto ingiustamente a concludere il contratto con l impresa e doveva rassegnarsi a pagarne le conseguenze. ll principio originario era semplice: il mercato si autoregolamenta.

L evoluzione del sistema giuridico 1990-2006 Ma a partire dagli anni 90 cambia tutto. Si afferma un principio nuovo: LO STATO INTERVIENE PER TUTELARE IL CONSUMATORE In quegli anni vengono emanate decine di Direttive Comunitarie e Leggi Nazionali che riguardano i rapporti tra consumatori e imprese.

Le aree principali di intervento

La comunicazione commerciale elettronica A partire dal 2000 sono state introdotte regole specifiche per regolamentare il commercio elettronico e conseguentemente per disciplinare la comunicazione commerciale elettronica, controllare l e-mail marketing e limitare lo spamming. In particolare per quanto riguarda l e-mail marketing valgono le regole generali contenute nei seguenti testi normativi: Codice del Consumo (D. Lgs. 2005 n. 206) e norme sulle prassi commerciali sleali (D. Lgs 2007 n. 145 e 146) Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 2003 n. 196) Decreto Legislativo 2/2/2002 n. 24 sul commercio elettronico

La comunicazione commerciale elettronica

La comunicazione commerciale elettronica Peraltro esiste un'eccezione per le comunicazioni inviate ai clienti già esistenti, a determinate condizioni. Inoltre, il mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, non può camuffare o celare la sua identità. Deve anche essere sempre presente un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni.

Cosa si intende per posta elettronica La definizione legale di posta elettronica è la seguente: Posta elettronica sono i messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. (art. 2 della direttiva 2002/58/CE)

Cosa si intende per posta elettronica In breve, questo concetto di posta elettronica comprende qualunque messaggio inviato mediante comunicazioni elettroniche, che non richieda la partecipazione simultanea del mittente e del ricevente. Questa definizione è ampia ed ha il pregio di essere tecnologicamente neutra.

Cosa si intende per posta elettronica Permette di utilizzare le norme giuridiche adattandosi agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica. In questo modo fornisce un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate.

Cosa si intende per posta elettronica Ad esempio, i servizi attualmente coperti dalla definizione di posta elettronica comprendono: la posta basata sul protocollo SMTP (Simple Mail Transport Protocol), vale a dire la "posta elettronica" classica; il servizio di messaggi brevi "SMS"; i servizi di messaggi multimediali "MMS"; i messaggi nelle segreterie telefoniche; i sistemi di messaggeria vocale compresi nei servizi mobili; infine, le comunicazioni inviate tramite internet e dirette a un indirizzo IP.

Cosa si intende per posta elettronica Anche i bollettini di informazione inviati per posta elettronica sono compresi in questa definizione. Questo elenco non può essere considerato esaustivo e può richiedere una revisione che tenga conto dei progressi del marketing e della tecnologia.

Il consenso per l invio l di messaggi promozionali Come regola generale il consenso richiesto dalla normativa per l invio di messaggi promozionali può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e consapevolmente i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito internet.

Il consenso per l invio l di messaggi promozionali Ad esempio è corretto che un abbonato offra il suo previo consenso registrandosi in un sito web e venga successivamente sollecitato a confermare di essere stato lui ad effettuare la registrazione. Anche altri metodi possono essere compatibili con i requisiti legali.

Il consenso per l invio l di messaggi promozionali Invece non è corretta la semplice richiesta, attraverso un messaggio di posta elettronica generale inviato ai riceventi, del consenso a ricevere messaggi commerciali di posta elettronica, considerando il requisito che le finalità devono essere: legittime esplicite specifiche

Il consenso per l invio l di messaggi promozionali Inoltre, il consenso concesso in occasione dell'accettazione generale dei termini e delle condizioni che disciplinano un contratto principale (ad esempio, un contratto di sottoscrizione nel quale si sollecita anche il consenso ad inviare comunicazioni a fini di vendita diretta), deve rispettare i requisiti stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, vale a dire essere libero, specifico e informato. A condizione che si compiano queste ultime condizioni, l'interessato può dare il suo consenso, ad esempio, mediante la selezione di una casella.

Il consenso per l invio l di messaggi promozionali Il consenso implicito a ricevere tali messaggi non è compatibile con il requisito che il consenso sia manifestazione della volontà dell interessato. Analogamente, neppure le caselle preselezionate, ad esempio nei siti web, sono compatibili con la definizione della direttiva.

Il consenso per l invio l di messaggi promozionali Deve inoltre essere chiaramente indicata la finalità, e ciò implica che è necessario che l interessato menzioni chiaramente i prodotti e i servizi, o le categorie di prodotti e servizi, per i quali possono essere inviati messaggi commerciali di posta elettronica. Deve essere richiesto anche il consenso a trasmettere i dati personali a terzi. Le informazioni fornite al titolare dei dati dovranno specificare la finalità, vale a dire i prodotti e i servizi per i quali questi terzi possono inviare messaggi di posta elettronica.

Il consenso dell interessato Il consenso dell interessato è il presupposto per il legittimo trattamento dei dati e per l invio di messaggi promozionali. Il consenso deve essere: Libero Informato Espresso Specifico

Elenchi pubblici di indirizzi di posta elettronica Gli elenchi pubblici contenenti indirizzi di posta elettronica che siano stati formati senza chiedere il consenso all interessato non possono essere utilizzati per attività di comunicazione commerciale. Non è consentito vendere tali elenchi a terzi. Le imprese che intendono acquisire elenchi di indirizzi di posta elettronica dovranno assicurarsi che tali elenchi siano conformi ai requisiti applicabili, in particolare che sia stato dato il previo consenso in conformità con tali requisiti.

La raccolta di indirizzi internet Ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati personali (95/46/CE), è illegale la raccolta di messaggi di posta elettronica, vale a dire la raccolta automatica di dati personali all'interno di siti pubblici di internet (ad esempio, la rete, le chatroom, ecc.). Ciò costituisce un trattamento sleale dei dati personali e non rispetta né il principio della limitazione della finalità né l'obbligo di informazione sopra menzionati. Lo stesso accade quando la raccolta automatica viene realizzata tramite un programma informatico.

L e-mail marketing business to business In Europa diversi stati, tra cui l Italia, hanno adottato un regime di consenso esplicito per la posta elettronica ed hanno scelto di applicare lo stesso regime anche alle persone giuridiche. Questa scelta è determinata dal fatto che anche se la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche sembra relativamente agevole, non è sempre facile nella pratica. Pertanto la regola generale è che anche l invio di messaggi promozionali in relazioni business to business richiede il consenso espresso dei destinatari.

L e-mail marketing verso i propri clienti Esiste un solo caso nel quale la regola del consenso preventivo per l invio di messaggi commerciali e-mail non si applica: allorché una persona fisica o giuridica ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio, la medesima persona fisica o giuridica può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto, al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio, la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente. (art. 130 D. Lgs. 196/2003)

L e-mail marketing e il Garante Il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato spesso di casi nei quali si inviano indebitamente e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza prima aver ottenuto il consenso informato del destinatario, anche quando si tratta solo di un primo invio volto appunto a sollecitare il consenso stesso. Il tema si è posto tra l'altro nell'ambito di un provvedimento del 20 aprile 2006 adottato in seguito al ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata da parte di una società operante in Internet.

L e-mail marketing e il Garante L'interessato, infastidito dalla e-mail sgradita, si era rivolto alla società per chiedere la cancellazione dei propri dati dal relativo archivio e l'adozione di misure idonee affinché non si ripetessero in futuro altri invii di messaggi promozionali; non avendo ricevuto adeguato riscontro, aveva presentato ricorso al Garante il quale ha quindi ordinato alla società di cancellare i dati personali. La società aveva sostenuto a propria difesa che si era trattato solo di un "primo invio" volto a richiedere il consenso per l'inoltro di comunicazioni promozionali.

L e-mail marketing e il Garante L'Autorità ha ricordato che occorre ottenere sempre il consenso preventivo del destinatario prima di effettuare qualunque uso dell'indirizzo di posta elettronica, quando l'invio è a fini di pubblicità e di marketing. Ribadendo un principio fondamentale per l'uso degli indirizzi e- mail, l'autorità ha nuovamente sottolineato che un indirizzo di posta elettronica, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non può essere oggetto di un uso indiscriminato. Occorre in ogni caso il consenso espresso per l utilizzo di quel dato con finalità di comunicazione commerciale.

L autodisciplina e l e-mail l marketing Oltre alle norme di legge esaminate finora esistono anche regole di autodisciplina che è importante conoscere. L'autodisciplina è quel fenomeno in forza del quale una pluralità di soggetti, aventi i medesimi obiettivi, volontariamente decide di assoggettarsi a determinate norme comportamentali comuni, munite di meccanismi di applicazione cogente.

L autodisciplina e l e-mail l marketing Esistono diversi codici di autodisciplina rispetto a questa materia. In particolare vanno ricordati: Il Codice di autodisciplina FEDMA (Federazione Europea del Direct Marketing- www.fedma.org) recepito in Italia dalle associazioni di settore e gestito dal Giurì per l Autodisciplina nella comunicazione diretta. Il testo è consultabile all indirizzo www.nonsoloprivacy.it. Il Codice di autodisciplina della Camera di Commercio di Milano. Il testo è consultabile all indirizzo www.mi.camcom.it.

Il codice di autodisciplina ed il Giurì Secondo le regole di autodisciplina applicate dal Giurì valgono questi principi generali: Nell effettuazione di attività di comunicazione commerciale mediante la posta elettronica, i titolari del trattamento, nel rispetto della normativa vigente, si impegnano a contattare solo persone che abbiano fornito la loro non equivoca volontà di ricevere queste comunicazioni. L esistenza di un rapporto commerciale, contrattuale o precontrattuale con l interessato autorizza l invio di informazioni a mezzo della posta elettronica, salvo espresso diniego formulato dallo stesso interessato.

Il codice di autodisciplina ed il Giurì La definizione della mailing list dei destinatari di un messaggio di posta elettronica viene effettuata con criteri rigorosi, preventivamente determinati e controllabili, al fine di evitare l invio di messaggi indesiderati e non sollecitati. Non è in ogni caso consentito l invio di messaggi ad indirizzi generati automaticamente senza il preventivo consenso degli interessati, neppure ove tale generazione della lista di marketing risponda a criteri predefiniti e rigorosi.

Il codice di autodisciplina ed il Giurì L invio di qualsiasi tipo di messaggio telematico, inclusa la posta elettronica, per effettuare comunicazioni commerciali ad una generalità di destinatari, la cui lista non sia stata formata attraverso criteri univoci e predeterminati, non rientra tra le attività di direct marketing, di vendita a distanza, di vendita diretta e di comunicazione interattiva.

Il codice della Camera di Commercio La Camera di Commercio di Milano, su richiesta delle Associazioni di categoria e in collaborazione con esse, e in particolare con ANIE (in rappresentanza di Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali e Associazione Nazionale Telecomunicazioni, Informatica ed Elettronica di consumo), ANDEC (Associazione Nazionale Distributori Elettronica Civile), ANCRA (Associazione Nazionale Commercianti Radio TV, Elettrodomestici, Dischi) e ACATEC (Associazione Centri Assistenza Tecnica Elettronica di Consumo) con la partecipazione fattiva delle associazioni dei consumatori della provincia di Milano, ha redatto il "Codice di autodisciplina per l'applicazione del Decreto Legislativo n. 24 del 2002 sulla garanzia dei beni di consumo nel settore elettrico, elettrotecnico ed elettronico".

Conclusioni: il mix tra diritto, autodisciplina e tecnologia L analisi di un esperienza di ormai tre lustri porta a dire che le regole giuridiche da sole non bastano per garantire i diritti dei consumatori. Le regole tendono ad aumentare ed il pericolo è che le aziende in grado di fare offerte ai clienti tendano a diminuire. Se si vuole scongiurare questo pericolo occorre stabilire un solido punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Il rapporto equilibrato tra imprese e consumatore si basa su questi elementi:

Conclusioni: il mix tra diritto, autodisciplina e tecnologia leggi di tutela degli interessi dei consumatori, basate anche su logiche premiali e non solo su norme repressive per le condotte illecite delle imprese; autodisciplina di settore e procedure aziendali rigorose; tecnologia a difesa del consumatore (privacy, filtri antispamming e firewall aggiornati); istituzioni ed associazioni dei consumatori non pregiudizialmente contrarie alle imprese ed alla comunicazione promozionale.

Post scriptum Ho parlato di Principi, di Regole, di Autodisciplina. Aggiungo un consiglio agli operatori di settore che riguarda la mia categoria professionale: Diffidate degli avvocati che vi dicono solo quello che non si può fare Per applicare correttamente le regole che disciplinano l e-mail marketing occorrono avvocati marketing oriented che sappiano aiutare le imprese a trovare il giusto equilibrio tra la spinta al profitto e il rispetto dei consumatori. La ricerca di questo equilibrio richiede coraggio, spirito costruttivo e creatività, in questa ricerca niente fa più danno di un legale che sappia solo dire: non si può!.

Per informazioni, aggiornamenti, approfondimenti, commenti sui temi dell e mail marketing www.dirittoemarketing.blogspot.com www.nonsoloprivacy.it www.maglio.eu