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sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

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ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2013, proposto da: Sindacato dei Medici Italiani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Puliatti e Gino Bazzani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via Monte Acero, 2/A; Francesca Anna Perri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gino Bazzani e Antonio Puliatti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Monte Acero, 2/A; contro Azienda Regionale per l'emergenza Sanitaria - Ares 118 - della Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Di Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Pompeo Magno, 7; per l'annullamento degli atti relativi alla gara per l'affidamento, per sei mesi, del servizio del soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera sul territorio della Regione Lazio,

mediante l'impiego di autoambulanze ed auto mediche con impiego di medici da individuare da parte dell'impresa esecutrice; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Per L'Emergenza Sanitaria Ares 118 della Regione Lazio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe il Sindacato dei Medici Italiani e la dott.ssa Francesca Anna Perri impugnano la delibera del Direttore della UOC provveditorato A.B.S. dell Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118 del 27 febbraio 2013, n. 105, con la quale si è proposto di indire una gara, ai sensi dell art. 57, comma 2, lett. C) del D.Lgs. n. 163/2006, per l affidamento, per sei mesi, del servizio del soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera, mediante l impiego di autoambulanze e auto mediche, con impiego su queste ultime di medici da individuare da parte della impresa esecutrice, da espletarsi sul territorio della Regione Lazio. Deducono i ricorrenti che l ARES 118, intendendo esternalizzare il servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extraospedaliera, con i provvedimenti impugnati ha indetto una procedura negoziata (senza previa pubblicazione del bando) per l affidamento, per sei mesi, di tale servizio. Il disciplinare tecnico, contenente le caratteristiche tecniche del servizio, con riferimento al personale da impiegare, all art. 3, sub 3.4, relativamente

all equipaggio delle auto mediche, espressamente prevede che L equipaggio delle auto mediche deve essere costituito da un medico + un infermiere. Pertanto, per coprire la turnazione del servizio nel rispetto del vigente CCNL (Sanità privata AIOP), l equipaggio titolare delle auto mediche in H 24 dovrà prevedere l impiego, per ciascuna di esse, di cinque medici + cinque infermieri; mentre in H 12 dovrà prevedere l impiego, per ciascuna di esse, di tre medici + tre infermieri. Al successivo articolo 3.5 dispone poi che Al personale impiegato per l esecuzione del servizio dovrà essere applicato il contratto della sanità privata AIOP. Deducono i ricorrenti che gli atti della procedura non specificherebbero quali sono i medici che verranno impiegati, ovvero da quali elenchi e/o graduatorie verranno selezionati; è evidente che non verranno scelti fra quelli già dipendenti dall Ares 118 poiché il riferimento all applicazione del contratto della sanità privata AIOP esclude tale circostanza; non è previsto neanche un obbligo di individuazione di detti medici tra quelli convenzionati con il S.S.N. ai sensi dell art. 8 D.Lgs. n. 502/1992. L indeterminatezza, nonché la facoltà di individuazione dei medici riconosciuta all impresa esecutrice e la circostanza che il rapporto di lavoro di detti medici è intercorrente direttamente con l impresa esecutrice e non con il Servizio Sanitario Nazionale, rendono evidente l illegittimità degli atti impugnati. Deducono i ricorrenti la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Si è costituita in giudizio l Ares 118 deducendo preliminarmente la carenza di legittimazione e di interesse al ricorso da parte dei ricorrenti e, nel merito, l infondatezza della domanda. Alla udienza del 6 ottobre 2015 il ricorso è stato assunto in decisione. Osserva il Collegio come le eccezioni sollevate dall ARES 118 in merito alla carenza di legittimazione del Sindacato dei Medici Italiani e di carenza di interesse della dott.ssa Perri appaiano fondate.

Sotto tale profilo, infatti, appare evidente come il Sindacato ricorrente non possa ritenersi legittimato ad impugnare un provvedimento che potrebbe avvantaggiare solo una parte dei propri iscritti, atteso che detto Sindacato annovera tra i propri iscritti anche medici liberi professionisti e, cioè, proprio quella categoria che parte ricorrente esclude possa essere utilizzata a bordo delle auto mediche. Deve ritenersi, in linea con la costante giurisprudenza, che il Sindacato sia privo di legittimazione ad agire per azioni nelle quali l interesse dedotto in giudizio concerna soltanto una parte delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che il Sindacato si ponga in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 351). Quanto, poi, alla posizione della dott.ssa Perri, occorre rilevare che la stessa non abbia dimostrato in alcun modo il proprio interesse concreto ed attuale a contestare la previsione della impugnata lex specialis e, conseguentemente, il danno che essa riceverebbe dalla sua applicazione. Sotto tale profilo, infatti, è sufficiente osservare che il provvedimento impugnato non appare in alcun modo correlato alla situazione giuridica sostanziale della ricorrente; infatti la delibera impugnata non produce alcun effetto nei confronti della ricorrente così come nei confronti degli altri medici dell Ares. Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso deve dichiararsi inammissibile mentre le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione della sussistenza di giusti motivi. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente FF Pierina Biancofiore, Consigliere Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/11/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)