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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO AZIENDALE DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO PREMESSA ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano ad avvocati libero professionisti, nonché di difesa dei dipendenti della stessa nei casi previsti dalla contrattazione collettiva (art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell Area Dirigenza Medica Veterinaria del SSN, art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa del SSN e art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 del personale del Comparto Sanità). ARTICOLO 2 PRINCIPI Il presente Regolamento, si ispira, ai sensi e per gli effetti dell art. 27 della Costituzione, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (art. 1), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 11), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 35) e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 1), ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza dell agire amministrativo. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 3 REQUISITI PER L ISCRIZIONE Il professionista per essere iscritto all Elenco aziendale degli Avvocati esterni degli Istituti Clinici di Perfezionamento deve essere in possesso dei seguenti requisiti e soddisfare le condizioni infra riferite: 1. possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 2. godimento dei diritti civili e politici; 3. non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 4. non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di appartenenza; 5. non aver subìto provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 6. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 1

7. essere libero professionista e non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale; 8. iscrizione da almeno tre anni all Albo Professionale degli Avvocati alla data di presentazione della domanda; 9. iscrizione all Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell Ente avanti le stesse; 10. disponibilità all assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento; 11. presa d atto ed accettazione che l iscrizione nel predetto Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Direttore generale dell Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, né l instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l Ente; 12. impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a conoscenza del fatto che l Azienda ospedaliera potrà disporre la cancellazione dall elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto; 13. assenza di conflitto di interessi con l Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano ed impegno a comunicare alla stessa l insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall insorgere della stessa; 14. assenza di rapporti di patrocinio legale contro l Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano nei due anni precedenti al conferimento dell incarico ed impegno a non assumere un incarico contro la stessa per tutto il tempo in cui risulterà iscritto all Elenco; 15. impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base di una previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, calcolata in termini di rapporto fra qualità del servizio offerto ed onere economico a carico dell Azienda, che potrà ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per l affidamento dell incarico; 16. impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dall Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano; 17. impegno ad aggiornare costantemente l Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano sulle attività inerenti l incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa; 18. possesso, per l iscrizione nelle materie a), b), c), d), e), f), g) e h), di particolare e comprovata esperienza nella difesa di Aziende ospedaliere e sanitarie e/o di altre Pubbliche Amministrazioni in relazione alle materie per le quali chiede l iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum professionale; 19. titolarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell esercizio dell attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad 1.000.000,00; 2

20. autorizzazione all Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all iscrizione all Elenco aziendale secondo le norme del presente Regolamento e nell «Avviso pubblico per la costituzione dell elenco aziendale di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano», approvati con deliberazione 5 novembre 2015, n. 826 e pubblicati sul sito aziendale www.icp.mi.it (sezione «Amministrazione Trasparente»); 21. presa d atto ed impegno a rispettare il Codice Etico pubblicato al link http://www.icp.mi.it/codice-etico ed il Codice di Comportamento dell Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito aziendale www.icp.mi.it; 22. presa visione ed accettazione di tutte quante le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel predetto «Avviso pubblico per la costituzione dell elenco aziendale di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano»; ARTICOLO 4 CONFIGURAZIONE SEZIONI ELENCO L Elenco è diviso in otto Sezioni, corrispondenti alle materie e settori di seguito indicati. A lato del nominativo dell Avvocato sarà indicato se lo stesso sia abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori. La Sezione g) riguarda la difesa in giudizio del personale dipendente nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali (patrocinio legale) e, pertanto, i professionisti che intendano prestare la loro attività professionale anche a favore del personale dipendente dovranno dichiarare espressamente tale loro disponibilità. Sezione a) - diritto civile; Sezione b) - diritto penale; Sezione c) - diritto tributario; Sezione d) - diritto amministrativo; Sezione e) - diritto del lavoro - pubblico impiego; Sezione f) - procedure ingiuntive, esecutive e sfratti; Sezione g) - patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro; Sezione h) - altre materie. L Elenco sarà tenuto presso la U.O. Affari legali dell Azienda e verrà pubblicato sul sito internet aziendale. Della pubblicazione di tale Elenco verrà data notizia nella sezione «Amministrazione trasparente». PARTE PRIMA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL ENTE ARTICOLO 5 3

RAPPRESENTANZA LEGALE La rappresentanza in giudizio dell Azienda ospedaliera è riservata esclusivamente al Direttore Generale pro tempore o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Direttore Amministrativo o Sanitario che lo sostituisce. Il Direttore Generale dispone la costituzione in giudizio sia nel caso in cui l Azienda è soggetto passivo sia nel caso in cui è soggetto attivo. Il Direttore Generale decide altresì l eventuale costituzione di parte civile dell Ente in procedimenti penali. ARTICOLO 6 CRITERI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL ELENCO AZIENDALE L Amministrazione dispone il conferimento della procura ad litem al libero professionista iscritto nell Elenco aziendale in tutti i casi in cui sia necessario promuovere o resistere in un contenzioso giudiziale, attenendosi ai seguenti criteri: - sezione/i di specializzazione dichiarata/e; - idoneità rispetto alla tipologia di incarico da conferire; - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto; - esperienza risultante dal curriculum professionale; - disponibilità immediata a supportare l Amministrazione in situazioni d urgenza; - foro di competenza della causa. L Azienda procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione all interno delle singole sezioni. Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l affidamento della rappresentanza e difesa aziendale al professionista che abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la medesima materia (anche per conto dell Azienda ospedaliera I.C.P.); - nell ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale, qualora l Amministrazione ravvisi l opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento; - nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio. ARTICOLO 7 4

CONDIZIONI E MODALITA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI Il corrispettivo per le prestazioni professionali degli Avvocati iscritti all Elenco Aziendale dovrà essere ispirato a criteri di maggiore convenienza per l Azienda ospedaliera, in termini di rapporto tra qualità dell attività professionale offerta e onere economico posto a carico dell Amministrazione. L Azienda provvederà a conferire di volta in volta l incarico professionale, scegliendo l Avvocato all interno dell Elenco Aziendale, secondo i criteri sopra ricordati. L Avvocato individuato dovrà produrre un preventivo di massima del compenso, da acquisire agli atti. Gli incarichi professionali verranno conferiti all espressa condizione di riconoscere, all esito del giudizio, un compenso determinato sulla base del preventivo di spesa previamente prodotto dal professionista ed accettato dall Azienda ospedaliera, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (ovvero alla tariffa in vigore al momento del conferimento dell incarico), calcolata in termini di rapporto fra qualità del servizio offerto ed onere economico a carico dell Azienda. L Azienda si riserva di ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per l affidamento dell incarico. Il legale individuato nell assolvimento dell incarico conferito ha facoltà di avvalersi di Avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio Studio oppure nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede di altri Avvocati, in qualità di domiciliatari. Il legale incaricato ha facoltà di nominare previa intesa con l Azienda, uno o più Consulenti Tecnici di parte nel caso in cui l Autorità Giudiziaria disponesse e/o fosse necessario richiedere accertamenti tecnici nelle diverse fasi del Giudizio. ARTICOLO 8 INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL ELENCO L Azienda, quando la causa implichi la soluzione di problemi tecnico - giuridici di particolare complessità ovvero quando la peculiarità dell incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con la Direzione Aziendale, si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti di particolare e comprovata esperienza anche al di fuori dell Elenco aziendale. ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEI LEGALI ISCRITTI ALL ELENCO AZIENDALE Il legale, una volta individuato, dovrà: - comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni rese con la propria domanda, consapevole che l Azienda ospedaliera potrà disporre la cancellazione dall elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto; - aggiornare costantemente l Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano sulle attività inerenti l incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione; - rispettare il Codice Etico pubblicato al link http://www.icp.mi.it/codice-etico ed il Codice di Comportamento dell Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito aziendale www.icp.mi.it; - rispettare il codice di Deontologia forense; 5

- attenersi e far attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa. Ad esito del giudizio eventualmente non favorevole per l Azienda, l Avvocato che ha patrocinato la causa si esprime tempestivamente sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l eventuale impugnativa, fornendo a tal fine motivato parere. L Azienda potrà avvalersi dei legali inseriti nell Elenco aziendale per singoli pareri tecnici nelle materie di competenza, nelle forme e modalità previste dal presente Regolamento. Rimane ferma ed impregiudicata la facoltà della Direzione Aziendale di richiedere pareri a Legali di propria fiducia. PARTE SECONDA PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI ARTICOLO 10 PREMESSE L art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell Area Dirigenza Medica Veterinaria del SSN, l art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 dell Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa del SSN e l art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 del personale del Comparto Sanità, prevedono che qualora si verifichi l apertura di un procedimento di responsabilità nei confronti del personale interessato per fatti o atti connessi all espletamento del servizio e all adempimento dei compiti d ufficio, l Azienda assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d interesse, ogni onere difensivo fin dall apertura del procedimento e per ogni grado di giudizio con le modalità stabilite dal Regolamento Aziendale sul patrocinio legale. ARTICOLO 11 AVVOCATI ADERENTI ALLA SEZIONE g) DELL ELENCO AZIENDALE Nelle forme ed entro i limiti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di quanto previsto dal presente Regolamento, l Azienda mette a disposizione del proprio personale l elenco degli Avvocati libero professionisti iscritti nella Sezione g) del medesimo. ARTICOLO 12 CONDIZIONI E MODALITA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI Il personale dipendente, nelle ipotesi di cui all art. 10, ha facoltà di richiedere il patrocinio legale all Azienda ospedaliera con indicazione del legale prescelto nell ambito dell Elenco aziendale. L Amministrazione, valutato che nel caso di specie non ricorre un ipotesi di conflitto di interessi, fornisce positivo riscontro al dipendente e contestualmente richiede un preventivo di massima al professionista da essa stessa prescelto. Acquisito il preventivo, l Azienda, con apposito provvedimento, prenderà atto della designazione e del preventivo redatto dal legale designato. Gli incarichi professionali verranno conferiti all espressa condizione di riconoscere, all esito del procedimento, un compenso determinato sulla base del preventivo di spesa previamente prodotto dal professionista ed accettato dall Azienda ospedaliera, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (ovvero alla tariffa in vigore al momento del conferimento dell incarico), calcolata in termini di rapporto fra qualità del servizio offerto ed onere economico correlato. L Azienda si riserva di ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per l affidamento dell incarico. 6

ARTICOLO 13 ESPLETAMENTO DELL INCARICO Il legale designato, nell assolvimento dell incarico conferito, ha facoltà di avvalersi di Avvocati e collaboratori che fanno parte del proprio Studio oppure, nel caso di attività da svolgersi fuori della propria sede, di altri Avvocati in qualità di domiciliatari. Il Legale designato ha facoltà di nominare, previa intesa con il dipendente interessato e con l Azienda ospedaliera, Consulenti Tecnici di parte, a seconda delle esigenze del caso, ove l Autorità Giudiziaria disponesse e/o fosse necessario richiedere accertamenti tecnici nelle diverse fasi del procedimento. Nell ipotesi in cui il giudizio avesse esito sfavorevole per il dipendente ammesso al patrocinio legale aziendale, l interessato dovrà provvedere direttamente al saldo del professionista individuato. ARTICOLO 14 CANCELLAZIONE DALL ELENCO AZIENDALE Il Direttore Generale dell Azienda ospedaliera dispone la cancellazione dall Elenco aziendale del professionista che: - non sia più in possesso dei requisiti per l iscrizione di cui all art. 3 del presente Regolamento; - abbia subìto provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell Ordine di appartenenza; - sia incorso in situazione di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni, nei termini previsti dal presente Regolamento (art. 3, punto n. 13); - abbia assunto comportamenti non conformi al Codice Etico ovvero al Codice di Comportamento degli I.C.P.; - abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico; - abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell espletamento dell incarico. La volontà di procedere alla cancellazione dall elenco dovrà essere preventivamente comunicata mediante pec all interessato, ai sensi dell art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii., il quale potrà far pervenire all Azienda ospedaliera le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui l Amministrazione ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà alla cancellazione dall Elenco dandone comunicazione al professionista. ARTICOLO 15 AGGIORNAMENTO DEL CURRICULUM PROFESSIONALE Gli Avvocati libero professionisti iscritti nell Elenco aziendale sono tenuti ad aggiornare il proprio curriculum professionale con cadenza triennale. 7

ARTICOLO 16 CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO Il professionista si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico pubblicato al link http://www.icp.mi.it/codice-etico e nel Codice di Comportamento dell Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito aziendale www.icp.mi.it, dei quali ha preso visione e si impegna ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione dei suddetti Codici da parte del professionista comporterà, oltre alla cancellazione dall Elenco aziendale degli Avvocati liberi professionisti, la risoluzione di diritto del contratto d opera professionale, nonché il diritto dell Azienda al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità. ARTICOLO 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il professionista autorizza l Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano al trattamento dei propri dati personali con riferimento all attività oggetto del presente Regolamento e si impegna nel trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell ambito dell attività professionale prestata all osservanza della normativa in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 8