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Transcript:

Città di Rapallo Provincia di Genova Ordinanza Sindacale n. 2 / 2015 Oggetto: PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA - LIMITAZIONI PER VEICOLI CIRCOLANTI NEL TERRITORIO DI RAPALLO. IL SINDACO Visti: la Legge Regionale 21 Giugno 1999 n. 18 Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia ed in particolare l articolo 61, comma 1, lettera a), che ha mantenuto alla Regione la competenza all adozione del Piano di risanamento e tutela della qualità dell aria; il D.Lgs. 4 Agosto 1999 n. 351 recante "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera; la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria in data 21 Febbraio 2006 n. 4 con la quale è stato approvato il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra ; la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria in data 3 Agosto 2007 n. 946 recante la revisione della zonizzazione ed adeguamento delle disposizioni del Piano di risanamento e tutela della qualità dell aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla sopra richiamata deliberazione del Consiglio Regionale n. 4/2006; il Decreto Legislativo n. 155 del 13 Agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE e istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo tra l altro i valori limite e/o i valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). Richiamate: le ordinanze dell'allora Sindaco Costa n. 27 del 29/11/2013 e n. 28 del 18/12/2013 e le ordinanze dell'allora Commissario Straordinario Terrusi n 4 del 25/02/2014, n.6 del 3/4/2014 e n.14 del 13/5/ 2014 e la n 24/2014 del Sindaco Carlo Bagnasco, trattanti analogo argomento; Vista la relazione della Provincia di Genova del 13/07/2014 sul monitoraggio di qualità dell'aria del Comune di Rapallo, oggetto di ampia e dettagliata esposizione da parte della Dr.ssa Cecilia Brescianini, Dirigente dell'ufficio Direzione Ambiente della Provincia di Genova, Servizio Energia Aria e Rumore, durante la seduta del Consiglio Comunale del 14/07/2014 (e allegata al verbale di deliberazione C.C. N.10 del 14/07/2014), ove tra i vari aspetti veniva evidenziata l'efficacia dei provvedimenti adottati a tutela della qualità dell'aria ed in particolare l'ordinanza del Commissario Straordinario n 14 del 2014, in quanto si registrava una diminuzione sia delle concentrazioni di

benzene ma anche un contenimento degli altri parametri misurati nella centralina posizionata nei pressi del campo di calcio Macera, in particolare NO2 e PM10; Preso atto della relazione ultima pervenuta il 27/01/2015 dalla Direzione Ambiente Servizi Energia, Aria e Rumore della Città Metropolitana di Genova a firma del Dirigente Dr.ssa Cecilia Brescianini, in cui nel periodo di osservazione dal 01/01/2014 al 31/12/2014, pone in evidenza l'efficacia dell'ordinanza adottata in quanto si registra per i parametri (NO2 limite media annuale 40 µ/m³) e (C6 H6 limite media annuale 5 µ/m³), il rispetto dei limiti previsti dal Decreto Legislativo 155/2010, nonché un buon contenimento del particolato Atmosferico PM10; Ritenuto pertanto di dover mantenere i provvedimenti già adottati in capo al transito veicolare ed alle modalità di carico e scarico dei veicoli commerciali nelle vie principali, quale causa responsabile delle emissioni di benzene e si debbano comunque mantenere le misure aventi carattere di indifferibilità e urgenza a giusta tutela della salute pubblica e dell ambiente; Considerato si configurino i presupposti di cui all art. 7 del Codice della strada approvato con d. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. con il quale si dà facoltà ai comuni di limitare, sulle strade comunali, la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; Ritenuto necessario pertanto mantenere le limitazioni della circolazione di veicoli alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all EURO2; Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; Visti gli artt. 5, 6 e 7, del D.Lgs. n 285 del 30/04/1992 e s.m.; ORDINA Per le motivazioni di cui in premessa, dal giorno 02/02/2015 e sino ad emissione di nuova ordinanza in materia, viene istituito il temporaneo divieto di transito nel territorio interessato dalle strade di cui al successivo elenco, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, alle seguenti categorie di veicoli: veicoli della categoria M1 destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, di cui all'art. 54, comma 1 lett.a, del vigente C.d.S., alimentati a benzina, metano o GPL con omologazioni precedenti all'euro 2 - veicoli della categoria N1 destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonn. utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio, alimentati a benzina, metano o GPL, con omologazioni precedenti all'euro 2 - Negli stessi orari è vietata la circolazione dinamica di ciclomotori e motocicli a 2 o 3 ruote con motore termico a due tempi non conformi alla normativa EURO 2 ( ciclomotori direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II, immatricolati prima del 17/06/2002 e motocicli direttiva 2002/51/CE fase A, immatricolati prima del 01/01/2003) ELENCO STRADE INTERESSATE DAL TEMPORANEO DIVIETO DI TRANSITO C.so Matteotti, Via della Libertà (compresa l'area parcheggio adiacente campo di calcio), Via San Benedetto, C.so Mameli (tratto compreso fra P.zza Cavour e Via d'aosta), P.zza Cavour, C.so Italia, Via Lamarmora, Via della Vittoria, Via Orazio Ratto (scalo ferroviario), Via San Filippo Neri, P.zza delle Nazioni, P.zza Grosso, P.zza Molfino, C.so Assereto, Via Betti (tratto compreso fra C.so Assereto e sottovia linea ferroviaria), Via Trieste (tratto compreso fra Via della Libertà e C.so Mameli), Via San Desiderio, C.so Roma (tratto compreso fra Via della Libertà e C.so Mameli), Vico Ferrovia, Via S. D'Acquisto, P.zzetta Ardito, Via Gorizia.

E' altresì consentito: ai veicoli provenienti da Via Trento, di poter intersecare la Via della Libertà per la sola direzione in ingresso in P.zza Cile; ai veicoli provenienti da Via Zignago in uscita da P.zza Cile, di poter intersecare la Via della Libertà per la sola prosecuzione in Via Zignago; ai veicoli provenienti da Via Zignago, di poter intersecare C.so Mameli per la sola prosecuzione in Via Volta; ai veicoli provenienti da Via del Carmelo, di poter intersecare C.so Mameli per la sola prosecuzione in Via Trento. Per consentire inoltre uno scorrimento migliore della circolazione veicolare nella zona di rilevamento sita dal campo Macera, nel C.so Mameli, tratto compreso fra Via del Carmelo e Via dei Muretti, vengono inibite le operazioni di carico e scarico delle merci, dalle ore 07.00 alle ore 09.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 dei soli giorni feriali; VEICOLI ESENTI DALLE LIMITAZIONI Le limitazioni di cui sopra non si applicano ai seguenti veicoli: a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; b) veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0) o idrogeno; c) motocicli e ciclomotori a quattro tempi; d) veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3); e) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2, M3); f) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli di proprietà del Comune di Rapallo, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per riprese cinematografiche; g) taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente; h) veicoli oltre 3,5 tonn., autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera. i) veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale" [Motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate a. furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b. contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi; c. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d. cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;

e. altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. ] [Motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi special i motoveicoli: a. attrezzati con scala; b. attrezzati con pompa; c. attrezzati con gru; d. attrezzati con pedana o cestello elevabile; e. attrezzati per mostra pubblicitaria; f. attrezzati con spazzatrici; g. attrezzati con innaffiatrici; h. attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i. attrezzati con saldatrici; j. attrezzati con scavatrici; k. attrezzati con perforatrici; l. attrezzati con sega; m. attrezzati con gruppo elettrogeno; n. dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C ] j) veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e autoveicoli per uso speciale [Autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell' ADR o normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.]; [Autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli: a). trattrici stradali; b). autospazzatrici;

c). autospazzaneve; d). autopompe; e). autoinnafiatrici; f). autoveicoli attrezzi g). autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h). autoveicoli gru; i). autoveicoli per il soccorso stradale; j). autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k). autosgranatrici; l). autotrebbiatrici; m). autoambulanze; n). autofunebri o). autofurgoni carrozzati per trasporto detenuti; p). autoveicoli per disinfestazioni; q). autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r). autoveicoli per radio, televisione e cinema;i; s).autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t). autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u). autocappella; v). auto attrezzate per irrorare i campi; w). autosaldatrici; x). auto con installazioni telegrafiche; y). autoscavatrici; z). autoperforatrici; a.a). autosega; b.b). autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; c.c).autopompe per calcestruzzo; d.d). autoveicoli per uso abitazione; e.e). autoveicoli per uso ufficio; f.f). autoveicoli per uso negozio; g.g). autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; h.h). altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.- In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti veicoli, purché accompagnati da idonea documentazione: I. veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata; II. veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; III. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia della certificazione medica o della

prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario; IV. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; V. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60, comma 4, del Codice della Strada, iscritti ai seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI. VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti); VII. casi di sciopero del trasporto pubblico locale, nelle ipotesi ritenute meritevoli di sospensione del provvedimento. L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero. AVVERTE Che in caso di inosservanza del divieto di circolazione, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. 285/92 ed in caso di inosservanza dell'orario di carico e scarico si procederà ai sensi degli artt. 7 e 158 del D. Lgs. 285/92. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale. AVVISA Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Rapallo, 30/01/2015 Il Sindaco Carlo Bagnasco