AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA SETTORE IV TURISMO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI IN TEMA DI ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO LOCO Art.1 Finalità La Provincia di Vibo Valentia regolamenta le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla L.R. 34/2002 e dalla L.R. 08/2008 e s.m.i e, sentita l UNPLI, definisce: a) Le condizioni di riconoscimento, le modalità ed i limiti di costituzione delle Pro loco; b) la tenuta dell Albo provinciale delle Associazioni Turistiche Pro loco; c) le modalità di incentivazione delle singole associazioni Pro loco, dei loro organismi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi; d) l esercizio delle funzioni ispettive per le attività di vigilanza e controllo delle attività; e) lo schema tipo di Statuto che, tra l altro, disciplina i sistemi di elezione degli organi in base ai principi di democrazia e partecipazione. Art.2 Albo Provinciale delle Associazioni Pro Loco La Provincia riconosce come Associazioni turistiche Pro Loco, le associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, basate sul volontariato, che perseguono fini di tutela e promozione, in chiave turistica e sociale, dei valori culturali delle località comprese nei Sistemi Turistici Locali ove sorgono. La Provincia riconosce l Unione Nazionale Pro Loco d Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni regionale e provinciali. Le associazioni turistiche Pro-loco riconosciute ai sensi del presente regolamento, sono iscritte all albo provinciale che, a cura della Provincia, viene aggiornato e pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno, anche nel bollettino ufficiale della Regione Calabria. All albo possono iscriversi le associazioni Pro-loco aventi sede nel territorio provinciale in possesso delle caratteristiche indicate al comma 1 e che si propongono di svolgere azioni, iniziative ed attività coerenti con le finalità di cui al predetto comma 1. Le Associazioni Pro Loco costituiscono strumenti fondamentali per le strategie della Provincia in campo turistico ed esercitano, autonomamente o su delega, le loro azioni attraverso: 1- iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, anche destagionalizzata, e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, naturalistico, enogastronomico ed ambientale delle singole località; 2- iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno e di turismo sostenibile;
3- iniziative di promozione sociale idonee a favorire, mediante la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; 4- attività di accoglienza, intrattenimento, assistenza ed informazione turistica; 5- attività ricreative e di spettacolo ; 6- attività di socialità civica. Nell ambito di ogni Comune viene riconosciuta ed iscritta al predetto Albo provinciale un unica Associazione Pro-Loco, fatto salvo quanto già esistente (Pro Loco di Vibo Valentia e Pro Loco di Vibo Valentia Marina). Art.3 Requisiti e condizioni per l iscrizione all Albo Provinciale Per l iscrizione all albo provinciale, le associazioni Pro-loco devono possedere i seguenti requisiti: a) ricadere in un territorio comunale in possesso di caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, paesaggistiche, enogastronomiche e di artigianato tipico, idonee a sostenerne la valorizzazione ovvero svolgere attività di promozione sociale; b) essere stata costituita tramite atto pubblico oppure atto privato registrato; c) avere adottato uno Statuto che tra l altro, preveda: - la libera iscrizione all Associazione; - la totale gratuità di tutte le cariche sociali; - le norme sulle elezioni e sul funzionamento degli organi; - le procedure per l approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del l Assemblea dei soci; - le procedure per l ammissione e l esclusione dei soci; - le procedure per l elezione diretta, nel rispetto dei principi democratici, di tutti gli organi amministrativi e di controllo da parte dell assemblea dei soci; - il perseguimento di finalità turistiche, culturali, ricreative, di spettacolo e sociali - la destinazione del patrimonio, in caso di scioglimento della Pro Loco, al Comune, con il vincolo di destinazione per le finalità di cui alla legge 383/2000. Le singole Associazioni Pro-Loco, al fine di conservare l iscrizione all Albo Provinciale, debbono, a pena di cancellazione e la sospensione di qualsiasi contributo, entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, adeguare il proprio Statuto allo schema-tipo di cui all allegato A, salvo integrazioni compatibili, e farlo pervenire (corredato dei documenti di cui all articolo 4), per i provvedimenti consequenziali, alla Provincia di Vibo Valentia Settore Turismo. Art. 4 Iscrizione all Albo Provinciale 1. Le singole Associazioni ed i Consorzi che intendono iscriversi all albo provinciale delle Pro Loco sono tenuti a presentare all Amministrazione Provinciale Settore Turismo, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione: a) copia dell atto costitutivo b) copia dello statuto; c) relazione illustrativa sulla sussistenza delle condizioni previste dal punto a) dell art. 3. 2. L iscrizione all Albo Provinciale delle Pro Loco costituisce condizione indispensabile per: a) fruire dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge; b) partecipare agli organismi collegiali nei casi previsti dalle leggi o da appositi regolamenti; c) l utilizzo della denominazione Pro Loco ; d) ottenere l autorizzazione ad istituire e gestire Uffici di Informazione e Assistenza Turistic; e) svolgere attività ed iniziative delegate dalla Provincia.
Art. 5 Cancellazione dall Albo La Provincia procede all eventuale cancellazione dall Albo Provinciale, sentita l UNPLI, delle Pro -Loco e dei loro Consorzi, che non rispondono più ad evidenti principi di tutela dell interesse pubblico e della permanenza delle condizioni di massime garanzie di funzionamento, affidabilità ed utilità reale degli organismi in argomento. Tale provvedimento si perfeziona su richiesta delle associazioni Pro Loco o d ufficio da parte della Provincia, nel caso di: a) attività non conforme alle norme statutarie ed alle finalità di cui all art.2 del presente Regolamento; b) mancato svolgimento delle attività indicate nell ambito di questo Regolamento per una intera annualità; c) mancata presentazione alla Provincia, entro la data del 10 Aprile di ogni anno e, previa diffida, entro il successivo 10 Maggio, prescindendo dalla eventuale formulazione di richiesta di contributo prevista ai sensi del successivo Art. 6, di alcun resoconto circa l'attività gestionale interna, inclusi bilanci preventivi, consuntivi e relazioni analitiche e documentate delle pertinenti attività svolte e, quindi, della sostanziale esistenza in vita dell' Associazione; d) riscontro, in sede ispettiva da parte Settore Turismo, di irregolarità, anche di esclusiva natura contabile, rispetto alle quali si procederà, da parte dell'ente, a formale diffida, e in caso di inadempimento, a successiva cancellazione. Art. 6 Contributi alle Pro-Loco ed ai loro organismi associativi o consortili Procedimento La Giunta Provinciale, approva i criteri di ripartizione dei fondi per le attività e per le spese di funzionamento delle associazioni Pro-Loco e dei loro organismi associativi o consortili, purché iscritti regolarmente all'albo Provinciale delle Pro Loco. Per ottenere tali contributi le Associazioni Pro Loco ed i loro organismi associativi o consortili regolarmente iscritti al predetto Albo Provinciale sono tenuti a presentare apposita istanza al Settore Turismo della Provincia di Vibo Valentia. Tale istanza dovrà pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, al protocollo generale dell Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) relazione illustrativa circa le iniziative in programma; b) previsione di spesa; La liquidazione del contributo assegnato sarà disposta dal Settore Turismo sulla base della seguente documentazione riepilogativa: a) Relazione dettagliata, illustrativa dell'attività svolta ed elencazione analitica delle spese sostenute, certificate dalla firma del Presidente della Pro-Loco con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del medesimo in corso di validità; b) il contributo di cui sopra riguardante le iniziative realizzate, dovrà essere sostenuto formalmente da specifica rendicontazione ed elencazione dei documenti giustificativi di spesa i cui originali saranno tenuti dalla stessa Pro Loco ed esibiti in caso di esplicita richiesta. Riparto ed assegnazione contributi ordinari Il riparto dei contributi verrà disposto, con deliberazione della Giunta Provinciale, in favore delle Pro-Loco e dei loro Consorzi regolarmente iscritte all'albo Provinciale. Saranno privilegiate le iniziative di elevato impatto turistico o artistico-culturale che recuperino e valorizzino tradizioni locali, nonché le Associazioni che gestiscono uffici IAT o che ricadano in territori ad elevata
vocazione turistica. L erogazione dei fondi avverrà a seguito dell acquisizione sul bilancio della Provincia dei fondi regionali stanziati per le Associazioni Turistiche Pro-Loco. Riduzione dei contributi Nel caso in cui in sede dì consuntivo le spese sostenute e dichiarate risultassero inferiori all'importo del contributo concesso, gli organismi in questione andranno incontro ad una proporzionale diminuzione del contributo assegnato. Possibilità di cumulo Non è preclusa, alle Pro-Loco, ai loro Consorzi ed all UNPLI, la possibilità di accesso a contributi di terzi, privati e pubblici ovvero ad altri contributi provinciali, erogabili per singole iniziative o attraverso specifiche convenzioni con la Provincia stessa, intendendosi, tuttavia, che le iniziative oggetto di specifici finanziamenti provinciali o di altri Enti, pur costituendo voce del consuntivo dell Associazione beneficiaria, esulano dal contesto del contributo in argomento. Art. 7 Assegnazione contributi straordinari 1. L assegnazione di eventuali contributi straordinari alle singole Pro-Loco, ai loro Consorzi ed all UNPLI, sarà effettuata sulla base delle domande pervenute entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ciascun anno, e sarà determinata in applicazione dei criteri sotto indicati tenendo conto del punteggio riportato: CRITERI PUNTEGGIO Iniziative che abbiano carattere di esclusività sotto da 5 a 10 punti il profilo territoriale (termine di riferimento: comuni confinanti) e temporale (termine di riferimento: una settimana) Iniziative a cui concorrano risorse umane e da 5 a 10 punti finanziarie provenienti da diversi soggetti, pubblici e privati: coinvolgimento del Comune di appartenenza e/o di altri soggetti con sponsorizzazioni o offerta di servizi. Iniziative che abbiano una significativa valenza da 3 a 5 punti interdisciplinare: contestuale valenza culturale, storico-artistica, naturalistica, di tradizione popolare e di valorizzazione dei prodotti tipici locali. Capacità dell iniziativa di contribuire alla da 3 a 5 punti destagionalizzazione dell offerta turistica provinciale (periodo di svolgimento). Iniziative ad elevata valenza turistica di impatto da 3 a 5 punti provinciale / regionale. Iniziative caratterizzate da contenuti sperimentali da 3 a 5 punti ed innovativi. Iniziative caratterizzate da un livello di visibilità da 3 a 5 punti consolidato nel tempo (carattere non episodico dell iniziativa). Comuni dell entroterra e comuni con il minor da 3 a 5 punti numero di residenti (al di sotto dei 2000 abitanti) Totale punteggio massimo: 50 punti 2. In base al punteggio ottenuto l Amministrazione Provinciale - Ufficio Associazioni Pro-Loco - predisporrà graduatoria di merito, da approvarsi con apposito atto dirigenziale, che prevederà la concessione dei contributi nel rispetto delle risultanze della stessa e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo assegnato non potrà superare il limite dell 80% della spesa prevista ed ammissibile per ciascun Organismo richiedente.
3. Non sono finanziabili: a) Iniziative per la cui realizzazione siano già stati concessi contributi da parte di altri Settori organizzativi della Provincia (ad esclusione di quelli assegnati per il funzionamento degli Uffici IAT); b) le spese di ordinaria amministrazione (affitto sede, telefono, personale ecc ); c) l acquisto di beni strumentali durevoli; d) lavori di ripristino e ristrutturazione. Condizioni generali di concessione La Provincia, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi. La Provincia, inoltre, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze e quindi, non assume responsabilità relative alle Pro Loco, ai loro Consorzi ed ai loro Organismi associativi che ricevono contributi annuali. I soggetti titolari delle provvidenze, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a fare risultare dagli atti attraverso cui realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio le attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il concorso della Provincia, inserendo e fornendo massimo risalto anche al logo dell Amministrazione concedente. Art. 8 Apertura Uffici Informazioni 1. La Provincia può concedere alle Pro-Loco, il nulla-osta per l'istituzione e l'apertura di uffici di informazioni con l uso della denominazione I.A.T. a condizione che concorrono i seguenti requisiti: - che nella località interessata non esista altro punto di informazione e accoglienza turistica ufficiale denominato IAT.; - che esistano locali idonei, preferibilmente immobili di pregio storico o artistico, dislocati in posizioni comunque idonee e centrali per una migliore politica di accoglienza ed informazione turistica: - che l ufficio operi per come previsto dall art.14 della legge regionale 8/2008. 2. La domanda va inoltrata, a cura del Presidente dell Associazione Turistica Pro Loco interessata, alla Provincia - Settore Turismo. Ultimata la fase istruttoria, l'amministrazione Provinciale provvede sulla base delle esigenze turistiche locali, alla concessione del nullaosta per l istituzione di uffici di Informazione e Accoglienza Turistica denominati I.A.T. Art.9 Vigilanza e controllo La vigilanza ed il controllo sull attività delle Pro Loco e dei loro Consorzi iscritti all Albo provinciale compete alla Provincia, ai sensi della vigente normativa. Tali attività vengono effettuate dai funzionari del nucleo ispettivo del Settore Turismo dell Amministrazione Provinciale. Rimanendo totalmente affidata all Ente la vigilanza ed ogni potere sanzionatorio, ivi compreso quello di revocare l autorizzazione per gli uffici IAT, per eventuali provvedimenti viene sentita l UNPLI che, per quanto di competenza, può esprimere pareri consultivi entro 20 giorni dalla richiesta trascorsi i quali il parere si darà per acquisito. Art. 9 Normativa transitoria I contenuti del precedente articolo 5 troveranno immediata applicazione dal momento dell'entrata in vigore del Regolamento di che trattasi. Conseguentemente, anche in fase di
prima applicazione, le Associazioni Pro Loco che alla data di entrata in vigore del presente regolamento si trovassero nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dell art. 5 saranno automaticamente cancellate dall'albo Provinciale.