Codice Deontologico dell'erborista



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Codice Deontologico dell'erborista Premessa Rapporti con i cittadini Rapporti con il mondo medico Rapporti con i maestri e con i tirocinanti Segreto professionale Rapporti con Autorità ed Enti Sanitari Della Erboristeria Della Pubblicità Dell'attività professionale nell'industria Erboristica Dell'attività professionale nell'ambito della distribuzione intermedia Delle infrazioni al Codice Deontologico

Premessa Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela della dignità e del decoro della attività dell'erborista. Tutti gli Erboristi sono tenuti a osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico. Ai sensi del presente Codice deontologico, per Erborista si intendono i soci effettivi dell'associazione Regionale degli Erboristi. ART.1 - L'Erborista deve esercitare la propria attività professionale con dignità e decoro; operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del cittadino consumatore e il rispetto della vita; essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e del benessere fisico che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione; tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo di professionista responsabile del benessere della persona, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione; rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dall'associazione Regionale degli Erboristi. E' sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale o che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino. ART. 2 L'Erborista ha il dovere dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente. Egli ha l'obbligo di partecipare con profitto alle iniziative di formazione continua organizzate o attivate dalla Associazione Regionale, nonché a quelle contemplate dalla normativa in materia, anche per conseguire, qualora previsti, gli accreditamenti e certificazioni. ART. 3 All'Erborista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping.

ART. 4 - Rapporti con i cittadini All'Erborista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della erboristeria da parte dei cittadini. I'Erborista, in qualsiasi atto professionale e comunque nell'attività di controllo e di consiglio, agisce secondo scienza e coscienza e nel rispetto della legge. Deve offrire la massima disponibilità e cortesia e prestare il soccorso consentito dalla legge e suggerito da sentimenti di umana solidarietà. Egli deve sempre ricordare che la sua professione è costantemente finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla conservazione del benessere fisico e psichico della persona, nel rispetto dei diritti fondamentali della stessa. ART. 5 Costituisce obbligo professionale dell'erborista fornire al consumatore le informazioni e i chiarimenti opportuni circa: conservazione, contenuto, attività funzionale, posologia, modalità e tempi di somministrazione, controindicazioni, effetti collaterali e incompatibilità di qualunque natura dei prodotti dispensati. Deve, se richiesto, fornire consigli e indicazioni igieniche e alimentari, mirando al recupero e al mantenimento dello stato di salute. Il complesso degli interventi che accompagnano la dispensa del prodotto deve essere svolto in condizione di maggiore riservatezza possibile per il consumatore. L'Erborista promuove e partecipa a campagne di prevenzione e di educazione a garanzia del benessere psico-fisico della persona. ART. 6 - Rapporti con il mondo medico L'Erborista, nell'esercizio della professione e nell'interesse del consumatore, deve attenersi al principio del rispetto reciproco e delle specifiche competenze nei confronti delle altre categorie sanitarie. ART. 7 L'Erborista mette a disposizione dei colleghi il frutto delle proprie esperienze tecnico - scientifiche e deve favorire l'incontro con gli operatori della filiera erborista al fine di un reciproco scambio di conoscenze e di informazioni.

ART. 8 L'Erborista deve astenersi dal criticare l'agire di altri operatori sanitari. ART. 9 I rapporti con gli operatori sanitari non devono essere motivati e condizionati da interessi economici a danno del consumatore. ART. 10 - Rapporti con i maestri e con i tirocinanti Tutti gli iscritti all'arle devono tenere un comportamento deontologicamente corretto nell'ambito delle rispettive competenze e autonomie, instaurando, nei confronti dei colleghi rapporti improntati alla massima correttezza che favoriscano la collaborazione professionale, nello scrupoloso rispetto dei ruoli, ambiti di competenza e sfere di interessi. Eventuali divergenze e controversie vanno risolte attraverso contatti diretti e, in caso di esito negativo, sottoposte alla valutazione dell'arle. ART. 11 - Rapporti con i tirocinanti L'Erborista che accoglie i tirocinanti, ai fini del conseguimento della laurea, impartisce loro le necessarie istruzioni tecniche e scientifiche, impegnandosi a costituire quotidiano esempio etico oltre che professionale. ART. 12 - Segreto professionale La conservazione del segreto su fatti e circostanze, dei quali l'erborista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è, per l'erborista, un imprescindibile dovere morale. E' fatto obbligo all'erborista di garantire il pieno rispetto della riservatezza dei dati personali da lui trattati. I'erborista deve altresì assicurare il rispetto di regole di condotta riconducibili al segreto professionale anche da parte di quanti sono da lui incaricati del trattamento dei dati personali. ART. 13 - Rapporti con Autorità ed Enti Sanitari L'Erborista, nella sua qualità di operatore del benessere, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi e partecipa a iniziative di prevenzione, difesa dell'ambiente e protezione civile.

L'Erborista partecipa alle iniziative promosse dalle istituzioni, dalla Federazione Nazionale degli Erboristi e dalla propri a Associazione Regionale, ai fini del miglioramento del servizio e dell'immagine della professione. ART. 14 - Della Erboristeria L'Erborista esercente in erboristeria è tenuto a indossare il distintivo professionale adottato dalla Federazione Nazionale degli Erboristi e distribuito dall'associazione Regionale Arle. Il distintivo professionale deve essere utilizzato solo dagli iscritti ad ARLE che esercitano la professione in erboristeria. ART. 15 Il titolare o direttore della erboristeria deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che l'erboristeria svolge. ART.16 L'Erborista non può detenere né dispensare, né promuovere prodotti non autorizzati al commercio in Italia. ART. 17 - Della Pubblicità Sotto il profilo deontologico, il ruolo dell'erborista professionista e di erborista imprenditore sono indissociabili. La pubblicità, intesa come comunicazione veritiera e corretta relativa a prodotti o servizi, deve essere realizzata come servizio per l'informazione del pubblico, tenendo conto della sua influenza sull'utente. Il titolare o direttore dell'erboristeria deve curare che qualsiasi forma di pubblicità presente nel proprio esercizio sia legittima e conforme all'etica professionale. ART. 18 E' vietato ogni atto comunque promozionale che configuri concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 del Codice Civile, o che limiti o impedisca il diritto di libera scelta dell'erboristeria da parte dei cittadini. Permane comunque l'obbligo dell'erborista di conformare il proprio comportamento ai principi della correttezza e del decoro professionale.

ART. 19 È conforme alle norme deontologiche, rendere noti al pubblico, ai fini del rispetto del diritto dei cittadini a essere informati, dati e elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nell'erboristeria, ai prezzi praticati, nonché per i servizi. Il titolare o direttore dell'erboristeria deve allestire vetrine che diano un'immagine consona al ruolo dell'attività di erboristeria. ART. 20 Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna del punto vendita gestita dall'erborista è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura ERBORISTERIA. ART. 21 L'Erborista deve rispettare i limiti della pura comunicazione di notizie obiettive, veritiere e corrette in qualsiasi tipo di informazione, che indirettamente possa avere effetti promozionali dell'erboristeria e dell'erborista (interviste, dichiarazioni, servizi giornalistici, rubriche, cronache, resoconti di convegni e manifestazioni, articoli o trasmissioni tecnicoscientifiche). ART. 22 - Dell'attività professionale nell' industria Erboristica L'Erborista che svolge attività di informatore scientifico sulle erbe, oltre ai compiti specifici della propria attività, estenderà i propri contatti con i colleghi operanti in altre erboristerie al fine di promuovere un costante aggiornamento di questi ultimi sulle conoscenze delle nuove novità sperimentate e quindi sui progressi delle scienza del benessere. ART. 23 - Dell'attività professionale nell' ambito della distribuzione intermedia L'Erborista che opera nella distribuzione intermedia è tenuto al rispetto dei limiti posti ai suoi compiti da disposizioni di legge e dal ruolo chiamato a svolgere. In particolare deve assicurare che tutti i prodotti vengano conservati e trasportati nelle condizioni idonee e non deve cedere, al pubblico e a soggetti non autorizzati all'acquisto diretto, prodotti la cui vendita è riservata all'erborista in erboristeria.

ART. 24 - Delle infrazioni al Codice Deontologico È fatto obbligo all'associazione Erboristi di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico. Ogni infrazione al presente Codice deontologico è valutata sotto il profilo disciplinare dal Collegio dei Probi Viri e dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Le infrazioni al presente Codice da parte delle aziende associate ad ARLE, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione statutaria. Ciò comporta che il Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, a seguito di infrazione del presente Codice, potrà comminare la deplorazione scritta, la sospensione e l'espulsione.