LA DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE DEL MINORE INTRODUZIONE ED ASPETTI GENERALI AVV. SILVIA CUTINI PERUGIA 16 MAGGIO 2016
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1 LA DEONTOLOGIA DEL DIFENSORE DEL MINORE INTRODUZIONE ED ASPETTI GENERALI AVV. SILVIA CUTINI PERUGIA 16 MAGGIO 2016
2 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 56 Ascolto del minore 1. L avvocato non può procedere all ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. 2. L avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. 3. L avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all atto, fatto salvo l obbligo della presenza dell esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. 4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio dell attività professionale da sei mesi a un anno.
3 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 18 Doveri nei rapporti con gli organi di informazione 1. Nei rapporti con gli organi di informazione l avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell esclusivo interesse di quest ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. 2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l anonimato dei minori Art. 57 Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione 1. L avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. 2. L avvocato deve in ogni caso assicurare l anonimato dei minori. 3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio dell attività professionale da due a sei mesi.
4 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 68 Assunzione di incarichi contro una parte già assistita 1. L avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. 4. L avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. 5. L avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa. 6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio dell attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio dell attività professionale da uno a tre anni.
5 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 13 Dovere di segretezza e riservatezza L avvocato è tenuto, nell interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.
6 L. 31 DICEMBRE 2012 N. 247 Art. 1. Disciplina dell ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l organizzazione e l esercizio della professione di avvocato e, nell interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l indipendenza e l autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l ingresso alla professione di avvocato e l accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito
7 L. 31 DICEMBRE 2012 N All attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4. Decorsi i termini per l espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. 5. Dall attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
8 L. 31 DICEMBRE 2012 N. 247 Art. 2. Disciplina della professione di avvocato 1. L avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e L avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l effettività della tutela dei diritti. 3. L iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l esame di Stato di cui all articolo 46, ovvero l esame di abilitazione all esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L avvocato può esercitare l attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all albo speciale regolato dall articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L avvocato, nell esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
9 L. 31 DICEMBRE 2012 N Sono attività esclusive dell avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. 6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l assistenza legale stragiudiziale, nell esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all interesse dei propri associati ed iscritti. 7. L uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. 8. L uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
10 L. 31 DICEMBRE 2012 N. 247 Art. 3. Doveri e deontologia L esercizio dell attività di avvocato deve essere fondato sull autonomia e sulla indipendenza dell azione professionale e del giudizio intellettuale. L avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d ufficio, in quanto iscritto nell apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza. 3. L avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l espressa indicazione della sanzione applicabile. 4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
11 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 1 L avvocato 1. L avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l inviolabilità e l effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio. 2. L avvocato, nell esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell Ordinamento dell Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell interesse della parte assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Art. 9 Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza 1. L avvocato deve esercitare l attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L avvocato, anche al di fuori dell attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.
12 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 2 Norme deontologiche e ambito di applicazione 1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l immagine della professione forense. 2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme deontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi. Art. 6 Dovere di evitare incompatibilità 1. L avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
13 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Art. 12 Dovere di diligenza L avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. Art. 14 Dovere di competenza L avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. Art. 15 Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua L avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. Art. 26 Adempimento del mandato 1. L accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo (omissis)
14 CODICE PENALE Art Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
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