Pianezza (TO) 20 maggio 2006
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1 Pianezza (TO) 20 maggio 2006 Ordini e albi delle professioni sanitarie, il Codice Deontologico: la rivoluzione. dott. Carlo Oriani
2 D. M ,1997, n obbligatorietà del possesso del Diploma universitario (attualmente la Laurea triennale); 2. assegna, in modo inequivocabile al Tecnico della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro non già delle mansioni, bensì delle FUNZIONI ; (vedi anche D.P.R. 761/79 ed il D.P.R. 821/84, che a loro volta originano dalla L. 833/78).
3 Multidisciplinarità La multidisciplinarità intesa quale compartecipazione, su basi paritarie, di tutte le professioni sanitarie coinvolte nel rispetto dei reciproci livelli di competenza. Non deve essere intesa come mero inserimento di varie professionalità in gruppi di lavoro o similari, privo di qualsiasi effettivo coinvolgimento nei processi decisionali.
4 Professioni sanitarie PRIMA della Legge 42/99: PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE DOPO la Legge 42/99: PROFESSIONI SANITARIE.
5 Orientamenti a livello comunitario Prevedono la possibilità di istituire nuovi Ordini, limitatamente ai soli casi in cui tale strumento rappresenti, per i cittadini, una garanzia rafforzata rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato
6 ORDINI U.N.P.I.S.I. ENTI PUBBLICI ISTITUZIONE ex art 12 Codice Civile
7 Dove si colloca l Associazione? Nel novero dei contratti, poiché essa prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione per l appunto. il rapporto che vincola fra loro gli associati, a sua volta, è un rapporto contrattuale e l adesione dei nuovi membri altro non è se non l adesione di nuove parti al contratto stesso, così come previsto dall art del Codice Civile
8 Qual è il rapporto che vincola gli Associati? È un rapporto contrattuale e l adesione dei nuovi membri altro non è se non l adesione di nuove parti al contratto stesso, così come previsto dall art del Codice Civile
9 Particolarità: le prestazioni di ciascuna delle parti, in altre parole degli associati, non vanno già, come nei contratti di scambio, a vantaggio diretto delle altre, bensì sono destinate allo svolgimento di una determinata attività, cui sono preposti appositi organi, diretta, questa attività, a realizzare lo scopo comune dei contraenti.
10 La natura pubblica degli Ordini Il principio secondo cui gli Ordini sono rivestiti di natura pubblica è chiaramente espresso, in tempi piuttosto recenti, anche dalla Corte Costituzionale, come, ad es., nella Sentenza 24 ottobre 2005, n 405.
11 La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza stralcio necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività.
12 SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE CASSAZIONE VALORE ERGA OMNES VALORE PER IL CASO SPECIFICO
13 Ordini HANNO NATURA DI ENTI PUBBLICI L APPARTENENZA È NECESSARIA
14 L. 43/2006 PARTE IMMEDIATAMENTE APPLICABILE PARTE PER CUI È NECESSARIA L EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DA PARTRE DEL GOVERNO
15 Legge 1 febbraio 2006, n 43 Art elenco delle professioni sanitarie; 4. competenza delle Regioni; 6. applicabilità della norma alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
16 Art Esercizio della professione subordinato al superamento di specifici corsi Universitari; 2. Disposizioni circa gli ordinamenti didattici; 3. Obbligo di iscrizione anche per i pubblici dipendenti 4. Aggiornamento professionale; 5. Riguarda i Direttori Generali delle Az. USL; 6. Esonero dalla formazione ECM per i Professionisti Parlamentari e Consiglieri Regionali.
17 1 comma: Art. 3 la regolamentazione delle professioni sanitarie è ossequiente anche delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell Unione europea
18 Art. 4 a. Trasformazione dei Collegi in Ordini, assegnazione degli Assistenti Sanitari all Ordine della prevenzione, individuazione delle aree delle professioni sanitarie; b. Aggiornamento delle figure professionali da includere nella fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001.
19 a. Individuazione dei titoli che consentono l iscrizione agli Albi; b. Individuazione delle attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti segue agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli Albi; c. definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lett. a);
20 a. definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell ipotesi che il numero degli segue iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
21 a. prevedere, in relazione al numero degli operatori, l articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale; b. disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti segue degli ordini neocostituiti; c. prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
22 a. prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove segue categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti..
23 Art. 5 1) Disciplina l'istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, ; 2) Le nuove professioni dovranno essere riconosciute mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e recepiti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreti del Presidente della Repubblica.
24 1. Dispone che l'individuazione delle nuove professioni sia subordinata segue ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni nominate, di volta in volta, dal Ministro della salute e operanti presso il Consiglio superiore di sanità;
25 Art. 6 1) Articolazione del Personale laureato appartenente alle professioni sanitarie
26 professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; segue professionisti coordinatori in possesso di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università;
27 professionisti dirigenti in possesso delle lauree specialistiche, con esperienza professionale dipendente quinquennale, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali. segue professionisti dirigenti in possesso del master di primo livello;
28 Art. 6 1) L incarico di coordinamento non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica; 2) criteri e modalità per l'attivazione delle funzioni di coordinamento nelle organizzazioni sanitarie pubbliche e private attraverso un accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 43/06.
29 1. Stabilisce i requisiti per assumere la funzione di coordinamento: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza; esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza ; segue 2. Dispone che il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
30 1. Dispone che il coordinamento sia affidato nel rispetto dei profili professionali in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali; 2. Consente alle organizzazioni segue sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aeree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento di cui al precedente comma 2, di affidare l incarico allo specifico profilo professionale.
31 Art. 7 1) Norma di salvaguardia; 2) Detta le modalità per procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ex art. 6, comma 3, D. Leg.vo 30.12,1992, n 502; anche in questo caso trova applicazione quanto previsto dall art. 6, comma 3. 3) Riporta una formuletta ultimamente molto cara al Legislatore: La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..
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