MOMENTO DEONTOLOGICO. Rag. Adele Vasilotta
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1 MOMENTO DEONTOLOGICO ART. 28 ART. 31 ART 49 ART. 146 L.F. RD 16/03/1942 N. 267 CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC DEL ART. 5 E 8 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE CNF DEL ART. 12 ART. 14 Rag. Adele Vasilotta Incontro del 14 marzo 2017
2 Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore I. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all atto dell accettazione dell incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. III. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell impresa [...] (1), nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. IV. Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma. (2) V. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonchè l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico. (3)
3 Art. 31 Gestione della procedura (1) I. Il curatore ha l amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell ambito delle funzioni ad esso attribuite. II. Egli non può stare in giudizio senza l autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. III. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento. Art. 49 Obblighi del fallito (1) I. L imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. II. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. III. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
4 Art. 146 Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata (1) I. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. II. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall articolo 2476, comma settimo, del codice civile. La citazione di dette norme inerisce l applicazione delle regole fondamentali della deontologia. A tal fine, infatti, nei verbali di audizione del fallito, se persona fisica/ditta individuale, e degli amministratori, nel caso in cui il fallimento interessi una società, sarebbe opportuno richiamare le norme di cui agli artt. 49 e 146 L.F., dandone lettura nel corso dell audizione medesima ed annotandole a verbale con apposita dicitura: «Ai sensi dell art. 49 L.F., ex art. 146 L.F., richiamo l attenzione del sig... all obbligo di essere disponibile e reperibile per le incombenze della procedura.»
5 Le norme basilari che regolano la deontologia professionale sono emanate dai rispettivi Consigli Nazionali. Per l Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili andrei a richiamare due norme basilari del codice deontologico del : Articolo 5 Interesse pubblico 1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 2. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente. 3. Ai fini della tutela dell interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina. 4. L uso del sigillo professionale è disciplinato da apposito regolamento del Consiglio Nazionale. Articolo 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni 1. Il professionista è tenuto a mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative. 2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione. 3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere. 4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza in ragione
6 della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali. 5. L adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. 6. Il professionista, nell erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale Nell esercizio della sua attività il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell attività da essi svolta. 8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese. Quanto all Ordine degli Avvocati andrei a richiamare quanto emanato dal Consiglio Nazionale Forense con il Codice Deontologico del entrato in vigore dal 16 dicembre 2014: Art. 12 Dovere di diligenza L avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. Art. 14 Dovere di competenza L avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
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