MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO
|
|
|
- Ambrogio Poletti
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO L art. 82 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha revisionato il concordato in bianco. Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile), si è disposto che l impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura; Capo VI Disposizioni in materia di concordato preventivo Art. 82 Concordato preventivo 1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale puo' nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo', con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.». 2. All'articolo 161, settimo comma, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le
2 seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato». 3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: «Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, e' pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attivita' compiuta dal debitore e' manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale puo' in ogni momento sentire i creditori». 3-bis. Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalita' mutualistica, il privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, e' riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n L articolo che ne risulta è il seguente: Art Domanda di concordato. ( 1 ) La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso:
3 a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ( 1 ). Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano ( 2 ). Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152 ( 3 ). La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria ( 4 ). L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con
4 decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18. ( 6 ) Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111. ( 7 ) Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. ( 8 ) La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ( 5 ). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni ( 5 ). Vedi Maria Elena Bagnato, Concordato preventivo revocato se violate norme su finanziamenti intragruppo, Tribunale Reggio Emilia, sez. fallimentare, decreto 6 marzo 2013.
5 (1) Lettera aggiunta dal n. 1) della lett. b) del co. 1 dell art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n (2) Comma prima sostituito dal co. 3 dell art. 12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall art. 22 dello stesso decreto, e poi così modificato dalle lett. a) e b) del n. 2) della lett. b) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n (3) Articolo così sostituito dal co. 1 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. (4) Comma aggiunto dal co. 3 dell art. 12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall art. 22 dello stesso decreto, e poi così modificato dal n. 3) della lett. b) del co. 1 dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n (5) Comma aggiunto dal n. 4) della lett. b) del co. 1 dell art. 33, D.L. 22 n (6) Comma aggiunto dal n. 4) della lett. b) del co. 1 dell art. 33, D.L , comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. (7) Comma aggiunto dal n. 4) della lett. b) del co. 1 dell art. 33, D.L , comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. (8) Comma aggiunto dal n. 4) della lett. b) del co. 1 dell art. 33, D.L , comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267) Vigente al: 13 5 2015 TITOLO
CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012,
CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 ...
MODIFICHE AL R.D. 16 MARZO 1942 N. 267
MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA INTRODOTTE CON D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, PUBBL. SU G.U. 27/6/15,
Gli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF
ex artt. 182-bis, 182-septies LF Aggiornato al 16.04.2016 Autore: Gianni 27 Dini Art. 182-bis LF L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione
art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008
art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008 1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare
INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA
INDICE GENERALE PREFAZIONE PRESENTAZIONE (Guida alla lettura) CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA 1. L evoluzione legislativa fino alla legge fallimentare del 42 2. Il concordato preventivo
MODIFICHE LEGGE FALLIMENTARE
MODIFICHE LEGGE FALLIMENTARE Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. Art. 28. Requisiti per la nomina a curatore. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti,
INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Principi fondamentali... 3 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Titolo I Rapporti civili... 5 Titolo II Rapporti etico-sociali... 8 Titolo III Rapporti economici...
Premessa...» 5 Presentazione...» 7
INDICE SOMMARIO Premessa...............................................» 5 Presentazione...» 7 Profili generali e presupposti del concordato preventivo 1. Profili generali e presupposti del concordato
LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA
Giampaolo Provaggi DOTTORI COMMERCIALISTI & AVVOCATI CHARTERED ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS & LE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA MODIFICHE ALL ART. 160 ED ALL ART. 161 L.F. ART. 160 - U.CO. INTRODUZIONE
ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE LUGLIO 2008 Redatte dal Responsabile del procedimento:
«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
INDICE SOMMARIO. Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello... CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA di EDOARDO STAUNOVO-POLACCO
INDICE SOMMARIO Presentazione di S. Sanzo e M. Vitiello............................. XIII CAPITOLO PRIMO I CARATTERI GENERALI E LA NATURA GIURIDICA 1. Gli accordi di ristrutturazione nella legge fallimentare:
Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972
Le modifiche dell art 26 del DPR 633/1972 La formulazione dell art.26 in vigore dal 2/3/1997, come modificato dal D.L. n.669/1996, prevedeva la possibilità di emettere la nota di variazione Iva nel caso
CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative
1 CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Mercoledì 9 novembre L ACCORDO DEL DEBITORE Ruolo del gestore della crisi e criticità operative Dott. Davide Borla Dottore Commercialista
Regione Lazio. Atti del Presidente della Regione Lazio 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 102
Regione Lazio Atti del Presidente della Regione Lazio Decreto del Presidente della Regione Lazio 20 dicembre 2016, n. T00260 Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano",
ADEMPIMENTI DEI CURATORI FALLIMENTARI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA ADEMPIMENTI DEI CURATORI FALLIMENTARI UFFICIO REGISTRO IMPRESE Via dell'edilizia - Zona Industriale - 85100 Potenza Tel. 0971/412304 0971/412334
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Aprile 2007 1 RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE. GLI ADEMPIMENTI
Profili contrattuali della gestione in bonis della crisi: dall accordo di standstill al piano di risanamento attestato
Profili contrattuali della gestione in bonis della crisi: dall accordo di standstill al piano di risanamento attestato Lupoli Avv. Vittorio www.beplex.com 31 gennaio 2014 Cosa è? E un accordo tra il debitore
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Si segnala che il d.m. 28 luglio 1992, n. 570 contenente le tariffe per i compensi ai curatori fallimentari ed ai commissari giudiziali e liquidatori nelle procedure di concordato preventivo richiamato
Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C
INDICE Schemi 1 Presupposti del fallimento (artt. 1-5)... 3 2 Dichiarazione di fallimento: iniziativa e competenza (artt. 6-9)... 4 3 Dichiarazione di fallimento: incompetenza (art. 9-bis)... 5 4A Dichiarazione
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 (1). Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 (2), nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui
MODELLO DI DICHIARAZIONE. Il sottoscritto... nato a.. il. (si prega di barrare le caselle che seguono)
MODELLO DI DICHIARAZIONE Il sottoscritto... nato a.. il. codice fiscale.., in qualità di Titolare dell impresa individuale Direttore tecnico dell impresa individuale Socio della società in nome collettivo
D.P.R n. 311
D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché
Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali
Nuove norme sulle procedure concorsuali In questo documento si analizzano i cambiamenti per il Registro Imprese prodotti dagli effetti della: Legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo
INDICE SOMMARIO. Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13
INDICE SOMMARIO Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13 PARTE PRIMA LEGGE FALLIMENTARE La legge fallimentare 1. R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA SETTORE 12 VIABILITA - TRASPORTI CATASTO STRADE SERVIZIO AUTOSCUOLE STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA OFFICINE REVISIONE VEICOLI - SCUOLE NAUTICHE AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
ALLEGATO 10 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE Il sottoscritto. nato il.. a.. in qualità di.. dell impresa/società......
Il trasferimento d azienda in crisi. Avv. Enrico Barraco
Il trasferimento d azienda in crisi Avv. Enrico Barraco Treviso, 18 giugno 2014 35131 PADOVA Via Tommaseo, 69/D Tel. 049 776794 Fax 049 8085667 C.F. BRRNRC75R05G888N P. IVA 04440580282 e mail: [email protected]
Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017
Procedure Concorsuali e Risanamento d Impresa Corso di Alta formazione 2017 Napoli 200 ore Gennaio - Dicembre 2017 1 Procedure concorsuali e risanamento d impresa Periodo: gennaio 2017 dicembre 2017 Durata:
Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.)
Deposito per l iscrizione dell atto costitutivo di società cooperativa (2523 c.c.) SOGGETTI OBBLIGATI: il notaio che ha ricevuto l atto costitutivo (atto pubblico) 20 giorni. Se il notaio o gli amministratori
INDICE SOMMARIO. Presentazione alla seconda edizione... pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA
INDICE SOMMARIO Presentazione alla seconda edizione... pag. XI CAPITOLO I SOGGETTI PENALMENTE RESPONSABILI NELL AMBITO DELL IMPRESA 1.1. L individuazione dei soggetti responsabili per reati commessi nell
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ARTENA. Esecuzione delle opere relative all ampliamento del cimitero del Comune di artena (RM)
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI ARTENA Esecuzione delle opere relative all ampliamento del cimitero del Comune di artena (RM) CIG 4714653EB8 CUP F99D08000100007 DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE L INESISTENZA DI
Il sottoscritto. nella sua qualità di D I C H I A R A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA PREFETTURA DI.. (resa ai sensi dell art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
IMPUGNAZIONE E RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO PROF.GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI Indice 1 BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO --------------------------------------
19 novembre 1997, n. 514
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari,
CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE TESTO A FRONTE
CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE TESTO A FRONTE delle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a cura di FRANCO BENASSI (in calce la disciplina transitoria)
MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Applicabile ex art. 150 D. Lgs 5/2008 alle procedure promosse
Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare
Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda Corso Praticanti Diritto Fallimentare Le modifiche introdotte dal DL 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015 n. 132 1 Articoli della
SANZIONI REGISTRO IMPRESE
SANZIONI REGISTRO IMPRESE IMPRESE INDIVIDUALI DESCRIZIONE VIOLAZIONE IMPORTO SANZIONE (MIN - MAX) *Pagamento in misura ridotta Tardiva iscrizione Titolare impresa 516,00 20,00 inizio attività Titolare
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 328 28.10.2016 Dichiarazione integrativa: nuovi termini A cura di Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti Con l art.
PRASSI DEI TRIBUNALI D ITALIA
UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE DI STUDIO DIRITTO FALLIMENTARE SOTTO COMMISSIONE VADEMECUM PRASSI DEI TRIBUNALI D ITALIA Questionario per la circoscrizione
INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
INDICE Prefazione all ottava edizione............................. Prefazione alla nona edizione............................. V VII CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE
D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473
D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo
Le attestazioni di conformità nel processo
Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 22.08.2015 (cioé alla L. 132/2015) Cosa devi fare? Attestazione occorrente Vedi il fac simile Notificare via Pec un documento scansionato
CITTA DI TERRACINA Provincia di Latina Piazza Municipio 1 Tel. 0773/7071
ZIONE SOSTITUTIVA Mod. A (Artt. 46, 47, 48 e 49 del d.p.r. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DECRETO 27 agosto 2014 Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 luglio 2012 Individuazione delle modalita di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralita. (12 08730) (GU n. 185 del
15/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91. Regione Lazio
Regione Lazio DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 8 novembre 2016, n. G13107 Integrazione della determinazione n. G04684/2016 "Approvazione dello
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa
OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della
LA VENDITA IMMOBILIARE
LA VENDITA IMMOBILIARE nell eredità giacente Come si è visto la vendita immobiliare nella eredità giacente, oltre ad essere meramente eventuale (soltanto nei casi di necessità ed utilità evidente), deve
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO
ZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALL INGROSSO Presentata in allegato al modello 1 Il sottoscritto, nato a Prov. il e residente in Via, n., C.F. in qualita di 0 titolare
