Cosa cambia. Articolo 161 Domanda di concordato

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1 Articolo 161 Domanda di concordato La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell articolo 152. Articolo 161 Domanda di concordato La domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati a- ziendali e la fattibilità del piano medesimo. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell articolo 152. La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero. Con la modifica all art. 161 L.F. si sono uniformate le disposizioni di cui a- gli artt. 67, III, lett. d), 161, 182 bis L.F. quanto ai requisiti che deve possedere 103

2 il professionista incaricato di redigere le attestazioni previste, rispettivamente, da tali norme. Detto professionista deve possedere le caratteristiche contemplate dall articolo 28, lett. a) e lett. b) L.F. ed inoltre deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Infine, con il correttivo 2007 si è precisato che la domanda di concordato deve essere comunicata al Pubblico Ministero. Articolo 162 Inammissibilità della domanda Il tribunale, sentito il pubblico ministero e occorrendo il debitore, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta se non ricorrono le condizioni previste dal primo comma dell art. 160 o se ritiene che la proposta di concordato non risponde alle condizioni indicate nel secondo comma dello stesso articolo. In tali casi il tribunale dichiara d ufficio il fallimento del debitore. Articolo 162 Inammissibilità della proposta Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il Tribunale, se all esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all ammissibilità della proposta di concordato. Del tutto riformulato è il testo dell art. 162 L.F. La nuova norma disciplina l ipotesi di inammissibilità della proposta concordataria disponendo che il Tribunale possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se, all esito del procedimento il Tribunale verifica che non ricorrono i pre- 104

3 supposti di cui all art. 160, I e II, e dell art. 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara l inammissibilità della proposta di concordato. In questa ipotesi il Tribunale, su istanza di parte o del pubblico ministero, perviene alla dichiarazione di fallimento all esito del medesimo procedimento, purché al debitore sia stata previamente contestata l insolvenza e, dunque, la possibilità che se ne dichiari il fallimento e, naturalmente, purché venga accertata la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, per la dichiarazione di fallimento. Avverso la sentenza sarà proponibile il reclamo previsto dall art. 18 L.F. anche per far valere motivi attinenti all ammissibilità della proposta di concordato. Articolo 163 Ammissione alla procedura Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l intera procedura. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell articolo 173, quarto comma. Articolo 163 Ammissione alla procedura Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale: 1) delega un giudice alla procedura di concordato; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissa- 105

4 rio giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall articolo 34, primo comma. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell articolo 173, primo comma. Le modifiche apportate al primo comma dell art. 163 L.F. si sono rese necessarie per coordinarne il contenuto con il novellato art. 162 L.F. Si prevede altresì l obbligo di depositare, nel termine di quindici giorni dall emissione del decreto di ammissione, una somma liquida corrispondente al 50% di quanto necessario a coprire le spese dell intera procedura (ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice). È poi consentito che le somme riscosse siano investite in strumenti finanziari, giusta il richiamo dell art. 34 L.F. Articolo 166 Pubblicità del decreto Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell articolo 88, secondo comma. Articolo 166 Pubblicità del decreto Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell articolo 88, secondo comma. 106

5 La modifica che interessa l art. 166 L.F. è finalizzata ad uniformare le modalità di pubblicazione del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo a quelle della sentenza di fallimento. Articolo 168 Effetti della presentazione del ricorso Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni e- secutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall articolo precedente. Articolo 168 Effetti della presentazione del ricorso Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall articolo precedente. Può dirsi che la modifica che ha interessato l art. 168, primo comma, L.F. svolga una mera funzione di coordinamento tra tale disposizione e l art. 180 L.F., in tema di omologazione del concordato preventivo. 107

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